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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32229/2026

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PER nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2026 del GIP TRIBUNALE di VICENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];q Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata, con cui è stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Rilevato che la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato.

Considerato che la motivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma in sequestro, in base ai parametri di cui all'art. 240 -bis cod. pen., avendo la Corte di merito argomentato in modo puntuale e coerente, nel corpo della motivazione, circa l'assenza di giustificazioni in ordine alla provenienza lecita della rilevante somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (pari ad euro 15730), avendo il ricorrente dichiarato in interrogatorio di essere disoccupato, il che rende palese la ricorrenza dei presupposti della confisca per sproporzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricors P.Q.MLt,e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PER nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2026 del GIP TRIBUNALE di VICENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];q Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata, con cui è stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. Considerato che la motivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma in sequestro, in base ai parametri di cui all'art. 240 -bis cod. pen., avendo la Corte di merito argomentato in modo puntuale e coerente, nel corpo della motivazione, circa l'assenza di giustificazioni in ordine alla provenienza lecita della rilevante somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (pari ad euro 15730), avendo il ricorrente dichiarato in interrogatorio di essere disoccupato, il che rende palese la ricorrenza dei presupposti della confisca per sproporzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricors P.Q.MLt,e
Sentenza Cassazione n. 32229/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris