CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11335-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; C011troricorrente- avverso la sentenza n. 2694/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11335 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- R.G.N. 11335/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. detla Puglia, che ha rigettato l'appello dell'Agenzia in controversia su im- pugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di liquidazione ed irroga- zioni di sanzioni - attraverso il quale l'Ufficio aveva revocato le agevolazioni fiscali concesse in sede di acquisto dell'immobile da adire a "prima casa". Ciò in quanto la contribuente, trascorsi 18 mesi dall'acquisito, non aveva provveduto a trasferire la residenza nel Comune ove era ubicato l'immo- bile. La CTP, accoglieva il ricorso, ritenendo che il mancato trasferimento fosse dipeso da una circostanza (mancanza di agibilità e di autorizzazioni per la ultimazione dei lavori di ristrutturazione) qualificabile come forza mag- giore, non potendo addebitarsi alla ricorrente (che in tempi brevi aveva attivato le necessarie pratiche amministrative), neanche sotto il profilo dela prevedibilità dell'evento, l'impossibilità di realizzare il trasferimento nell'immobile privo delle autorizzazioni richieste. La CTR, nel rigettare l'appello dell'Agenzia, ha ritenuto che "nel caso di specie va confermato il riconoscimento come "causa di forza maggiore" il mancato trasferimento della residenza entro il termine normativamente previsto, a causa delle lungaggini burocratiche". Ha altresì statuito che "non può imporsi al contribuente di trasferire la propria residenza in altro Comune al fine di evitare la revoca dell'agevolazione". [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso e deposita successiva memo- ria, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art.1, parte I, nota II bis, del DPR 131/1986 e dell'art. 2697 del c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR interpretato erroneamente, e in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati, il concetto di causa di forza maggiore quale causa fatto impeditivo che giustifica il mancato trasferimento nel Comune ai fini dell'agevolazione "prima casa", e della relativa prova, di cui è onerato il contribuente. Considerato che: 1. Premesso che nella specie si controverte se la concreta fattispecie rien- tri in quella astratta della causa della forza maggiore, che consente di mantenere il beneficio dell'agevolazione pur in caso di tardivo trasferi- mento di residenza - e cioè se alle circostanze di fatto allegate dalla contribuente e fatte proprie della CTR possa applicarsi la regola giuri- dica della causa di forza maggiore; 2. Che sul mancato trasferimento della residenza per usufruire dei benefici "prima casa" l'orientamento di questa Corte (n. 14399/2013; id n.7067/2014; n.n. 7764/2014, 16082/2014, 4800/2015, 5015/2015), è fermo nel ritenere che "in tema di imposta di registro, l'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118), richiede, per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rap- presenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però te- nere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabi- lità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabili- mento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto". 3. La giurisprudenza ha altresì individuato l'esistenza di una ipotesi di forza maggiore - non imputabile - dell'attuazione volontà dell'onerato, e con ciò, dell'integrazione della situazione fattuale alla quale l'ordina- mento ricollega l'agevolazione (cfr. S.U. n. 8094/2020) in una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il compor- tamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto.4. Quanto alla ricorrenza della forza maggiore, quale causa di giustifica- zione del mancato trasferimento della residenza, si è precisato che deve trattarsi di "un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di "abitare" nella prima casa entro il termine suddetto" (cfr. Cass. n. 7067/14; id n.13177/14); "un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento" (Cass. n. 6076/2017; cfr. Cass. n. 13148/16; n. 14399/13; n. 864/16 e n. 25/16). 5. La giurisprudenza non è tuttavia uniforme sulla valutazione della causa di forza maggiore nella ipotesi in cui l'acquirente non abbia potuto tra- sferire la residenza nell'immobile per il mancato rilascio delle autoriz- zazioni richieste: si registra in proposito una interpretazione che esclude la causa di forza maggiore, atteso che l'art. 1, nota II bis, lett. a), parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l'im- mobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata, sicché pos- sono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza mag- giore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune (cfr. Cass. n. 13346 del 28/06/2016; Cass. 1588/2018; cfr. Cass. n. 28838 del 08/11/2019). 6. Una opposta interpretazione CCass. n. 14399 del 2013, secondo cui:«la non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sè, la decadenza dall'agevolazione, senza che possano esser, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (in tesi il reperimento di altro immobile) a carico del contribuente> dà invece rilievo alla rilevanza della causa incidente sul mancato trasferimento dell'immobile, non potendosi imporre al contribuente il reperimento di altro immobile. Nello stesso senso anche Cass. n. 864 del 2016.7. La mancanza pertanto di una giurisprudenza consolidata esclude che ricorrano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c., e la causa rinviata alla sez. quinta per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per i r