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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15429/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10783/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il secondo in [OSCURATO:PERSONA]Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n. 195/12/2013, depositata il 29 novembre 2013.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 4 aprile 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.

Udito l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la contribuente che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrateemetteva avviso di accertamento per Iva e Irap per l’anno 2006nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui, in relazione ai rapporti commerciali e finanziari intrattenuti con le altre società del gruppo non fiscalmente residenti in Italia, riteneva indeducibili i costi per i servizi relativi alle prestazioni infragruppo nell’ambito di contratti di service agreement in quanto non inerenti.

L’impugnazione della contribuente, rigettata dalla CTP di Milano, ad eccezione delle sanzioni, ridotte al minimo edittale, era accolta dalla CTR in epigrafe, che riteneva i costi sostenuti in adempimento dei contratti di service agreement inerenti attese le caratteristiche del modello di business adottato dalla società per la penetrazione nei mercati esteri, per cui il sostegno alle newco nei primi anni di attività si risolveva in un diretto interesse ad incrementare l’attività del gruppo nel suo complesso e della società italiana.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 16 marzo 2022, atto di annullamento totale dell’avviso in via di autotutela (emesso in data 7 giugno 2017), chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, istanza cui la società contribuente ha aderito in udienza.2.

Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto , con compensazione delle spese.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Compensa le spese.

Deciso in Roma, il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10783/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il secondo in [OSCURATO:PERSONA]Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n. 195/12/2013, depositata il 29 novembre 2013. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 4 aprile 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. Udito l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la contribuente che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrateemetteva avviso di accertamento per Iva e Irap per l’anno 2006nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui, in relazione ai rapporti commerciali e finanziari intrattenuti con le altre società del gruppo non fiscalmente residenti in Italia, riteneva indeducibili i costi per i servizi relativi alle prestazioni infragruppo nell’ambito di contratti di service agreement in quanto non inerenti. L’impugnazione della contribuente, rigettata dalla CTP di Milano, ad eccezione delle sanzioni, ridotte al minimo edittale, era accolta dalla CTR in epigrafe, che riteneva i costi sostenuti in adempimento dei contratti di service agreement inerenti attese le caratteristiche del modello di business adottato dalla società per la penetrazione nei mercati esteri, per cui il sostegno alle newco nei primi anni di attività si risolveva in un diretto interesse ad incrementare l’attività del gruppo nel suo complesso e della società italiana. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 16 marzo 2022, atto di annullamento totale dell’avviso in via di autotutela (emesso in data 7 giugno 2017), chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, istanza cui la società contribuente ha aderito in udienza.2. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto , con compensazione delle spese. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Deciso in Roma, il 4
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