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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18833/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, d. lgs. 30aprile 1992, n. 285, per avere questi circolato sulla pubblica via alla guida diun’autovettura pur essendo privo della patente di guida, in quanto revocata, conreiterazione del reato nel biennio.

Il fatto è stato accertato in Trezzano sul Naviglioin data 6 aprile 2020.2.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolando plurimi motivi di censura.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 516, 521,500, 522 e 604 cod. proc. pen., rilevando che, sebbene nel capo di imputazionefosse indicato che la patente di guida era stata revocata con provvedimento dellaPrefettura di Milano n. 2016/7324, emesso in data 22 novembre 2018 e notificatoil 18 dicembre 2018, a fronte della dimostrazione intervenuta in primo gradodell’esistenza della sentenza del Giudice di pace di Milano n. 696 del 2018,irrevocabile, con la quale il predetto provvedimento prefettizio n. 2016/7324 erastato annullato, i giudici di merito hanno comunque ritenuto l’imputato sprovvistodi patente di guida, fondando tale conclusione su un diverso e distinto decretoprefettizio di revoca della patente.Secondo il ricorrente, qualora egli avesse avuto specifica contezza del fattoche la contestazione riguardava la guida senza patente in quanto revocata conprovvedimento prefettizio n. 23060/2018, emesso dal Prefetto di Milano in data18 dicembre 2018, avrebbe potuto adeguatamente esercitare il diritto di difesa,verificando l’effettiva emissione del provvedimento, le relative modalità di notifica,l’eventuale avvenuta impugnazione e, in ogni caso, depositando ladocumentazione e gli atti necessari a contrastare l’ipotesi accusatoria.Si assume, pertanto, che rispetto alla condotta descritta nell’imputazione siastato posto a fondamento della decisione di condanna un presupposto giuridicodiverso, rappresentato da un differente provvedimento prefettizio di revoca dellapatente di guida, in violazione del principio di necessaria correlazione tracontestazione e sentenza.Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la manifesta illogicità dellamotivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto l’imputato colpevole sulla basedi un travisamento delle prove documentali.

In particolare, si sostiene che ilprovvedimento prefettizio n. 23060/2018, sul quale è stata fondata la condanna,non risulta acquisito al fascicolo processuale, essendosi la Corte di appello limitataa presumerne l’esistenza sulla base delle statuizioni del primo giudice e delcontenuto della comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri.Alla data in cui l’imputato è stato fermato dai Carabinieri della Stazione diCorsico, ossia il 6 aprile 2020, il provvedimento di revoca della patente risultavagià annullato dall’autorità giudiziaria, mentre non emerge dagli atti l’esistenza disuccessivi provvedimenti di revoca.

Ne conseguirebbe che il Tribunale ha travisatoil dato probatorio, non essendo dimostrata l’esistenza di due distinti provvedimentiprefettizi di revoca, entrambi notificati all’imputato in data 18 dicembre 2018.A fronte del dato certo della restituzione della patente al ricorrente, avvenutain data 18 ottobre 2018, apparirebbe manifesto il travisamento della provaladdove la Corte di appello ha ritenuto che l’imputato fosse privo della patente diguida alla data del 6 aprile 2020, in assenza di una prova specifica circa la notificadi un provvedimento di revoca asseritamente emesso il 18 dicembre 2018, delquale non vi è riscontro documentale agli atti.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è infondato giacchè, come correttamenteevidenziato dai giudici di merito, non vi è alterità tra la condotta contestata e lacondotta in relazione alla quale è intervenuta condanna.La Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sulla dedotta violazione delprincipio di correlazione tra imputazione e sentenza, ha rilevato che nel capo diimputazione si faceva riferimento al provvedimento prefettizio emesso il 22novembre 2018 e notificato il 18 dicembre 2018, e ha ritenuto che l’indicazionedel numero della precedente ordinanza prefettizia di revoca, annullata dal Giudicedi pace, dovesse ritenersi frutto di un mero errore materiale.Né risulta leso il diritto di difesa, giacchè la data di emissione e la data dinotifica del provvedimento prefettizio indicate nel capo d’imputazione avrebberoconsentito alla difesa di rendersi conto della diversità del provvedimento di revocacosì indicato rispetto al provvedimento annullato con sentenza del Giudice di pace;la questione da dirimere attiene, piuttosto, alla prova del fatto presupposto.2.

A tale proposito, il secondo motivo di ricorso è fondato.Il giudice di primo grado ha ritenuto che nel capo di imputazione fossecontenuto un corretto riferimento a un provvedimento di revoca emesso dallaPrefettura di Milano in data 22 novembre 2018 e notificato all’interessato il 18dicembre 2018, da considerarsi distinto da quello oggetto di annullamento da partedel Giudice di pace di Milano.Ad analoga conclusione la Corte territoriale è pervenuta sulla base dell’esamedella comunicazione di notizia di reato redatta dalla Compagnia dei Carabinieri diCorsico in data 17 aprile 2020, dalla quale risulterebbe che il 6 aprile 2020l’imputato era stato sorpreso alla guida di un’autovettura pur essendo privo dellapatente di guida, in quanto revocata con provvedimento n.23060/2018, emesso il18 dicembre 2018.

Tale ultima data corrisponde, invece, nel capo d’imputazione,alla data di notifica della revoca all’interessato.L’errata indicazione, nel capo di imputazione, degli estremi del provvedimentoprefettizio di revoca è stata ritenuta dalla Corte non significativa di una diversitàdel fatto, da individuare nella guida di un veicolo nonostante la revoca dellapatente di guida.A pag. 3 della sentenza impugnata si osserva, inoltre, che la difesa nonavrebbe mai contestato la revoca della patente disposta con provvedimenton.23060/2018 del 18 dicembre 2018.

Tuttavia, secondo quanto dedotto a pag. 8del ricorso per cassazione, con il terzo motivo di appello la difesa avevaespressamente contestato la ricezione di ulteriori provvedimenti di revoca,successivi rispetto a quello impugnato.Tale contestazione emerge, peraltro, dalla stessa sentenza impugnata, poichéa pag. 2 viene riportata la deduzione difensiva circa l’inesistenza di unprovvedimento di revoca diverso da quello recante il n.7324 del 2016, nonché laferma affermazione della mancanza di prova circa l’esistenza di due distintiprovvedimenti di revoca a carico dell’imputato.Anche l’assunto secondo il quale l’imputato sarebbe stato consapevole diessere privo della patente di guida, posto a fondamento della decisione di primogrado, era stato oggetto di specifica contestazione, evidenziandosi come lesentenze irrevocabili del Tribunale di Milano del 2019 riguardassero violazionicommesse nel 2015, e dunque in un periodo anteriore alla restituzione dellapatente di guida disposta dal Prefetto di Milano in data 11 ottobre 2018.La contraddittorietà della pronuncia impugnata, sia con riguardo alla prova,desunta anche da una asserita acquiescenza della difesa, dell’esistenza di duedistinti provvedimenti di revoca della patente, sia con riferimento alla data diemissione del provvedimento rilevante, impone, secondo il Collegio,l’annullamento della sentenza con rinvio, affinché il giudice di merito accertil’effettiva esistenza del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guidaasseritamente emesso il 22 novembre 2018 e notificato all’imputato il 18 dicembre2018, recante il numero 23060/2018.Dalla comunicazione di notizia di reato, come riportato a pag. 3 della sentenzaimpugnata, risulterebbe, come detto, che tale provvedimento sarebbe statoemesso il 18 dicembre 2018, con ulteriore incertezza circa la data di emissionerispetto a quella indicata nel capo di imputazione, fissata nel 22 novembre 2018.3.

Tali ragioni impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvioad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuova disamina della provainerente al presupposto della effettività della revoca della patente di guida alladata dell’accertamento della condotta di guida.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Milano.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, d. lgs. 30aprile 1992, n. 285, per avere questi circolato sulla pubblica via alla guida diun’autovettura pur essendo privo della patente di guida, in quanto revocata, conreiterazione del reato nel biennio. Il fatto è stato accertato in Trezzano sul Naviglioin data 6 aprile 2020.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolando plurimi motivi di censura.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 516, 521,500, 522 e 604 cod. proc. pen., rilevando che, sebbene nel capo di imputazionefosse indicato che la patente di guida era stata revocata con provvedimento dellaPrefettura di Milano n. 2016/7324, emesso in data 22 novembre 2018 e notificatoil 18 dicembre 2018, a fronte della dimostrazione intervenuta in primo gradodell’esistenza della sentenza del Giudice di pace di Milano n. 696 del 2018,irrevocabile, con la quale il predetto provvedimento prefettizio n. 2016/7324 erastato annullato, i giudici di merito hanno comunque ritenuto l’imputato sprovvistodi patente di guida, fondando tale conclusione su un diverso e distinto decretoprefettizio di revoca della patente.Secondo il ricorrente, qualora egli avesse avuto specifica contezza del fattoche la contestazione riguardava la guida senza patente in quanto revocata conprovvedimento prefettizio n. 23060/2018, emesso dal Prefetto di Milano in data18 dicembre 2018, avrebbe potuto adeguatamente esercitare il diritto di difesa,verificando l’effettiva emissione del provvedimento, le relative modalità di notifica,l’eventuale avvenuta impugnazione e, in ogni caso, depositando ladocumentazione e gli atti necessari a contrastare l’ipotesi accusatoria.Si assume, pertanto, che rispetto alla condotta descritta nell’imputazione siastato posto a fondamento della decisione di condanna un presupposto giuridicodiverso, rappresentato da un differente provvedimento prefettizio di revoca dellapatente di guida, in violazione del principio di necessaria correlazione tracontestazione e sentenza.Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la manifesta illogicità dellamotivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto l’imputato colpevole sulla basedi un travisamento delle prove documentali. In particolare, si sostiene che ilprovvedimento prefettizio n. 23060/2018, sul quale è stata fondata la condanna,non risulta acquisito al fascicolo processuale, essendosi la Corte di appello limitataa presumerne l’esistenza sulla base delle statuizioni del primo giudice e delcontenuto della comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri.Alla data in cui l’imputato è stato fermato dai Carabinieri della Stazione diCorsico, ossia il 6 aprile 2020, il provvedimento di revoca della patente risultavagià annullato dall’autorità giudiziaria, mentre non emerge dagli atti l’esistenza disuccessivi provvedimenti di revoca. Ne conseguirebbe che il Tribunale ha travisatoil dato probatorio, non essendo dimostrata l’esistenza di due distinti provvedimentiprefettizi di revoca, entrambi notificati all’imputato in data 18 dicembre 2018.A fronte del dato certo della restituzione della patente al ricorrente, avvenutain data 18 ottobre 2018, apparirebbe manifesto il travisamento della provaladdove la Corte di appello ha ritenuto che l’imputato fosse privo della patente diguida alla data del 6 aprile 2020, in assenza di una prova specifica circa la notificadi un provvedimento di revoca asseritamente emesso il 18 dicembre 2018, delquale non vi è riscontro documentale agli atti.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato giacchè, come correttamenteevidenziato dai giudici di merito, non vi è alterità tra la condotta contestata e lacondotta in relazione alla quale è intervenuta condanna.La Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sulla dedotta violazione delprincipio di correlazione tra imputazione e sentenza, ha rilevato che nel capo diimputazione si faceva riferimento al provvedimento prefettizio emesso il 22novembre 2018 e notificato il 18 dicembre 2018, e ha ritenuto che l’indicazionedel numero della precedente ordinanza prefettizia di revoca, annullata dal Giudicedi pace, dovesse ritenersi frutto di un mero errore materiale.Né risulta leso il diritto di difesa, giacchè la data di emissione e la data dinotifica del provvedimento prefettizio indicate nel capo d’imputazione avrebberoconsentito alla difesa di rendersi conto della diversità del provvedimento di revocacosì indicato rispetto al provvedimento annullato con sentenza del Giudice di pace;la questione da dirimere attiene, piuttosto, alla prova del fatto presupposto.2. A tale proposito, il secondo motivo di ricorso è fondato.Il giudice di primo grado ha ritenuto che nel capo di imputazione fossecontenuto un corretto riferimento a un provvedimento di revoca emesso dallaPrefettura di Milano in data 22 novembre 2018 e notificato all’interessato il 18dicembre 2018, da considerarsi distinto da quello oggetto di annullamento da partedel Giudice di pace di Milano.Ad analoga conclusione la Corte territoriale è pervenuta sulla base dell’esamedella comunicazione di notizia di reato redatta dalla Compagnia dei Carabinieri diCorsico in data 17 aprile 2020, dalla quale risulterebbe che il 6 aprile 2020l’imputato era stato sorpreso alla guida di un’autovettura pur essendo privo dellapatente di guida, in quanto revocata con provvedimento n.23060/2018, emesso il18 dicembre 2018. Tale ultima data corrisponde, invece, nel capo d’imputazione,alla data di notifica della revoca all’interessato.L’errata indicazione, nel capo di imputazione, degli estremi del provvedimentoprefettizio di revoca è stata ritenuta dalla Corte non significativa di una diversitàdel fatto, da individuare nella guida di un veicolo nonostante la revoca dellapatente di guida.A pag. 3 della sentenza impugnata si osserva, inoltre, che la difesa nonavrebbe mai contestato la revoca della patente disposta con provvedimenton.23060/2018 del 18 dicembre 2018. Tuttavia, secondo quanto dedotto a pag. 8del ricorso per cassazione, con il terzo motivo di appello la difesa avevaespressamente contestato la ricezione di ulteriori provvedimenti di revoca,successivi rispetto a quello impugnato.Tale contestazione emerge, peraltro, dalla stessa sentenza impugnata, poichéa pag. 2 viene riportata la deduzione difensiva circa l’inesistenza di unprovvedimento di revoca diverso da quello recante il n.7324 del 2016, nonché laferma affermazione della mancanza di prova circa l’esistenza di due distintiprovvedimenti di revoca a carico dell’imputato.Anche l’assunto secondo il quale l’imputato sarebbe stato consapevole diessere privo della patente di guida, posto a fondamento della decisione di primogrado, era stato oggetto di specifica contestazione, evidenziandosi come lesentenze irrevocabili del Tribunale di Milano del 2019 riguardassero violazionicommesse nel 2015, e dunque in un periodo anteriore alla restituzione dellapatente di guida disposta dal Prefetto di Milano in data 11 ottobre 2018.La contraddittorietà della pronuncia impugnata, sia con riguardo alla prova,desunta anche da una asserita acquiescenza della difesa, dell’esistenza di duedistinti provvedimenti di revoca della patente, sia con riferimento alla data diemissione del provvedimento rilevante, impone, secondo il Collegio,l’annullamento della sentenza con rinvio, affinché il giudice di merito accertil’effettiva esistenza del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guidaasseritamente emesso il 22 novembre 2018 e notificato all’imputato il 18 dicembre2018, recante il numero 23060/2018.Dalla comunicazione di notizia di reato, come riportato a pag. 3 della sentenzaimpugnata, risulterebbe, come detto, che tale provvedimento sarebbe statoemesso il 18 dicembre 2018, con ulteriore incertezza circa la data di emissionerispetto a quella indicata nel capo di imputazione, fissata nel 22 novembre 2018.3. Tali ragioni impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvioad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuova disamina della provainerente al presupposto della effettività della revoca della patente di guida alladata dell’accertamento della condotta di guida. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Milano.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
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