CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena commisurata ad anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di tipo Hashish, per un quantitativo di circa 310 grammi, destinata allo spaccio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione alla manifesta erronea qualificazione giuridica del fatto, per avere il Giudice ritenuto configurabile la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. E' noto come, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.103, sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, laddove sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, se tale errore sia manifesto e risulti evidente dal testo del provvedimento impugnato. Nel caso in esame il dedotto errore è configurabile. Ed invero, come evidenziato nel motivo di ricorso, emerge dal capo di imputazione e dalla descrizione fattuale contenuta nella sentenza impugnata che si trattava di 310 grammi di stupefacente di tipo hashish, con principio attivo pari al 27%, ripartita in 4 involucri all'interno di un frigorifero, ritrovata unitamente a due coltelli, bilancini di precisione, macchina per il sottovuoto, due bruciatori a gas e materiale plastico. Emerge altresì che l'attività di spaccio si svolgeva in un appartamento, di proprietà del padre dell'imputato, sito sul retro di una rivendita di cannabis light gestita da tale [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto nella medesima circostanza. E' risultato infine che nella rivendita gestita dall'Aghisi era stato rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacente. 2.- Orbene, anche in caso di sentenza di patteggiamento il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto con argomenti privi di vizi logici del percorso motivazionale seguito, specie nell'ipotesi in cui, in sede di accordo delle parti, si sia proceduto alla derubricazione del fatto rispetto all'imputazione originariamente contestata. (Sez. 2, n. 6859 del 21/01/2015, Rv. 262573). 3.- Nell'impugnata sentenza, invece, non si rinviene una congrua motivazione, posto che la pronuncia impugnata contiene uno scarno riferimento solo al dato ponderale, senza considerare il principio attivo, il numero di dosi ricavabili, le oggettive modalità della condotta, atteso il ritrovamento di mezzi idonei al confezionamento di una serie di dosi e considerato che l'attività di svolgeva nel retro di una rivendita di cannabis light, quindi in luogo frequentato da più avventori interessati all'assunzione di sostanza contenente THC. Risulta, allora, incontestabile che si sia al cospetto di una motivazione insufficiente, che - peraltro modificando l'originaria imputazione - non si confronta con i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, i quali richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, cit., di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 . 4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al medesimo ufficio giudiziario procedente per il prosieguo del processo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Così deciso il 3 maggio 2