CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di zippello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto monoaggravato di un borsello custodito in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato dai fotogrammi del sistema di videosorveglianza — è generico nella misura in cui agita vaghe questioni generai sull'affidabilità del metodo di individuazione adoperato nel corso delle indagini e recepito dal Giudice di merito, ma senza indicare quale anomalia, dedotta nell'atto di appello, avesse "quello" specifico riconoscimento, che privasse di affidabilità l'atto istruttorio attraverso il quale il riconoscimento suddetto era entrato nel processo. Considerato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — non tiene conto di quanto osservato dalla Corte di appello, che ha sottolineato che la pena irrogata era addirittura inferiore al limite minimo di legge. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso