CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 28234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26418-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 328/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/05/2022 R.G.N. 992/2020; [OSCURATO:PERSONA] SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.26418/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 20 maggio 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Sciacca e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, alle cui dipendenze il Porrello prestava servizio quale dirigente medico titolare di incarico di direzione di struttura semplice , avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato, per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2012, all’importo mensiledi € 500,00 ; - che la decisione della Cor te territoriale discende dall’avere questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l ’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Porrello; - che , in prossimità del la disposta adunanza camerale, la ASP di Agrigento ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione del controricorrente;- che l a rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art.391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; - che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittim