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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 00668/2025

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [O per i delitti di cui agli artt. 61 n. 5, 110, 624-bis e 625 nn. 2 e 4 cod. pen. (fatti commessi in Benevento 1'8 novembre 2017 ed in Casalduni 1'11 novembre 2017), riducendo la pena loro inflitta; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso proposto da ciascun ricorrente, con il quale si contesta il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive, è manifestamente infondato e non consentito in questa sede, posto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031), come accaduto nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha giustificato il diniego di applicazione delle richieste pene sostitutive valorizzando, per un verso, le modalità dei fatti, per altro verso, la reiterazione delle condotte in un breve lasso di tempo, trattandosi di elementi sintomatici dell'inidoneità delle pene sostitutive ad assolvere alla finalità rieducativa ed a garantire dal concreto rischio di recidivanza (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); rispetto a tale sicuramente congrua motivazione i rilievi difensivi, in punto di adeguatezza delle pene sostitutive richieste, si rivelano assolutamente generici perché esplorativi, non essendo sostenuti da specifici elementi di fatto atti a disarticolare la motivazione contestata; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [O per i delitti di cui agli artt. 61 n. 5, 110, 624-bis e 625 nn. 2 e 4 cod. pen. (fatti commessi in Benevento 1'8 novembre 2017 ed in Casalduni 1'11 novembre 2017), riducendo la pena loro inflitta; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso proposto da ciascun ricorrente, con il quale si contesta il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive, è manifestamente infondato e non consentito in questa sede, posto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031), come accaduto nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha giustificato il diniego di applicazione delle richieste pene sostitutive valorizzando, per un verso, le modalità dei fatti, per altro verso, la reiterazione delle condotte in un breve lasso di tempo, trattandosi di elementi sintomatici dell'inidoneità delle pene sostitutive ad assolvere alla finalità rieducativa ed a garantire dal concreto rischio di recidivanza (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); rispetto a tale sicuramente congrua motivazione i rilievi difensivi, in punto di adeguatezza delle pene sostitutive richieste, si rivelano assolutamente generici perché esplorativi, non essendo sostenuti da specifici elementi di fatto atti a disarticolare la motivazione contestata; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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