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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34406/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23744/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Catania n. 1608 /20 2 3 , pubblicata in data19 settembre 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza ex art. 702 - bis cod. proc. civ. il Tribunale di Catania accogliev a la domanda presentata dal la Curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., dichiara ndo l’inefficacia, per le quote di pertinenza del fallito, dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale del 5 giugno 2014, costituito da [OSCURATO:PERSONA] e dallaconiuge [OSCURATO:PERSONA], nel quale erano confluiti un fabbricato rustico su due elevazioni sito nel Comune di Ragalna, in proprietà del fallito per la metà, e un terreno edificabile, sito nel medesimo Comune, di esclusiva proprietà del fallito.

2. La Corte d’Appello di Catania, a seguito di gravame presentato dai coniugi soccombenti, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 cod. civ.

Rilevava che l’esistenza, all’epoca di costituzione del fondo patrimoniale, di crediti d i terzi verso il Distefano trova va pieno riscontro nella sentenza dichiarativa di fallimento e nellostato passivo reso esecutivo il 13 marzo 2018, oltre che nei successivi stati passivi, pure esecutivi, del 18 giugno e del 9 luglio 2019.

Escludeva, inoltre, che potesse avere rilevanza la circostanza, dedotta dagli appellanti, che alcune delle (preesistenti) obbligazioni in questione riguardassero mutui fondiari contratti dal Distefano ‹‹in funzione di investimenti produttivi (cioè per la realizzazione delle unità immobiliari previste nei vari progetti regolarmente approvati dalla pubblica amministrazione ed in corso di costruzione al momento della costituzione del fondo patrimoniale) ›› , poiché si trattava pur sempre di debiti del mutuatario non onorati e dai quali era in parte scaturita la dichiarazione di fallimento.

Evidenziava pure che emergeva la pregiudizievole modificazione della situazione patrimoniale del debitore, avvalorata dalla natura dell’atto negoziale, avente ad oggetto la creazione, a titolo gratuito, di un vincolo reale di destinazione e di indisponibilità, nei confronti dei creditori, dei beni immobili di proprietà del fallito, e, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza, in capo al Distefano, della scientia damni, desumibile dal fatto che il debitore aveva vincolato più cespiti immobiliari di rilevante valore patrimoniale.

Respingeva, infine, il motivo di gravame con il quale gli appellanti si dolevano della disposta condanna alle spese di lite a loro carico, per avere il giudice di primo grado fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Distefano e la Rizzo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste concontroricorso il Fallimento.

4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹violazione degli artt. 2901, 64 r.d. n. 267 del 1942, 100, 112 e 342 c.p.c.- Error in procedendo ›› , i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, incorrendo in vizio di ultrapetizione, ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale anche in relazione ai beni di esclusiva proprietà della odierna ricorrente, sebbene la Curatela fosse carente di interesse ad agire in parte qua e tale carenza fosse rilevabile d‘ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

1.1. La censura è infondata.

1.2. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, l’azione spiegata dal creditore onde ottenere la declaratoria di inefficacia exart. 2901 c.c. del fondo patrimoniale deve essere rivolta non solo verso il coniuge debitore, che abbia conferito uno o più beni nel fondo, ma anche nei confronti dell’altro coniuge, litisconsorte necessario, a prescindere dal fatto che quest’ultimo, per effetto del conferimento, ne sia divenuto o meno proprietario ex art. 168 c od. civ., ‹‹in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria›› (v.

Cass., sez. 3, 24/3/2023, n. 8447; v. anche Cass. , sez. 6 – 3, 22/2/2022, n. 5768; Cass. , sez. 3, 3/8/2017, n. 19330; Cass. , sez. 3, 18/10/2011,n. 21494; Cass., sez. 1, 17/3/2004, n. 5402).

1.3. Emerge ex actis che nel promuove re l’azione la curatela del Fallimentoha domandato la declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. di determinati beni immobili ‹‹ per le quote di pertinenza del Distefano››, e precisamente nei limiti della quota indivisa del 50 per cento del fabbricato rustico su due elevazioni e per l’intera proprietà del terreno edificabile.

Il giudice di prime cure ha puntualizzato di accogliere la domanda spiegata nei limiti dei beni immobili indicati dal Fallimento e richiamati alla pag. 2 della stessa ordinanza; il giudice del gravame, nel respingere integralmente l’appello, ha confermato l’ordinanza resa dal Tribunale, non potendo ritenersi che i giudici di merito abbiano travalicato i limiti della domanda.

Orbene, il vizio contestatoricorre solo quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitumo causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass.,s ez. 5, 10/01/2025, n. 644; Cass., sez. 2, 21/03/2019, n. 8048).

Condizioni invero non ricorrenti nella specie.

2. Con il secondo motivo, denunciando, in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt.170, 2901 c.c., 46 n. 3 e 64 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, i ricorrenti sostengono che la decisione gravata si porrebbe in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal fallito.

Rappresentano, nello specifico, che l’art. 46 n. 3 legge fallimentare prevede espressamente che ‹‹non sono compresi nel fallimento … i beni costituiti dal fallito in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’art. 170 cod. proc. civ.››, a norma del quale ‹‹l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avereluogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ›› ; e che l’azione revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale del fallito, che è un patrimonio separato destinato unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, fra i quali non rientrano i debiti contratti dal fallito nell’esercizio dell’impresa, è ammessa esclusivamente in presenza dei presupposti dell’art. 170 cod. civ.

Affermano che, nella specie, tali presupposti non ricorrono.

2.1. Lacensura è in parte inammissibil e ed in parte infondat a .

2.2. Anzitutto manca, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 64 L.F. , sia l’allegazione dell’avvenuta deduzione della relativa questione dinanzi al giudice di merito, sia l’indicazione degli atti specifici dei gradi precedenti in cui quella è stata a quegli sottoposta, onde dare modo a questa Corte, alla quale sono proposte questioni giuridiche che implicano accertamenti di fatto, di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; in mancanza di ottemperanza ad un tale onere, non può che rilevarsi l’inammissibilità per novità della censura (Cass., sez. 5, 25/05/2011, n. 11471; Cass., sez. 5, 11/05/2012, n. 7295; Cass., sez. 6 - 3, 10/08/2017, n. 19988; Cass., sez. 6 - 1, 13/06/2018, n. 15430; Cass., sez. 2, 24/01/2019, n. 2038; Cass., sez. 1, 01/07/2024, n. 18018).

2.3. Non è, inoltre, ravvisabile violazione degli artt. 46, comma 3, legge fallimentare e 170 e 2901 cod. civ.

2.3.1. In linea generale, varrà premettere come questa Corte ha già avuto modo di affermare che i beni del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento, poiché si tratta di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori (Cass., sez. 1, 20/06/2000, n. 8379, in motivazione; Cass., sez. 3, 18/10/ 2011, n. 21494; Cass.,sez. 3 , 09/05/ 2019, n. 12264) ; non essendo i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale compresi nel fallimento, permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore e, dunque, la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria del fondo patrimoniale.

Ne deriva che i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere appresi alla massa fallimentare, essendo i relativi beni assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità, ma la c uratela fallimenta r e, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di ricostituire la garanzia patrimoniale generica del debitore fallito, ben può esperire azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. e 66 L.F. al fine di ottenere la declaratoria d’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale.

2.3.2. I l fondo patrimoniale rappresenta effettivamente un sistema idoneo a garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia, ma non esclude del tutto la possibilità per i creditori di aggredire i beni in esso inclusi, poiché nella definizione del punto di equilibrio tra l’interesse della famiglia e quello dei creditori non si è totalmente obliterato il principio di cui all'art. 2740 cod. civ., ma si è introdotto uno speciale regime di responsabilità patrimoniale.

Inoltre, esso non crea uno schermo impermeabile ai rimedi che i creditori possono esperire avverso le attività dirette ad eludere o vanificare in toto la garanzia patrimoniale generica.

2.3.3. Il fondo patrimoniale costituito ex art 167 c od. civ. impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l’art. 170 cod. civ., che “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi, in fatto , se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni); con la importante precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v.

Cass., n. 10166/2020).

Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad es. la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata (Cass., sez. 1, 25/10/2021,n. 29983).

Pertanto, i creditori vengono distinti in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e della condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell’insorgenza dell’obbligo, tra creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, creditori che ignoravano l’estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che dall’art. 170 cod. civ. sono equiparati ai precedenti, e creditori che conoscevano tale estraneità; a questi ultimi è preclusa l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti.

La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è quindi favorita attraverso la sottrazione dei beni stessi all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori; ciò non toglie, tuttavia, che resta ferma la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto all’azione di cui all'art. 2901 cod. civ. , se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass., sez. n. 4933 del 07/03/2005; Cass. n. 15310 del 07/07/2007; Cass.n. 24757 del 07/10/2008; Cass. n. 2530 del 10/02/2015; Cass., sez. 1, 13/02/2023, n. 34872).

2.4. Nella specie, la Curatela non ha preteso di agire in via esecutiva sui beni del fondo patrimoniale, ma ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale arrecava pregiudizio alle ragioni della massa dei creditori e, quindi , ha chiesto che il negozio venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.

Ha posto a fondamento della propria azione revocatoria la circostanza che - ove non ottenesse la dichiarazione di inefficacia - non potrebbe agire sui beni del fondo patrimoniale ed è in ciò che consiste il pregiudizio, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, pregiudizio che la dichiarazione di inefficacia rimuove perché consente alla Curatela, nell’interesse della massa dei creditori, di agire liberamente sui beni del fondo patrimoniale, pur se questo resta validamente costituito.

Correttamente pertanto la c orte di merito ha focalizzato l'attenzione non già sulla conoscenza della estraneità del le pretese vantate dai creditoriai bisogni della famiglia, quanto sulla sussistenza dei presupposti di eventus e scientia damni , escludendo che potesse attribuirsi rilievo al fatto – dedotto dagli allora appellanti, ora ricorrenti, ‹‹che alcune delle preesistenti obbligazioni…riguardino[riguardassero] mutui fondiari contratti dal Distefano in funzione di investimenti produttivi (e cioè per la realizzazione delle unità immobiliari previste nei vari progetti regolarmente approvati dalla pubblica amministrazione e in corso di costruzione al momento della costituzione del fondo patrimoniale), in quanto si tratta[va] pur sempre di debiti del mutuatario (odierno appellante), dallo stesso non onorati e in parte all’origine del poi dichiarato suo fallimento››.

Quanto sin qui evidenziato non risulta smentito dalla sentenza di questa Corte n. 18164/2023, richiamata dai ricorrenti a sostegno della tesi censoria prospettata con il motivo in disamina, la quale, decidendo sull’impugnazione del decreto ex art. 25 legge fallimentare, con cui la Curatela aveva acquisito i beni costituiti in fondo patrimoniale dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ne ha rilevato la giuridica inesistenza proprio sul presupposto che il fondo patrimoniale costituisse un ‹‹ patrimonio separato non acquisibile al fallimento››, facendone salva la sua revocabilità, ricorrendone i relativi presupposti.

3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 170, 2740 e 2901 c.c., 2697 c.c. e 66 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, i ricorrentilamentano che la decisione gravata si pone in contrasto con i principi elaborati da questa Corte in tema di accertamento delle condizioni dell’azione revocatoria e onere della prova.

Evidenziano che il curatore fallimentare ha l’onere di provare tre circostanze e, precisamente: i ) la consistenzadel credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole; iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; tale prova non sarebbe stata fornita nel caso in esame.

Si dolgono che la c orte territoriale, in violazione dell’art. 2697 cod. civ., avrebbe posto a loro carico, anziché a carico della Curatela, l’onere di provare che il patrimonio residuo del fallito fossesufficiente a soddisfare le ragioni della controparte e c he la Curatela avrebbe pure omesso di dimostrareil mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, come pure del presupposto dell’ animus nocendi, in quanto la maggiore esposizione del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] derivava da una operazione immobiliare (costruzione di un complesso edilizio) realizzata con somme erogate con mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria, né aveva tenuto conto che il credito vantato dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA] risultava garantito da ipoteca volontaria.

3.1. La censura è infondata.

3.2. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare le tre circostanze richiamate dai ricorrenti : la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerge che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni ( v.

Cass. , sez. 2, 31/10/2008, n. 26331 ; Cass., sez. 1, 29/4/2025, n. 11296).

