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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2025

Cassazione n. 34822/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 00290/2025R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi ope legis dall’ A vvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- per la cassazione della SENTENZA dellaCORTE d’APPELLO di ROMA n. 6265/2024 depositata il 7ottobre 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. gli odierni ricorrenti convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per la violazione delle direttive europee93/104/CE e 2003/88/CE, nella parte in cui obbligavano gli Stati membri ad adottare normative interne che garantissero ai lavoratori un periodo minimo di riposo di undici ore consecutive nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore (riposo giornaliero) e una durata media dell’orario non superiore alle quarantotto ore, per ogni periodo di sette giorni (durata massima settimanale del lavoro); 2.il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame interposto dagli attori soccombenti; 3.hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri dirigenti medici indicati in epigrafe; le Amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso; iricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che: non possono essere illustrati ed esaminati i motivi di ricorso in quanto le questioni ad esse sottese, involgenti il problema centrale della responsabilità dello Stato italiano per violazione della direttiva 2003/88/CE, sono state rimessealle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze 23/11/2025, nn. 30777 e 30778,della Sezione lavoro; di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] dispone rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con le ordinanzeinterlocutorie n n . 30777 e 30778 del 23 novembre2025.

Così deciso in Roma, nella Camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 00290/2025R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi ope legis dall’ A vvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- per la cassazione della SENTENZA dellaCORTE d’APPELLO di ROMA n. 6265/2024 depositata il 7ottobre 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. gli odierni ricorrenti convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per la violazione delle direttive europee93/104/CE e 2003/88/CE, nella parte in cui obbligavano gli Stati membri ad adottare normative interne che garantissero ai lavoratori un periodo minimo di riposo di undici ore consecutive nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore (riposo giornaliero) e una durata media dell’orario non superiore alle quarantotto ore, per ogni periodo di sette giorni (durata massima settimanale del lavoro); 2.il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame interposto dagli attori soccombenti; 3.hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri dirigenti medici indicati in epigrafe; le Amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso; iricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: non possono essere illustrati ed esaminati i motivi di ricorso in quanto le questioni ad esse sottese, involgenti il problema centrale della responsabilità dello Stato italiano per violazione della direttiva 2003/88/CE, sono state rimessealle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze 23/11/2025, nn. 30777 e 30778,della Sezione lavoro; di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] dispone rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con le ordinanzeinterlocutorie n n . 30777 e 30778 del 23 novembre2025. Così deciso in Roma, nella Camera
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