CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 23994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].P.A.);- intimati –avverso la sentenza n. 6454/2019 della CORTE D’APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/01/2020 R.G.N. 3049/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19576/2020Numero sezionale 2624/2026Numero di raccolta generale 23994/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli harigettato il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza e [OSCURATO:PERSONA] (CNPAF) nei confrontidell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] diRiscossione s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento dell’opposizioneproposta dalla professionista contro il preavviso di fermoamministrativo notificato dall’agente della riscossione il 16marzo 2010, aveva disposto la riduzione del fermorelativamente al credito di 2.599,78 euro di cui alla cartella n.028 2003 0022823216, relativa a contributi previdenziali dovutialla Cassa.Per quanto qui rileva, la Corte di merito ha respinto il motivoappello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] con il quale era statochiesto che, in accoglimento della domanda riconvenzionaledalla medesima spiegata in primo grado, fossero dichiaratiinefficaci ai fini pensionistici i contributi dovuti dall’avvocatoCoronella per l’anno 2003 e ormai prescritti.2. Avverso detta pronuncia la Cassa ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] el’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel frattempo subentrata aEquitalia Servizi di Riscossione, sono rimasti intimati.3. All’esito della camera di consiglio del 26 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa- 2 -applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, deNlulm’aerrot r.e gistro generale 19576/2020Numero sezionale 2624/20263, comma 12, della l. n. 335 del 1995, nonché la violaziNoumneero, dii nra ccolta generale 23994/2026rapporto alle citate disposizioni, dell’art. 1 del «Regolamento peDrat a pubblicazione 23/07/2026il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamentodi contributi per i quali sia intervenuta prescrizione», deliberatodal Comitato dei Delegati della [OSCURATO:PERSONA] del 16 dicembre2005 e approvato con delibera interministeriale del 24 luglio2006, pubblicato in G.U. n. 189 del 16 agosto 2006, nellaformulazione illo tempore vigente, nonché, ove necessario, nellaformulazione attualmente vigente (delibera dal Comitato deiDelegati del 23 settembre 2011 approvata con deliberainterministeriale del 27 dicembre 2011), per avere la Corted’appello statuito che l’omissione parziale dei contributi dovutialla [OSCURATO:PERSONA] non comporta l’inefficacia dell’annualità cuiessa si riferisce ai fini della maturazione del diritto a pensione.Parte ricorrente rileva che la Corte di merito ha fondato lapropria decisione su alcuni precedenti di legittimità che,tuttavia, non sono pertinenti rispetto al caso di specie. Essi,difatti, riguardano casi nei quali la parte fruiva del trattamentopensionistico da un momento antecedente al 24 luglio 2006,data in cui era stato approvato il «Regolamento per il recuperodi anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributiper i quali sia intervenuta prescrizione» (entrato in vigore il 1°agosto 2006), il cui art. 1 prevede che gli anni di iscrizione allaCassa per i quali risulta accertata una omissione, anche parziale,nel pagamento dei contributi che non possono essere più chiestie versati per intervenuta prescrizione, sono inefficaci sia ai finidel riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolodella stessa.Sottolinea che il citato regolamento ripristina un equo rapportotra l’ente previdenziale e il libero professionista. Esso è stato- 3 -adottato al fine di porre rimedio a quell’effetto patologicoN ucmhereo r,e gistro generale 19576/2020Numero sezionale 2624/2026nel sistema previdenziale forense, discendeva dalla maNnumcearon dzi ara ccolta generale 23994/2026di una disposizione che, ricollegando alla parziale omissionDeat a pubblicazione 23/07/2026contributiva l’annullamento di quanto versato e l’inefficaciadell’intera annualità, prevedesse un meccanismo che consentivaagli iscritti di non perdere irrimediabilmente i benefici connessial versamento effettuato.Infine, osserva che, a seguito della trasformazione in personegiuridiche private degli enti gestori di forme obbligatorie diprevidenza e assistenza, nonché della sostanzialedelegificazione della materia operata dall’art. 1, comma 32,della l. n. 537 del 1993 (nonché, in attuazione della delega ivicontenuta, dal d.lgs. n. 509 del 1994), è ormai pacificamentericonosciuta la potestà regolamentare degli enti previdenzialiprivatizzati.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, iregolamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense allo scopo di disciplinare il rapportocontributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali eassistenziali da corrispondere non si configurano comeprevisioni regolamentari in senso proprio, ma come fontinegoziali, nonostante la successiva approvazione tramitedecreto ministeriale. Il sindacato di questa Corte, dunque, èlimitato alle ipotesi in cui venga dedotta una violazione deicanoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. (v.Cass. n. 22850 del 2025, Cass. n. 8592 del 2025 e Cass. n.27541 del 2020; cfr. altresì Cass. n. 26360 del 2023 per CassaRagionieri e Cass. n. 22903 del 2024 per [OSCURATO:PERSONA]).Tale principio è stato anche di recente ribadito affermando chei regolamenti con cui la [OSCURATO:PERSONA], in attuazione delle- 4 -disposizioni della l. n. 141 del 1992, disciplina il rapNpumoerrtoo re gistro generale 19576/2020Numero sezionale 2624/2026contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenNzuimaelrio di era ccolta generale 23994/2026assistenziali da corrispondere ai beneficiari non hanno valorDeat a pubblicazione 23/07/2026regolamentare in senso proprio ex art. 1, n. 2), disp. prel. c.c.,bensì squisitamente negoziale, indipendentemente dalla lorosuccessiva approvazione con decreto ministeriale, con laconseguenza che il loro sindacato di legittimità è limitatoall’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni diermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (cfr., inquesto senso, Cass. n. 4839 del 2026).2.2. Il motivo in esame non enuncia alcuna violazione delleregole negli artt. 1362 e ss. c.c.Nella sostanza, la doglianza assume il regolamento come normadirettamente violata, denunciando l’inosservanza dell’art. 1,comma 1, del regolamento medesimo, il quale – come detto –ha stabilito la regola secondo cui gli anni di iscrizione alla Cassanei quali risulti una omissione, anche parziale, nel pagamentodei contributi che non possono essere più richiesti e versati perintervenuta prescrizione, sono considerati inefficaci ai fini delriconoscimento del diritto a pensione e del calcolo della stessa.È in virtù di tale previsione, dunque, che la Cassa sostiene chedebba superarsi, con riferimento alla fattispecie in oggetto, ilconsolidato indirizzo di questa Corte – recepito dalla sentenzaimpugnata – secondo cui, nel sistema previdenziale forense,anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorronoa formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolodella pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevedeche venga “annullata” l’annualità in cui il versamento sia statoinferiore al dovuto (v. Cass. n. 5672 del 2012, Cass. n. 26962del 2013 e Cass. n. 30421 del 2019; sulla stessa linea cfr., piùdi recente, Cass. n. 29042 del 2025 e Cass. n. 30318 del 2025).- 5 -Ne consegue che il motivo di censura non può trovare ingNruemsersoo re gistro generale 19576/2020Numero sezionale 2624/2026in questa sede di legittimità, stante il valore negoziNaulmee rod dei ral ccolta generale 23994/2026regolamento che si assume violato e la mancanza di censurDaat a pubblicazione 23/07/2026adeguatamente formulata.3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere dichiarato inammissibile.4. Nulla va disposto sulle spese in quanto le altre parti sonorimaste intimate.5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 6 -