Valealtresì sottolineare che in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. , n. 1902/2015) ; tuttavia, nel caso di revocatoria ordinaria esercitata dalla Curatela del fallimento ex art.66 legge fallimentare, tale regola non può trovare applicazione, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del terzo beneficiario dell’atto dispositivo (cfr. Cass. , sez. 1, 18/04/2018, n.9565; Cass. , sez. 1, 12/04/ 2013, n. 8931 ; Cass., sez. 3, 31/01/2018, n. 2336; Cass., sez. 6 - 3, 18/01/2022, n. 1489; Cass., sez. 1, 29/04/2025, n. 11296).

3.3. Ora, nella specie, la corte di merito, nel valutare la ricorrenza dei presupposti oggettivi dell’azione, ha affermato che alla data di stipula del fondo patrimoniale emergevadalla sentenza dichiarativa di fallimento, come pure dai relativi stati passivi dichiarati esecutivi, l’esistenza di consistenti esposizioni debitorie preesistenti in capo al Distefano, tanto che in motivazione ha evidenziato che sono state accolte le domande di ammissione al passivo di vari creditori e che l’atto dispositivo aveva determinato una modificazione pregiudizievole della situazione patrimoniale del debitore, avvalorata proprio dalla natura del negozio che aveva creato un vincolo di destinazione e di indisponibilità su più cespiti immobili ari di proprietà del fallito , circostanza questa che imponeva di ritenere integrato anche l’elemento soggettivo in capo al disponente edalla moglie, essendo la posizione di quest’ultima assimilabile a quella del terzo negli atti a titolo gratuito (Cass., sez. 1, 13/7/2006, n. 15917).

Èben vero che la Corte territoriale ha impropriamente affermato che ‹‹incombe sul debitore, e non sul creditore, l’onere -non assolto nel caso di specie- di dimostrare che il residuo patrimonio sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori››, in tal modo invertendo l’onere della prova che, in caso di azione revocatoria ordinaria esercitata ai sensi degli artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare, impone alla Curatela di dimostrare l’eventuale incapienza del patrimonio residuo, ciò che rende necessario procedere, sul punto, alla correzione della decisione impugnata.

Va, tuttavia, rilevato che tanto non può giovare ai ricorrenti, in quanto i giudici di appello hanno accertato non solo che nel fondo patrimoniale sono confluiti più beni immobili di proprietà del fallito, ma anche che gli altri beni immobili di proprietà dell’odierno ricorrente risultavano gravati da ipoteca e, come tali, destinati al soddisfacimento preferenziale soltanto di alcuni creditori (v. pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata), in tal modo reputando non sussistenti residualità patrimoniali, non soggette al vincolo di destinazione e di indisponibilità derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale, idonee a far ritenere superato il rischio di incerta o difficile soddisfazione del credito ed, anzi, sottolineando che le suddette circostanze facevano emergere la sensibile incidenza negativa (in senso qualitativo) dell’atto dispositivo in questione sulla complessiva consistenza patrimoniale del debitore e sulla possibilità di soddisfacimento dei creditiverso lo stesso.

Tale accertamento non risulta idoneamente censurato dai ricorrenti - non risultando rispettosa del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, primo comma n. 6, cod. proc. civ. la circostanza dagli stessi dedotta ( pag. 18 del ricorso ) che il credito vantato dalle germane [OSCURATO:PERSONA] risultava garantito da ipoteca volontaria- e ciò impone di ritenere provato il requisito dell’eventus damni e di rigettare la censura in esame, previa correzione della sentenza impugnata nei termini sopra precisati.

4. Con il quarto motivo, deducendo la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la statuizione sulle spese del giudizio di primo e di secondo grado, lamentandoche “ove la Corte territoriale avesse accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto regolare diversamente il pagamento delle spese di giudizio dei due gradi di merito”.

Il motivo è inammissibile.

Trattasi invero di un ‹‹non motivo››, atteso che si sostanzia nella mera postulazione della caducazione della condanna alle spese come conseguenza della cassazione della sentenza in forza dell’accoglimento dei motivi, sebbene tale effetto operi ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ.

