CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 36305/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 21/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 13/12/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione e alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, CP. Il ricorso è inammissibile. L'assenza del dolo specifico è dedotta mediante il richiamo ad atti del processo specificamente indicati ma non allegati al ricorso. Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). La Corte di appello non ha utilizzato prove diverse da quelle indicate dal primo giudice (il ricorrente del resto non lo deduce), con la conseguenza che le deduzioni difensive sono inammissibilmente fattuali ed inidonee a compulsare l'esame delle prove asseritamente omesse. L'evasione di imposta, nella misura di 27.000,00 euro, non può in alcun modo qualificare il danno come di speciale tenuità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]