CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1984
Cassazione n. 17437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 14/09/1984 avverso l'ordinanza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2025, con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 1 ottobre 2019 e dalla Corte di appello di L'Aquila in data 30 maggio 2014 e 26 settembre 2013 richiamate nel provvedimento impugnato; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che il Giudice dell'esecuzione ha dato atto che ì reati di cui alla prima ed alla seconda delle sentenze risultano essere stati già riuniti dalla Corte di appello di Perugia con ordinanza del 6 luglio 2016; considerato pertanto che il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo in relazione alla invocata continuazione anche con i reati di cui alla terza sentenza evidenziando il Giudice dell'esecuzione la distanza temporale di circa un anno e due mesi tra i reati suddetti e quelli delle prime due sentenze e non adempie all'onere di allegare elementi fattuali concreti a sostegno della dedotta unicità del disegno criminoso; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ( P.Q.M