5. All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei termini di cui in motivazione .

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 9.200,00 (di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge , in favore del Fallimento controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23744/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Catania n. 1608 /20 2 3 , pubblicata in data19 settembre 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza ex art. 702 - bis cod. proc. civ. il Tribunale di Catania accogliev a la domanda presentata dal la Curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., dichiara ndo l’inefficacia, per le quote di pertinenza del fallito, dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale del 5 giugno 2014, costituito da [OSCURATO:PERSONA] e dallaconiuge [OSCURATO:PERSONA], nel quale erano confluiti un fabbricato rustico su due elevazioni sito nel Comune di Ragalna, in proprietà del fallito per la metà, e un terreno edificabile, sito nel medesimo Comune, di esclusiva proprietà del fallito. 2. La Corte d’Appello di Catania, a seguito di gravame presentato dai coniugi soccombenti, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 cod. civ. Rilevava che l’esistenza, all’epoca di costituzione del fondo patrimoniale, di crediti d i terzi verso il Distefano trova va pieno riscontro nella sentenza dichiarativa di fallimento e nellostato passivo reso esecutivo il 13 marzo 2018, oltre che nei successivi stati passivi, pure esecutivi, del 18 giugno e del 9 luglio 2019. Escludeva, inoltre, che potesse avere rilevanza la circostanza, dedotta dagli appellanti, che alcune delle (preesistenti) obbligazioni in questione riguardassero mutui fondiari contratti dal Distefano ‹‹in funzione di investimenti produttivi (cioè per la realizzazione delle unità immobiliari previste nei vari progetti regolarmente approvati dalla pubblica amministrazione ed in corso di costruzione al momento della costituzione del fondo patrimoniale) ›› , poiché si trattava pur sempre di debiti del mutuatario non onorati e dai quali era in parte scaturita la dichiarazione di fallimento. Evidenziava pure che emergeva la pregiudizievole modificazione della situazione patrimoniale del debitore, avvalorata dalla natura dell’atto negoziale, avente ad oggetto la creazione, a titolo gratuito, di un vincolo reale di destinazione e di indisponibilità, nei confronti dei creditori, dei beni immobili di proprietà del fallito, e, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza, in capo al Distefano, della scientia damni, desumibile dal fatto che il debitore aveva vincolato più cespiti immobiliari di rilevante valore patrimoniale. Respingeva, infine, il motivo di gravame con il quale gli appellanti si dolevano della disposta condanna alle spese di lite a loro carico, per avere il giudice di primo grado fatto corretta applicazione del principio di soccombenza. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Distefano e la Rizzo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste concontroricorso il Fallimento. 4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹violazione degli artt. 2901, 64 r.d. n. 267 del 1942, 100, 112 e 342 c.p.c.- Error in procedendo ›› , i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, incorrendo in vizio di ultrapetizione, ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale anche in relazione ai beni di esclusiva proprietà della odierna ricorrente, sebbene la Curatela fosse carente di interesse ad agire in parte qua e tale carenza fosse rilevabile d‘ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 1.1. La censura è infondata. 1.2. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, l’azione spiegata dal creditore onde ottenere la declaratoria di inefficacia exart. 2901 c.c. del fondo patrimoniale deve essere rivolta non solo verso il coniuge debitore, che abbia conferito uno o più beni nel fondo, ma anche nei confronti dell’altro coniuge, litisconsorte necessario, a prescindere dal fatto che quest’ultimo, per effetto del conferimento, ne sia divenuto o meno proprietario ex art. 168 c od. civ., ‹‹in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria›› (v. Cass., sez. 3, 24/3/2023, n. 8447; v. anche Cass. , sez. 6 – 3, 22/2/2022, n. 5768; Cass. , sez. 3, 3/8/2017, n. 19330; Cass. , sez. 3, 18/10/2011,n. 21494; Cass., sez. 1, 17/3/2004, n. 5402). 1.3. Emerge ex actis che nel promuove re l’azione la curatela del Fallimentoha domandato la declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. di determinati beni immobili ‹‹ per le quote di pertinenza del Distefano››, e precisamente nei limiti della quota indivisa del 50 per cento del fabbricato rustico su due elevazioni e per l’intera proprietà del terreno edificabile. Il giudice di prime cure ha puntualizzato di accogliere la domanda spiegata nei limiti dei beni immobili indicati dal Fallimento e richiamati alla pag. 2 della stessa ordinanza; il giudice del gravame, nel respingere integralmente l’appello, ha confermato l’ordinanza resa dal Tribunale, non potendo ritenersi che i giudici di merito abbiano travalicato i limiti della domanda. Orbene, il vizio contestatoricorre solo quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitumo causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass.,s ez. 5, 10/01/2025, n. 644; Cass., sez. 2, 21/03/2019, n. 8048). Condizioni invero non ricorrenti nella specie. 2. Con il secondo motivo, denunciando, in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt.170, 2901 c.c., 46 n. 3 e 64 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, i ricorrenti sostengono che la decisione gravata si porrebbe in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal fallito. Rappresentano, nello specifico, che l’art. 46 n. 3 legge fallimentare prevede espressamente che ‹‹non sono compresi nel fallimento … i beni costituiti dal fallito in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’art. 170 cod. proc. civ.››, a norma del quale ‹‹l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avereluogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ›› ; e che l’azione revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale del fallito, che è un patrimonio separato destinato unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, fra i quali non rientrano i debiti contratti dal fallito nell’esercizio dell’impresa, è ammessa esclusivamente in presenza dei presupposti dell’art. 170 cod. civ. Affermano che, nella specie, tali presupposti non ricorrono. 2.1. Lacensura è in parte inammissibil e ed in parte infondat a . 2.2. Anzitutto manca, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 64 L.F. , sia l’allegazione dell’avvenuta deduzione della relativa questione dinanzi al giudice di merito, sia l’indicazione degli atti specifici dei gradi precedenti in cui quella è stata a quegli sottoposta, onde dare modo a questa Corte, alla quale sono proposte questioni giuridiche che implicano accertamenti di fatto, di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; in mancanza di ottemperanza ad un tale onere, non può che rilevarsi l’inammissibilità per novità della censura (Cass., sez. 5, 25/05/2011, n. 11471; Cass., sez. 5, 11/05/2012, n. 7295; Cass., sez. 6 - 3, 10/08/2017, n. 19988; Cass., sez. 6 - 1, 13/06/2018, n. 15430; Cass., sez. 2, 24/01/2019, n. 2038; Cass., sez. 1, 01/07/2024, n. 18018). 2.3. Non è, inoltre, ravvisabile violazione degli artt. 46, comma 3, legge fallimentare e 170 e 2901 cod. civ. 2.3.1. In linea generale, varrà premettere come questa Corte ha già avuto modo di affermare che i beni del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento, poiché si tratta di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori (Cass., sez. 1, 20/06/2000, n. 8379, in motivazione; Cass., sez. 3, 18/10/ 2011, n. 21494; Cass.,sez. 3 , 09/05/ 2019, n. 12264) ; non essendo i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale compresi nel fallimento, permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore e, dunque, la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria del fondo patrimoniale. Ne deriva che i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere appresi alla massa fallimentare, essendo i relativi beni assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità, ma la c uratela fallimenta r e, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di ricostituire la garanzia patrimoniale generica del debitore fallito, ben può esperire azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. e 66 L.F. al fine di ottenere la declaratoria d’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale. 2.3.2. I l fondo patrimoniale rappresenta effettivamente un sistema idoneo a garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia, ma non esclude del tutto la possibilità per i creditori di aggredire i beni in esso inclusi, poiché nella definizione del punto di equilibrio tra l’interesse della famiglia e quello dei creditori non si è totalmente obliterato il principio di cui all'art. 2740 cod. civ., ma si è introdotto uno speciale regime di responsabilità patrimoniale. Inoltre, esso non crea uno schermo impermeabile ai rimedi che i creditori possono esperire avverso le attività dirette ad eludere o vanificare in toto la garanzia patrimoniale generica. 2.3.3. Il fondo patrimoniale costituito ex art 167 c od. civ. impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l’art. 170 cod. civ., che “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi, in fatto , se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni); con la importante precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass., n. 10166/2020). Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad es. la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata (Cass., sez. 1, 25/10/2021,n. 29983). Pertanto, i creditori vengono distinti in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e della condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell’insorgenza dell’obbligo, tra creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, creditori che ignoravano l’estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che dall’art. 170 cod. civ. sono equiparati ai precedenti, e creditori che conoscevano tale estraneità; a questi ultimi è preclusa l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti. La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è quindi favorita attraverso la sottrazione dei beni stessi all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori; ciò non toglie, tuttavia, che resta ferma la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto all’azione di cui all'art. 2901 cod. civ. , se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass., sez. n. 4933 del 07/03/2005; Cass. n. 15310 del 07/07/2007; Cass.n. 24757 del 07/10/2008; Cass. n. 2530 del 10/02/2015; Cass., sez. 1, 13/02/2023, n. 34872). 2.4. Nella specie, la Curatela non ha preteso di agire in via esecutiva sui beni del fondo patrimoniale, ma ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale arrecava pregiudizio alle ragioni della massa dei creditori e, quindi , ha chiesto che il negozio venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. Ha posto a fondamento della propria azione revocatoria la circostanza che - ove non ottenesse la dichiarazione di inefficacia - non potrebbe agire sui beni del fondo patrimoniale ed è in ciò che consiste il pregiudizio, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, pregiudizio che la dichiarazione di inefficacia rimuove perché consente alla Curatela, nell’interesse della massa dei creditori, di agire liberamente sui beni del fondo patrimoniale, pur se questo resta validamente costituito. Correttamente pertanto la c orte di merito ha focalizzato l'attenzione non già sulla conoscenza della estraneità del le pretese vantate dai creditoriai bisogni della famiglia, quanto sulla sussistenza dei presupposti di eventus e scientia damni , escludendo che potesse attribuirsi rilievo al fatto – dedotto dagli allora appellanti, ora ricorrenti, ‹‹che alcune delle preesistenti obbligazioni…riguardino[riguardassero] mutui fondiari contratti dal Distefano in funzione di investimenti produttivi (e cioè per la realizzazione delle unità immobiliari previste nei vari progetti regolarmente approvati dalla pubblica amministrazione e in corso di costruzione al momento della costituzione del fondo patrimoniale), in quanto si tratta[va] pur sempre di debiti del mutuatario (odierno appellante), dallo stesso non onorati e in parte all’origine del poi dichiarato suo fallimento››. Quanto sin qui evidenziato non risulta smentito dalla sentenza di questa Corte n. 18164/2023, richiamata dai ricorrenti a sostegno della tesi censoria prospettata con il motivo in disamina, la quale, decidendo sull’impugnazione del decreto ex art. 25 legge fallimentare, con cui la Curatela aveva acquisito i beni costituiti in fondo patrimoniale dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ne ha rilevato la giuridica inesistenza proprio sul presupposto che il fondo patrimoniale costituisse un ‹‹ patrimonio separato non acquisibile al fallimento››, facendone salva la sua revocabilità, ricorrendone i relativi presupposti. 3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 170, 2740 e 2901 c.c., 2697 c.c. e 66 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, i ricorrentilamentano che la decisione gravata si pone in contrasto con i principi elaborati da questa Corte in tema di accertamento delle condizioni dell’azione revocatoria e onere della prova. Evidenziano che il curatore fallimentare ha l’onere di provare tre circostanze e, precisamente: i ) la consistenzadel credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole; iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; tale prova non sarebbe stata fornita nel caso in esame. Si dolgono che la c orte territoriale, in violazione dell’art. 2697 cod. civ., avrebbe posto a loro carico, anziché a carico della Curatela, l’onere di provare che il patrimonio residuo del fallito fossesufficiente a soddisfare le ragioni della controparte e c he la Curatela avrebbe pure omesso di dimostrareil mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, come pure del presupposto dell’ animus nocendi, in quanto la maggiore esposizione del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] derivava da una operazione immobiliare (costruzione di un complesso edilizio) realizzata con somme erogate con mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria, né aveva tenuto conto che il credito vantato dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA] risultava garantito da ipoteca volontaria. 3.1. La censura è infondata. 3.2. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare le tre circostanze richiamate dai ricorrenti : la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerge che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni ( v. Cass. , sez. 2, 31/10/2008, n. 26331 ; Cass., sez. 1, 29/4/2025, n. 11296). Valealtresì sottolineare che in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. , n. 1902/2015) ; tuttavia, nel caso di revocatoria ordinaria esercitata dalla Curatela del fallimento ex art.66 legge fallimentare, tale regola non può trovare applicazione, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del terzo beneficiario dell’atto dispositivo (cfr. Cass. , sez. 1, 18/04/2018, n.9565; Cass. , sez. 1, 12/04/ 2013, n. 8931 ; Cass., sez. 3, 31/01/2018, n. 2336; Cass., sez. 6 - 3, 18/01/2022, n. 1489; Cass., sez. 1, 29/04/2025, n. 11296). 3.3. Ora, nella specie, la corte di merito, nel valutare la ricorrenza dei presupposti oggettivi dell’azione, ha affermato che alla data di stipula del fondo patrimoniale emergevadalla sentenza dichiarativa di fallimento, come pure dai relativi stati passivi dichiarati esecutivi, l’esistenza di consistenti esposizioni debitorie preesistenti in capo al Distefano, tanto che in motivazione ha evidenziato che sono state accolte le domande di ammissione al passivo di vari creditori e che l’atto dispositivo aveva determinato una modificazione pregiudizievole della situazione patrimoniale del debitore, avvalorata proprio dalla natura del negozio che aveva creato un vincolo di destinazione e di indisponibilità su più cespiti immobili ari di proprietà del fallito , circostanza questa che imponeva di ritenere integrato anche l’elemento soggettivo in capo al disponente edalla moglie, essendo la posizione di quest’ultima assimilabile a quella del terzo negli atti a titolo gratuito (Cass., sez. 1, 13/7/2006, n. 15917). Èben vero che la Corte territoriale ha impropriamente affermato che ‹‹incombe sul debitore, e non sul creditore, l’onere -non assolto nel caso di specie- di dimostrare che il residuo patrimonio sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori››, in tal modo invertendo l’onere della prova che, in caso di azione revocatoria ordinaria esercitata ai sensi degli artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare, impone alla Curatela di dimostrare l’eventuale incapienza del patrimonio residuo, ciò che rende necessario procedere, sul punto, alla correzione della decisione impugnata. Va, tuttavia, rilevato che tanto non può giovare ai ricorrenti, in quanto i giudici di appello hanno accertato non solo che nel fondo patrimoniale sono confluiti più beni immobili di proprietà del fallito, ma anche che gli altri beni immobili di proprietà dell’odierno ricorrente risultavano gravati da ipoteca e, come tali, destinati al soddisfacimento preferenziale soltanto di alcuni creditori (v. pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata), in tal modo reputando non sussistenti residualità patrimoniali, non soggette al vincolo di destinazione e di indisponibilità derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale, idonee a far ritenere superato il rischio di incerta o difficile soddisfazione del credito ed, anzi, sottolineando che le suddette circostanze facevano emergere la sensibile incidenza negativa (in senso qualitativo) dell’atto dispositivo in questione sulla complessiva consistenza patrimoniale del debitore e sulla possibilità di soddisfacimento dei creditiverso lo stesso. Tale accertamento non risulta idoneamente censurato dai ricorrenti - non risultando rispettosa del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, primo comma n. 6, cod. proc. civ. la circostanza dagli stessi dedotta ( pag. 18 del ricorso ) che il credito vantato dalle germane [OSCURATO:PERSONA] risultava garantito da ipoteca volontaria- e ciò impone di ritenere provato il requisito dell’eventus damni e di rigettare la censura in esame, previa correzione della sentenza impugnata nei termini sopra precisati. 4. Con il quarto motivo, deducendo la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la statuizione sulle spese del giudizio di primo e di secondo grado, lamentandoche “ove la Corte territoriale avesse accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto regolare diversamente il pagamento delle spese di giudizio dei due gradi di merito”. Il motivo è inammissibile. Trattasi invero di un ‹‹non motivo››, atteso che si sostanzia nella mera postulazione della caducazione della condanna alle spese come conseguenza della cassazione della sentenza in forza dell’accoglimento dei motivi, sebbene tale effetto operi ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. 5. All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei termini di cui in motivazione . Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 9.200,00 (di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge , in favore del Fallimento controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
Sentenza Cassazione n. 34406/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris