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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 27980/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37860-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], intimata avverso la sentenza n. 3925/2019 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 23.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.04.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]:

1. A seguito di scontro fronta le avvenuto il 20.01.2018 tra la autovetturadella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con altra vettura che Ric. 2019 n. 37860 sez.

S2 -ud. 22-04-2022 -2- procedeva in senso opposto di marcia, i Carabinieri di Acquaviva delle Fonti elevavano verbale sanzionando la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in quanto ella, procedendo sulla [OSCURATO:PERSONA] 125 da Sammichele di Bari in direzione Acquaviva delle Fonti, giunta in prossimità di una curva a destra, aveva perso il controllo dell’autovettura e invadeva l’opposta corsia di marcia, impattando frontalmente con l’altra autovettura che procedeva in senso opposto.

L’agente verbalizzante, non presente al momento del sinistro, contestava la violazione dell’art. 141, comma2 e 11 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada -CdS) nel verbale redatto in data 11. 02.2018 , notificato all’odierna ricorrente in data 27.03.2018.

2. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Bari, lamentando: a) la mancata indicazione dei motivi che avrebbero reso impossibile ai Carabinieri la contestazione immediata del verbale; b) la nullità delverbale impugnato, in quanto privo di alcuno dei suoi elementi essenziali, e cioè la mancata specificazione dell’importo comminato; c) l’inefficacia di piena prova fino a querela di falso attribuibile ai giudizi e ai fatti contenuti nel verbale elevato dai Carabinieri, in quanto ai fatti riferiti ai pubblici ufficiali verbalizzanti da altre persone o dedotti in via presuntiva non può attribuirsi valore fidefacente.

Si costituiva la Prefettura di Bari.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con sentenza n. 1798/2018 accoglieva l’opposizione per violazione del principio della necessaria contestazione immediata.

4. Contro tale decisione ha proposto appello la Prefettura di Bari, mentre la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] , con appello incidentale , Ric. 2019 n. 37860 sez.

S2 -ud. 22-04-2022 -3- formulava nuovamentegli ulteriori motivi di opposizione ritenuti assorbitidal Giudice di prime cure.

5. [OSCURATO:PERSONA], G iudice unico in funzione di appello, con sentenza n. 3925/2019 del23.10.2019, accoglie va il gravame della Prefettura rigettando il ricorso e determinando l’importo della sanzione in €. 100,00.

In particolare: considera va giustificata la mancata contestazione immediata; b) non riteneva che il verbale impugnato fosse mancante dell’importo comminato, essendo questo ricavabileanche dalle disposizioni del CdS; c) attribuiva valore fidefacente ai rilievi effettuati dai Carabin ieri e alla descrizione dei luoghi.

6. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la [OSCURATO:PERSONA].

La [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] BARIsi è limitata ad un mero “atto di costituzione al solo fine di partecipazione all’udienza di discussione”.

Laricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidatoa quattro motivi.

1.1. Con il primo di essi , l a ricorrente deduce la nullità della sentenza, per omessa pronuncia circa l’inammissibilità del gravame exart. 348-bis c od. p roc. c iv. , artt. 112, 113, 115 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Secondo la ricorrente, il Giudice d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi, senza motivarne l’omissione, sull’eccezione - sollevata in appello dall’odierna ricorrente sin dal verbale di prima udienza del primo giudizio –di inammissibilità dell’appello e/o inutilizzabilità delle deduzioni avversarie, in quanto Ric. 2019 n. 37860 sez.

S2 -ud. 22-04-2022 -4- depositate tardivamente in primo grado, in violazione del divieto in ad novum iudicium.

1.2. Il motivo è infondato.

Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento per violazionedel CdS è regolato dall’ar t. 7 del D.lgs. n. 150/2011.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il termine di cui al comma 7dell’art. 7 non è perentorio , ma deve essere qualificato come ordinatorio, sia in ragione dell'assenza di una specifica previsione in senso diverso (o di previsione di conseguenze in caso di violazione), sia in ragione delle numerose pronunce di questa Corte sulla natura di detto termine: explurimis: Cass. 6-2, 24.03.2015, n. 5828; Cass. 3 civ., 09.08.2016, n. 16853; Cass. 2 civ., 18.04.2018, n. 9545; Cass. 3 civ., 15.06.2019, n. 15887).

Pertanto, il T ribunale di Bari ha correttamente ritenuto costituita in giudizio la Prefettura,ed altrettanto correttamente ha valutatola documentazione trasmessa.

Di conseguenza, non vi è stata omessa pronuncia da parte del Giudice d’appello, ma rigetto implicito di un motivo di appello manifestamente infondato.Vale la pena ricordare che il Trib unale di Bari – pur non pronunciandosi espressamente sull’eccezione di inammissibilità dell’appello basato suatti difensivi e documenti prodotti tardivamente - ha fondato la sua decisione sul contenuto del verbale e degli allegati prodotti dalla Prefettura appellante.

Si fa proprio quanto affermato da Cass. 2 civ., 18.02.2022, n. 5359: «Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la sentenza abbia assunto [come nella specie] una decisione che comporti l'implicito rigetto della domanda od eccezione formulata dalla parte»(cfr. Cass. 13.08.2018, n. 20718 , conf ., Ric. 2019 n. 37860 sez.

S2 -ud. 22-04-2022 -5- tra le molte, da Cass. 1 civ., 11.09.2015, n. 179 56 ).

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, infatti, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia (Cass. 2 civ., 04.10.2011, n. 20311; Cass. 1 civ., 13.10.2017, n. 24155). 2.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazio ne dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alla violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. relativamente all’interpretazione del contenuto del verbale effettuata dal Giudice d’Appello con riferimento all’art. 201, comma1-ter, CdS.

In particolare, il ricorso lamenta il fatto che il verbale di contestazione notificato all’interessata non contenesse l’indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata; denuncia, pertanto , la mancanza di motivazione specifica nella sentenza impugnata a giustificazione della tardiva contestazione del verbale.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: le SS.UU. di questa Corte hanno di recente chiarito che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti.

D’altra parte, la violazione dell'art.

Ric. 2019 n. 37860 sez.

S2 -ud. 22-04-2022 -6- 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.

Mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura (consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente) è ora ammessa solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez.

U. nn. 8053 e 8054 del 2014 (Cass. Sez.

U., 30.09.2020, n. 20867).

2.2. Il motivo è, quindi, inammissibileperché nel caso di specie le allegazioni e le prove sono state in concreto valutate dal giudice del merito, e la decisione è giuridicamente corretta poiché il Giudice d’Appello ha ben m otivato la tardiva contestazione: i Carabinieri non potevano che intervenire successivamente all’incidente, come peraltro precisato nel verbale, ove i P.U. dichiaravano che la violazione era stata accertata a seguito della ricostruzione della dinamica del sinistro; la dinamica è stata ricostruita dai Carabinieri solo a seguito delle complesse risultanze raccolte sul posto (rilievi fotoplanimetrici; posizione di quiete assunta dai veicoli, i quali hanno terminato la loro marcia nella corsia opposta a quella in cui viaggiava la ricorrente; danni riportati dai veicoli e dai Ric. 2019 n. 37860 sez.

S2 -ud. 22-04-2022 -7- manufatti; lesioni riportate dalla ricorrente; testimonianza del padre del conducente del veicolo coinvolto).

3. Con il terzo motivola ricorrente lamenta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alle norme di cui agli artt. 141, comma 2, e 2700 cod. civ., nonché violazione delle norme di cui agli artt. 115, 116 cod. proc. civ.

Deduce la ricorrente che l’attribuzione di valore fidefacente ai rilievi effettuati dagli agenti accertatori, nonché alle dichiarazioni a questi rese dal conducente/proprietario e dal passeggero dell’autovettura che viaggiava in senso opposto, abbia condotto il Giudice d’Appello a considerare come prova idonea della sussistenza della violazione contestata pochissimi dati fattuali. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure avrebbe, quindi, violato gli artt. 115 e 116 cod. proc. c iv. in quanto avrebbe posto a base del suo convincimento non già prove a tutti gli effetti di legge, e neanche avrebbe fatto ricorso al suo apprezzamento prudenziale; piuttosto, avrebbe attribuito valore fidefacente a mere valutazioni personali degli agenti accertatori e dei soggetti interessati all’esito della contestazione.

Tra questi, precisa la ricorrente, il passeggero dell’altra autovettura coinvolta rivestiva la qualità di genitore del conducente del veicolo, come tale incapace a deporre, exart. 246 cod. proc. civ.

3.1. Il motivo è infondato.

Premesso che anche in questa ipotesi non è ravvisabile violazione alcuna degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ. per le ragioni chiarite al punto 2.1., il Tribunale ha attribuito rilievo fidefacente solo alla descrizione grafica dei luoghi e alle dichiarazioni riportate a verbale, ma su tutto il resto ha valutato il verbale liberamente ed ha ritenuto sussistente la violazione anche sulla scorta della dichiarazione di uno dei trasportati.

Non ricorre, dunque,la violazione dell'art. 2700 cod.

Ric. 2019 n. 37860 sez.

S2 -ud. 22-04-2022 -8- civ. dedotta dal ricorrente: èstato, in effetti , precisato che « ove si tratti di un accertamento svolto dal pubblico ufficiale, il verbale ha pur sempre [a prescindere dai fatti constatati di persona dal PU] un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria» ( Cass. 6 - 1, 31.12.2020, n. 30056; Cass. 3 civ., 06.10.2016, n. 20025).

3.2. Fuori luogo è, infine,il richiamo all’art. 246 cod. proc. civ., norma che riguar da la deposizione nel processo: sulla scorta della giurisprudenza consolidatasi, e alla quale questa Collegio intende dare continuità, l’incapacità a deporre prevista dall'art.246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la consi derazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. n. 167/2018; Cass. 21106/2013; 9353/2012).

Nel caso di specie, non si vede in che modo il testimone avrebbe potuto intervenire nel giudizio di opposizione a verbale nel quale non aveva alcuna legittimazione.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta o messa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sulla Ric. 2019 n. 37860 sez.

S2 -ud. 22-04-2022 -9- responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., e sulle spese di lite.

Deduce la ricorrente che la tardiva costituzione e produzione documentale (su cui il giudice aveva omesso di pronunciarsi) costituisce sicuro presupposto ai fini della statuizione sulla condanna exart. 96 cod. proc. civ.

4.1. Ilquarto motiv o resta assorbito da ll’esito del primo.

5. Il ricorso è respinto.

Nulla spese, essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37860-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], intimata avverso la sentenza n. 3925/2019 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 23.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.04.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]: 1. A seguito di scontro fronta le avvenuto il 20.01.2018 tra la autovetturadella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con altra vettura che Ric. 2019 n. 37860 sez. S2 -ud. 22-04-2022 -2- procedeva in senso opposto di marcia, i Carabinieri di Acquaviva delle Fonti elevavano verbale sanzionando la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in quanto ella, procedendo sulla [OSCURATO:PERSONA] 125 da Sammichele di Bari in direzione Acquaviva delle Fonti, giunta in prossimità di una curva a destra, aveva perso il controllo dell’autovettura e invadeva l’opposta corsia di marcia, impattando frontalmente con l’altra autovettura che procedeva in senso opposto. L’agente verbalizzante, non presente al momento del sinistro, contestava la violazione dell’art. 141, comma2 e 11 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada -CdS) nel verbale redatto in data 11. 02.2018 , notificato all’odierna ricorrente in data 27.03.2018. 2. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Bari, lamentando: a) la mancata indicazione dei motivi che avrebbero reso impossibile ai Carabinieri la contestazione immediata del verbale; b) la nullità delverbale impugnato, in quanto privo di alcuno dei suoi elementi essenziali, e cioè la mancata specificazione dell’importo comminato; c) l’inefficacia di piena prova fino a querela di falso attribuibile ai giudizi e ai fatti contenuti nel verbale elevato dai Carabinieri, in quanto ai fatti riferiti ai pubblici ufficiali verbalizzanti da altre persone o dedotti in via presuntiva non può attribuirsi valore fidefacente. Si costituiva la Prefettura di Bari. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con sentenza n. 1798/2018 accoglieva l’opposizione per violazione del principio della necessaria contestazione immediata. 4. Contro tale decisione ha proposto appello la Prefettura di Bari, mentre la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] , con appello incidentale , Ric. 2019 n. 37860 sez. S2 -ud. 22-04-2022 -3- formulava nuovamentegli ulteriori motivi di opposizione ritenuti assorbitidal Giudice di prime cure. 5. [OSCURATO:PERSONA], G iudice unico in funzione di appello, con sentenza n. 3925/2019 del23.10.2019, accoglie va il gravame della Prefettura rigettando il ricorso e determinando l’importo della sanzione in €. 100,00. In particolare: considera va giustificata la mancata contestazione immediata; b) non riteneva che il verbale impugnato fosse mancante dell’importo comminato, essendo questo ricavabileanche dalle disposizioni del CdS; c) attribuiva valore fidefacente ai rilievi effettuati dai Carabin ieri e alla descrizione dei luoghi. 6. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] BARIsi è limitata ad un mero “atto di costituzione al solo fine di partecipazione all’udienza di discussione”. Laricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidatoa quattro motivi. 1.1. Con il primo di essi , l a ricorrente deduce la nullità della sentenza, per omessa pronuncia circa l’inammissibilità del gravame exart. 348-bis c od. p roc. c iv. , artt. 112, 113, 115 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, il Giudice d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi, senza motivarne l’omissione, sull’eccezione - sollevata in appello dall’odierna ricorrente sin dal verbale di prima udienza del primo giudizio –di inammissibilità dell’appello e/o inutilizzabilità delle deduzioni avversarie, in quanto Ric. 2019 n. 37860 sez. S2 -ud. 22-04-2022 -4- depositate tardivamente in primo grado, in violazione del divieto in ad novum iudicium. 1.2. Il motivo è infondato. Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento per violazionedel CdS è regolato dall’ar t. 7 del D.lgs. n. 150/2011. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il termine di cui al comma 7dell’art. 7 non è perentorio , ma deve essere qualificato come ordinatorio, sia in ragione dell'assenza di una specifica previsione in senso diverso (o di previsione di conseguenze in caso di violazione), sia in ragione delle numerose pronunce di questa Corte sulla natura di detto termine: explurimis: Cass. 6-2, 24.03.2015, n. 5828; Cass. 3 civ., 09.08.2016, n. 16853; Cass. 2 civ., 18.04.2018, n. 9545; Cass. 3 civ., 15.06.2019, n. 15887). Pertanto, il T ribunale di Bari ha correttamente ritenuto costituita in giudizio la Prefettura,ed altrettanto correttamente ha valutatola documentazione trasmessa. Di conseguenza, non vi è stata omessa pronuncia da parte del Giudice d’appello, ma rigetto implicito di un motivo di appello manifestamente infondato.Vale la pena ricordare che il Trib unale di Bari – pur non pronunciandosi espressamente sull’eccezione di inammissibilità dell’appello basato suatti difensivi e documenti prodotti tardivamente - ha fondato la sua decisione sul contenuto del verbale e degli allegati prodotti dalla Prefettura appellante. Si fa proprio quanto affermato da Cass. 2 civ., 18.02.2022, n. 5359: «Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la sentenza abbia assunto [come nella specie] una decisione che comporti l'implicito rigetto della domanda od eccezione formulata dalla parte»(cfr. Cass. 13.08.2018, n. 20718 , conf ., Ric. 2019 n. 37860 sez. S2 -ud. 22-04-2022 -5- tra le molte, da Cass. 1 civ., 11.09.2015, n. 179 56 ). Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, infatti, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia (Cass. 2 civ., 04.10.2011, n. 20311; Cass. 1 civ., 13.10.2017, n. 24155). 2.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazio ne dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alla violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. relativamente all’interpretazione del contenuto del verbale effettuata dal Giudice d’Appello con riferimento all’art. 201, comma1-ter, CdS. In particolare, il ricorso lamenta il fatto che il verbale di contestazione notificato all’interessata non contenesse l’indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata; denuncia, pertanto , la mancanza di motivazione specifica nella sentenza impugnata a giustificazione della tardiva contestazione del verbale. 2.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: le SS.UU. di questa Corte hanno di recente chiarito che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti. D’altra parte, la violazione dell'art. Ric. 2019 n. 37860 sez. S2 -ud. 22-04-2022 -6- 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. Mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura (consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente) è ora ammessa solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014 (Cass. Sez. U., 30.09.2020, n. 20867). 2.2. Il motivo è, quindi, inammissibileperché nel caso di specie le allegazioni e le prove sono state in concreto valutate dal giudice del merito, e la decisione è giuridicamente corretta poiché il Giudice d’Appello ha ben m otivato la tardiva contestazione: i Carabinieri non potevano che intervenire successivamente all’incidente, come peraltro precisato nel verbale, ove i P.U. dichiaravano che la violazione era stata accertata a seguito della ricostruzione della dinamica del sinistro; la dinamica è stata ricostruita dai Carabinieri solo a seguito delle complesse risultanze raccolte sul posto (rilievi fotoplanimetrici; posizione di quiete assunta dai veicoli, i quali hanno terminato la loro marcia nella corsia opposta a quella in cui viaggiava la ricorrente; danni riportati dai veicoli e dai Ric. 2019 n. 37860 sez. S2 -ud. 22-04-2022 -7- manufatti; lesioni riportate dalla ricorrente; testimonianza del padre del conducente del veicolo coinvolto). 3. Con il terzo motivola ricorrente lamenta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alle norme di cui agli artt. 141, comma 2, e 2700 cod. civ., nonché violazione delle norme di cui agli artt. 115, 116 cod. proc. civ. Deduce la ricorrente che l’attribuzione di valore fidefacente ai rilievi effettuati dagli agenti accertatori, nonché alle dichiarazioni a questi rese dal conducente/proprietario e dal passeggero dell’autovettura che viaggiava in senso opposto, abbia condotto il Giudice d’Appello a considerare come prova idonea della sussistenza della violazione contestata pochissimi dati fattuali. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure avrebbe, quindi, violato gli artt. 115 e 116 cod. proc. c iv. in quanto avrebbe posto a base del suo convincimento non già prove a tutti gli effetti di legge, e neanche avrebbe fatto ricorso al suo apprezzamento prudenziale; piuttosto, avrebbe attribuito valore fidefacente a mere valutazioni personali degli agenti accertatori e dei soggetti interessati all’esito della contestazione. Tra questi, precisa la ricorrente, il passeggero dell’altra autovettura coinvolta rivestiva la qualità di genitore del conducente del veicolo, come tale incapace a deporre, exart. 246 cod. proc. civ. 3.1. Il motivo è infondato. Premesso che anche in questa ipotesi non è ravvisabile violazione alcuna degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ. per le ragioni chiarite al punto 2.1., il Tribunale ha attribuito rilievo fidefacente solo alla descrizione grafica dei luoghi e alle dichiarazioni riportate a verbale, ma su tutto il resto ha valutato il verbale liberamente ed ha ritenuto sussistente la violazione anche sulla scorta della dichiarazione di uno dei trasportati. Non ricorre, dunque,la violazione dell'art. 2700 cod. Ric. 2019 n. 37860 sez. S2 -ud. 22-04-2022 -8- civ. dedotta dal ricorrente: èstato, in effetti , precisato che « ove si tratti di un accertamento svolto dal pubblico ufficiale, il verbale ha pur sempre [a prescindere dai fatti constatati di persona dal PU] un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria» ( Cass. 6 - 1, 31.12.2020, n. 30056; Cass. 3 civ., 06.10.2016, n. 20025). 3.2. Fuori luogo è, infine,il richiamo all’art. 246 cod. proc. civ., norma che riguar da la deposizione nel processo: sulla scorta della giurisprudenza consolidatasi, e alla quale questa Collegio intende dare continuità, l’incapacità a deporre prevista dall'art.246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la consi derazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. n. 167/2018; Cass. 21106/2013; 9353/2012). Nel caso di specie, non si vede in che modo il testimone avrebbe potuto intervenire nel giudizio di opposizione a verbale nel quale non aveva alcuna legittimazione. 4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta o messa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sulla Ric. 2019 n. 37860 sez. S2 -ud. 22-04-2022 -9- responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., e sulle spese di lite. Deduce la ricorrente che la tardiva costituzione e produzione documentale (su cui il giudice aveva omesso di pronunciarsi) costituisce sicuro presupposto ai fini della statuizione sulla condanna exart. 96 cod. proc. civ. 4.1. Ilquarto motiv o resta assorbito da ll’esito del primo. 5. Il ricorso è respinto. Nulla spese, essendo l’Amministrazione rimasta intimata. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i
Sentenza Cassazione n. 27980/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris