CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 39604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. BILARDELLO iovanni impugna la sentenza in data 11/01/2022 della 2o2. Corte di appello di Bologna, che ha confermatdJa sentenza in data20/01/ del Tribunale di PIacenza, che l'aveva condannato per il reato di cui agli artt. 56, 493-ter cod.pen.. Deduce: 1) Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 8 cod.proc.pen.; 2) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva. 1.1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo dei medesimi motivi affrontati e risolti dal giudice dell'appello, che ha applicato i principi di diritto in punto di competenza per territorio e ha adeguatamente motivato circa la sussistenza della recidiva. Ciò premesso, questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]