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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17994/2026

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r le indagini preliminari delTribunale di RovigoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica della difesa del 9 aprile 2026, con la quale sono statiribaditi i motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 20 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Rovigo, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamentodisposto dalla Prima Sezione penale di questa Corte della precedente ordinanzaemessa dallo stesso Ufficio giudiziario territoriale in data 7 gennaio 2025 (con laquale era stata rigettata la richiesta del Pubblico ministero di revoca della penasospesa nei confronti dell’odierno ricorrente), ha revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] con le sentenzeemesse dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo in data 18giugno 2014 (irrevocabile il 25 luglio 2014) e dal Tribunale di Rovigo in data 5dicembre 2016 (irrevocabile il 18 ottobre 2021).Nell’ordinanza impugnata si rileva che la seconda sospensione condizionaledella pena, riconosciuta al ricorrente con la sentenza di condanna per il reato dicui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, divenuta definitiva il 18 ottobre2021, deve essere revocata in quanto [OSCURATO:PERSONA], in data 10 novembre 2021,ha commesso la contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, per laquale ha riportato condanna a pena detentiva e che tale condotta deve ritenersidella “stessa indole” rispetto al reato precedente.Quanto alla sospensione condizionale della pena riconosciuta dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo in data 18 giugno 2014(irrevocabile il 25 luglio 2014), la stessa deve essere revocata per la commissione,nel quinquennio, ovvero in data 21 febbraio 2016, del reato di cui all’art. 73,comma 5, d.p.r. n. 309/1990, di cui alla citata sentenza di condanna emessa dalTribunale di Rovigo in data 5 dicembre 2016 (irrevocabile il 18 ottobre 2021).2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si deduce carenza,illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata rispetto aiprincipi contenuti nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione per lavalutazione dell’identità di indole tra i reati per i quali il ricorrente era statocondannato, ovvero per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990 eper la contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada.Secondo il ricorrente, l’identità di indole è stata solo ipotizzata nelprovvedimento impugnato, valorizzando profili incerti (come il presunto stato dialterazione del ricorrente in occasione della contravvenzione al codice della strada)e senza una valutazione adeguata di altri aspetti, quali la diversità dei beni giuridicisottesi alle due fattispecie, il tempo trascorso, la diversa gravità tra i reati.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.Con memoria datata 8 aprile 2026, la difesa ha contestato le conclusioni dellaProcura Generale e insistito per l’accoglimento del ricorso, anche allegandoprecedente giurisprudenziale su un caso ritenuto analogo (la sentenza della QuartaSezione penale di questa Corte, n. 10483/2024).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Il ricorrente si duole del fatto che, con l’ordinanza impugnata, sia statariconosciuta l’identità di indole tra il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n.309 del 1990 (accertato con sentenza divenuta definitiva il 18 ottobre 2021) e lacontravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, per la quale era statocondannato a pena detentiva (con sentenza divenuta irrevocabile il 24 febbraio2023), benché i due reati differissero per gravità, per bene giuridico tutelato etempo di commissione delle condotte.Il principio di diritto enunciato dalla Prima Sezione penale di questa Corte conla sentenza n. 18157 del 26/03/2025, al quale doveva attenersi il giudice di rinvio,consisteva, tuttavia, proprio nella necessità di non tenere conto, ai finiriconoscimento dell’identità di indole tra i reati, di quei caratteri valorizzati dalricorrente (ovvero la diversità delle disposizioni di legge violate, dei beni giuridicie della stessa natura delittuosa o contravvenzione dei reati) ma di valutare lasussistenza, in concreto, di caratteri fondamentali comuni «in ragione della naturadei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati».Adeguandosi a quanto statuito da questa Corte (che, giova ricordare, avevaannullato la precedente ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Rovigo precipuamente nella parte in cui aveva escluso che il reato dicui all’art. 187, comma 8, cod. strada potesse essere della stessa indole del reatoin materia di stupefacenti, accertato con la condanna precedente), il Giudice dirinvio, con motivazione adeguata e coerente sul piano logico, ha esaminato ilcontesto complessivo dei fatti sottoposti al suo giudizio e le ragioni che avevanodeterminato il ricorrente a commettere entrambi i reati, ravvisando trattifondamentali comuni, legati al consumo, oltre che allo smercio, di stupefacenti,tra la coltivazione illecita di sostanze di tale tipo (per la quale [OSCURATO:PERSONA] erastato condannato per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/1990) ed il suosuccessivo rifiuto, dopo essere stato fermato alla guida della propria autovettura,di «sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici finalizzati alla verifica dell’usodi sostanze stupefacenti, evidenziato da pupille dilatate e occhi lucidi».La motivazione del provvedimento impugnato non è né assente né illogica enon si pone, in realtà, in contrasto con quanto statuito da altra Sezione di questaCorte con la sentenza indicata nella memoria di replica del ricorrente (Sez. 4, n.10483 del 29/02/2024).In tale pronuncia, avente ad oggetto il diverso tema del riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., veniva infatti censuratal’assenza di una motivazione adeguata sul riconoscimento della “stessa indole”,tra i medesimi reati di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/1990 e all’art. 187, comma 8,cod. strada, ma non ravvisata un’inconciliabilità astratta tra le due figure.3.

La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena,riconosciuto al ricorrente con la sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 18ottobre 2021, comporta, conseguentemente, anche la revoca del medesimobeneficio riconosciuto in precedenza con la sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Rovigo del 18 giugno 2014 (divenuta irrevocabile il 25luglio 2014), per effetto della commissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], entro i cinqueanni dal passaggio in giudicato di quest’ultima condanna, del reato accertato conla condanna del 2021 (commesso in data 21 febbraio 2016), per il quale ilricorrente riportava condanna a pena detentiva, da intendersi non più sospesa.Secondo un orientamento più volte espresso da questa Corte, infatti, unacondanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca dellasospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se laseconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna- intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della primacondanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima partedell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primocomma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presuppostoche vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019,dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980 – 01).4.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r le indagini preliminari delTribunale di RovigoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica della difesa del 9 aprile 2026, con la quale sono statiribaditi i motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 20 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Rovigo, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamentodisposto dalla Prima Sezione penale di questa Corte della precedente ordinanzaemessa dallo stesso Ufficio giudiziario territoriale in data 7 gennaio 2025 (con laquale era stata rigettata la richiesta del Pubblico ministero di revoca della penasospesa nei confronti dell’odierno ricorrente), ha revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] con le sentenzeemesse dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo in data 18giugno 2014 (irrevocabile il 25 luglio 2014) e dal Tribunale di Rovigo in data 5dicembre 2016 (irrevocabile il 18 ottobre 2021).Nell’ordinanza impugnata si rileva che la seconda sospensione condizionaledella pena, riconosciuta al ricorrente con la sentenza di condanna per il reato dicui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, divenuta definitiva il 18 ottobre2021, deve essere revocata in quanto [OSCURATO:PERSONA], in data 10 novembre 2021,ha commesso la contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, per laquale ha riportato condanna a pena detentiva e che tale condotta deve ritenersidella “stessa indole” rispetto al reato precedente.Quanto alla sospensione condizionale della pena riconosciuta dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo in data 18 giugno 2014(irrevocabile il 25 luglio 2014), la stessa deve essere revocata per la commissione,nel quinquennio, ovvero in data 21 febbraio 2016, del reato di cui all’art. 73,comma 5, d.p.r. n. 309/1990, di cui alla citata sentenza di condanna emessa dalTribunale di Rovigo in data 5 dicembre 2016 (irrevocabile il 18 ottobre 2021).2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si deduce carenza,illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata rispetto aiprincipi contenuti nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione per lavalutazione dell’identità di indole tra i reati per i quali il ricorrente era statocondannato, ovvero per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990 eper la contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada.Secondo il ricorrente, l’identità di indole è stata solo ipotizzata nelprovvedimento impugnato, valorizzando profili incerti (come il presunto stato dialterazione del ricorrente in occasione della contravvenzione al codice della strada)e senza una valutazione adeguata di altri aspetti, quali la diversità dei beni giuridicisottesi alle due fattispecie, il tempo trascorso, la diversa gravità tra i reati.3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.Con memoria datata 8 aprile 2026, la difesa ha contestato le conclusioni dellaProcura Generale e insistito per l’accoglimento del ricorso, anche allegandoprecedente giurisprudenziale su un caso ritenuto analogo (la sentenza della QuartaSezione penale di questa Corte, n. 10483/2024).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il ricorrente si duole del fatto che, con l’ordinanza impugnata, sia statariconosciuta l’identità di indole tra il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n.309 del 1990 (accertato con sentenza divenuta definitiva il 18 ottobre 2021) e lacontravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, per la quale era statocondannato a pena detentiva (con sentenza divenuta irrevocabile il 24 febbraio2023), benché i due reati differissero per gravità, per bene giuridico tutelato etempo di commissione delle condotte.Il principio di diritto enunciato dalla Prima Sezione penale di questa Corte conla sentenza n. 18157 del 26/03/2025, al quale doveva attenersi il giudice di rinvio,consisteva, tuttavia, proprio nella necessità di non tenere conto, ai finiriconoscimento dell’identità di indole tra i reati, di quei caratteri valorizzati dalricorrente (ovvero la diversità delle disposizioni di legge violate, dei beni giuridicie della stessa natura delittuosa o contravvenzione dei reati) ma di valutare lasussistenza, in concreto, di caratteri fondamentali comuni «in ragione della naturadei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati».Adeguandosi a quanto statuito da questa Corte (che, giova ricordare, avevaannullato la precedente ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Rovigo precipuamente nella parte in cui aveva escluso che il reato dicui all’art. 187, comma 8, cod. strada potesse essere della stessa indole del reatoin materia di stupefacenti, accertato con la condanna precedente), il Giudice dirinvio, con motivazione adeguata e coerente sul piano logico, ha esaminato ilcontesto complessivo dei fatti sottoposti al suo giudizio e le ragioni che avevanodeterminato il ricorrente a commettere entrambi i reati, ravvisando trattifondamentali comuni, legati al consumo, oltre che allo smercio, di stupefacenti,tra la coltivazione illecita di sostanze di tale tipo (per la quale [OSCURATO:PERSONA] erastato condannato per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/1990) ed il suosuccessivo rifiuto, dopo essere stato fermato alla guida della propria autovettura,di «sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici finalizzati alla verifica dell’usodi sostanze stupefacenti, evidenziato da pupille dilatate e occhi lucidi».La motivazione del provvedimento impugnato non è né assente né illogica enon si pone, in realtà, in contrasto con quanto statuito da altra Sezione di questaCorte con la sentenza indicata nella memoria di replica del ricorrente (Sez. 4, n.10483 del 29/02/2024).In tale pronuncia, avente ad oggetto il diverso tema del riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., veniva infatti censuratal’assenza di una motivazione adeguata sul riconoscimento della “stessa indole”,tra i medesimi reati di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/1990 e all’art. 187, comma 8,cod. strada, ma non ravvisata un’inconciliabilità astratta tra le due figure.3. La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena,riconosciuto al ricorrente con la sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 18ottobre 2021, comporta, conseguentemente, anche la revoca del medesimobeneficio riconosciuto in precedenza con la sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Rovigo del 18 giugno 2014 (divenuta irrevocabile il 25luglio 2014), per effetto della commissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], entro i cinqueanni dal passaggio in giudicato di quest’ultima condanna, del reato accertato conla condanna del 2021 (commesso in data 21 febbraio 2016), per il quale ilricorrente riportava condanna a pena detentiva, da intendersi non più sospesa.Secondo un orientamento più volte espresso da questa Corte, infatti, unacondanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca dellasospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se laseconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna- intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della primacondanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima partedell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primocomma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presuppostoche vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019,dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980 – 01).4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
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