CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione ed C 2.000,00 di multa. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la censura appare manifestamente infondata a fronte delle pertinenti considerazioni svolte dalla Corte territoriale a pag. 3 della sentenza, del resto incentrata unicamente su tale profilo dedotto con l'atto di appello. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna delfa ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condannallO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente do illoni [OSCURATO:PERSONA] re. f