CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 1976
Cassazione n. 14470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei 24/10/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 12 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere per la ritenuta gravità indiziaria dei reati di cui all'art. 416-bis, cod. pen. (capo 1), quale partecipe all'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA], clan Santapaola-Ercolano, dal marzo al dicembre 2020, e di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi da 33 a 39). 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo, limitato al capo 1). 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato aveva fondato la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa in forza di un'adesione acritica alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), prive di riscontro, secondo le quali Buffardeci era persona di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], reggente del clan Santapaola. Peraltro, come risulta dall'attività di indagine, il ricorrente non aveva mai dato un contributo al clan, ma solo un episodico ausilio a favore di Napoli, suo carissimo amico, per conto del quale al più era stato presente o aveva organizzato incontri con soggetti gravitanti in ambienti malavitosi. Anche con riferimento alla lite avvenuta nel giugno 2020 all'interno dell'abitazione della sorella di Scavone, dove quest'ultimo aveva avuto una discussione con [OSCURATO:PERSONA], tale da poter determinare una guerra di mafia, Buffardi non era intervenuto, né vi aveva preso parte a riprova di non essere intraneo all'associazione. Né era valorizzabile l'intercettazione del 21 maggio 2020 in cui il ricorrente aveva solo millantato una propria caratura criminale con il suo interlocutore. In conclusione, il Tribunale di Catania ha confuso la mera vicinanza o contiguità compiacente di [OSCURATO:PERSONA] con la sua partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni unite. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso contesta la sussistenza dei gravi indizi circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa in termini molto generici e comunque contenenti mere censure in fatto, volti ad una inammissibile lettura alternativa delle risultanze probatorie.Il Tribunale, prima di esaminare la posizione del ricorrente e dei reati a lui contestati in via provvisoria, tra i quali quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha dedicato ampio spazio alla ricostruzione del contesto in cui questi si inseriscono descrivendo, nella parte generale, l'esistenza del clan mafioso [OSCURATO:PERSONA], operante nel Comune di Catania - acclarato da numerose sentenze irrevocabili -, costituente espressione di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata fonda l'analitica disamina del materiale investigativo, rispetto al quale non risultano dedotte né omissioni né reali illogicità valutative, sulle dichiarazioni convergenti e dettagliate dei collaboratori di giustizia, già affiliati di [OSCURATO:PERSONA] nel clan Santapaola-Ercolano ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni riportate alle pagine da 15 a 20 dell'ordinanza), e sulle numerose intercettazioni (riportate alle pagine da 21 a 31 dell'ordinanza) che ne confermano il contenuto, da cui emerge che l'attuale reggente del clan è [OSCURATO:PERSONA] e Buffardeci ne è l'uomo di fiducia. E' proprio il ricorrente che, per evitare la diretta esposizione del capo, intrattiene rapporti con gli affiliati; si occupa del mantenimento dei detenuti; gestisce le estorsioni e la cassa comune; interviene in occasione delle tensioni che sorgono tra clan (Corra nell'interrogatorio del 17 agosto 2020 richiama infatti l'intervento, in nome e per conto di Napoli, di Buffardeci per sedare lo scontro interno al clan dei Cursoti milanesi, per l'avvenuto passaggio dei fratelli Marletta in quel clan); partecipa agli incontri in sua vece per assumere decisioni con altri partecipi dell'associazione mafiosa o con esponenti di altri clan (Scavone nell'interrogatorio ricorda che Buffardeci aveva preso parte ad un incontro molto delicato con [OSCURATO:PERSONA] ed in altre occasioni in cui si dovevano definire degli acquisti di cocaina per conto di Napoli). Dalle intercettazioni, nelle quali il ricorrente parla con il Napoli o con altri, emerge il suo ruolo attivo nella gestione di tutto quanto utile al capo clan, oltre che l'essere "rispettato" perché all'apice della scala gerarchica dell'associazione criminale (intercettazione del 21 maggio 2020). Questi elementi investigativi, tra loro convergenti, in una visione unitaria comprovano la condotta consapevole di Buffardeci di essere partecipe di un'associazione mafiosa; alla quale recava indiscussa adesione con apporto stabile che trascendeva i singoli reati; in cui era riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine, secondo quanto richiesto dalle concordi pronunce di legittimità al riguardo (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Rv. 202904; Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Rv. 199386: Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889). A fronte di questo apparato argomentativo il ricorso propone censure volte soltanto ad ipotizzarne una diversa lettura senza riuscire a mettere minimamente in discussione la tenuta logica dell'ordinanza.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all