CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 35455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Gallarate il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Palermo in data 9/12/2021 -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Palermo annullava il provvedimento genetico del Gip di Palermo in data 11/11/2021 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen, contestata in relazione all'associazione sub A), sostituendo nei confronti del Dolce la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo elettronico. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:d2), 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 cod.pen. e 273 cod.proc.pen. La difesa contesta la ritenuta gravità indiziaria in relazione all'addebito associativo ascritto al prevenuto, sostenendo che l'ordinanza impugnata ha motivato in maniera illogica la reiezione delle obiezioni difensive relative all'assenza di un ruolo operativo del Dolce nell'ambito delle varie agenzie operanti a Palermo e nella provincia, alla mancanza di attività di recupero delle somme dovute nei confronti dei titolari della agenzie stesse, alla mancata individuazione di agenzie operanti a Trapani e nel comprensorio; all'assenza del prevenuto nelle riunioni svolte nella base logistica del sodalizio e monitorate dalla P.g.; 2.2 la violazione di legge in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio. Secondo la difesa la contestazione di autoriciclaggio doveva ritenersi assorbita nelle condotte di intestazione fittizia ascritte ai capi H ed I della rubrica provvisoria. Infatti, nel caso a giudizio si è in presenza di un'unica condotta consistita, come recita l'incolpazione, nell'impiego del denaro proveniente dall'attività illecita del gioco nell' attività imprenditoriale de [OSCURATO:PERSONA] e nella società agricola [OSCURATO:PERSONA], fittiziamente intestate a prestanonni; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati nonostante il decorso del tempo e l'assenza di elementi da cui desumere la concretezza ed attualità dell'esigenza cautelare ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Assume la difesa che l'ordinanza impugnata si sia discostata dai principi dettati dalla giurisprudenza in tema di valutazione del rischio di recidivanza, trascurando il lasso temporale intercorso tra la consumazione dei reati addebitati al prevenuto e l'adozione della misura e l'assenza di specifici indicatori a sostegno della prognosi di ricaduta. Anche con riguardo alla scelta della misura l'ordinanza impugnata, secondo l'indagato, ha fatto ricorso a mere presunzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Il collegio cautelare ha dato ampio conto della piattaforma indiziaria che sostiene l'addebito associativo (pag. 8 e segg.), analizzando le più significative intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite nella fase investigativa e ricostruendo la composizione e le modalità operative del sodalizio nonché il profilo partecipativo dell'indagato. In particolare, i giudici del riesame hanno confutato la tesi difensiva intesa ad accreditare il separato ed autonomo utilizzo da parte della triade Dolce, Calascibetta, Cinà di distinte skin delle quali ciascuno percepiva i proventi, confermando il ruolo di vertice stabilmente ricoperto dal ricorrente, preposto alla gestione e supervisione dei centri scommesse facenti capo al "sistema" ubicati nel trapanese. L'ordinanza impugnata ha, altresì, evidenziato l'irrilevanza ai fini della prova della intraneità al c9), sodalizio della mancata partecipazione del Dolce ad alcune riunioni associative svoltesi a Palermo e motivatamente escluso l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal prevenuto in sede di interrogatorio di garanzia. La difesa lungi dal rapportarsi criticamente alla motivazione reiettiva del Tribunale si limita alla riproposizione delle doglianze adeguatamente valutate e disattese, sollecitando un rinnovato scrutinio di merito precluso in sede di legittimità. 2. Destituito di pregio risulta anche il secondo motivo che assume l'assorbimento della fattispecie di autoriciclaggio in quelle di fittizia intestazione di beni ascritte ai capi H e I della rubrica. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 512bis cod.pen. (già art.12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto previsto 648-terl cod. pen., in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto (Sez. 2, n. 3935 del 12/01/2017, Rv. 269078; nello stesso senso Sez. F. n. 43144 del 10/8/2017, non mass.; Sez. 2 n. 23233 del 27/4/2022, non mass.). Si è in particolare evidenziato che il coinvolgimento necessario di un soggetto "prestanome" impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nel predetto art. 648-terl e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio o a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale. Il richiamato principio si pone in perfetta continuità con la giurisprudenza di legittimità che da epoca precedente l'introduzione della fattíspecí e íncriminatrice ex art. 648ter.1 cod.pen. ritiene che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quìnquies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in L. n. 356 del 1992) può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. (Sez. 2, n.39756 del 05/10/2011, Rv, 251193, Cíancímíno;Sez. U.,n.25191 dei 27/02/2014 ,Iavarazzo,Rv. 259590; nello stesso senso, Sez. 2, n.33076 del 14/07/2016, Rv. 267694) giacché, alla luce della ratio della disposizione, intesa ad impedire la divaricazione tra titolarità formale e reale di beni appartenenti a soggetti sottoponíbilí a misura di prevenzione, deve riconoscersi carattere illecito al profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione in quanto facenti capo formalmente a soggetto diverso da quello esposto all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale e alla conseguente ablazione. Una diversa interpretazione comporterebbe un effetto "sanante" in relazione allo svolgimento di attività produttive generatrici di profitto economico pur oggetto di iniziale intestazione fittizia, in contrasto con lo scopo della norma (cosi Sez. F. n. 43144/17 cit.). L'analisi strutturale della fattispecie conferma l'attitudine del delitto di intestazione fittizia a fungere quale reato presupposto del delitto di autoriciclaggio, al pari delle contigue fattispecie di cui agli artt. 648-bis,648-ter., dovendo riconoscersi al reato in esame la struttura normativa di "reato-ostacolo", inteso a contrastare l'accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni facenti capo a soggetti esposti al rischio di applicazione di misure di prevenzione patri imoni al i . 3. Manifestamente infondate s'appalesano anche le censure in punto di trattamento cautelare giacché l'ordinanza impugnata (pag. 18 e segg) ha ben spiegato le ragioni che fondano la sussistenza del rischio di reiterazione in capo all'indagato, richiamandone la variegata capacità criminale, i contatti intrattenuti con gestori di siti esteri, le strutturate attività di reimpiego dei proventi illeciti, emergenze che attestano una spiccata proclività a delinquere. Analogamente il collegio cautelare ha congruamente argomentato l'adeguatezza della misura domiciliare a contenere il rischio di ricaduta nell'illecito. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese