CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 41290/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stato condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: perchè le doglianze relative al mancato riconoscimento della causa di non punibilità sono reiterative di questioni già adeguatamente scrutinate dalla Corte di appello che, con argomentazioni non sindacabili in questa sede, in quanto scevre da profili di illogicità manifesta, ha valutato come non di lieve offensività l'allontanamento del ricorrente dal luogo degli arresti domiciliari per fare una passeggiata, ovvero senza che fossero ravvisabili serie e valide ragioni per violare le prescrizioni (pag. 4 della sentenza ); perché le doglianze relative al decorso del termine massimo di prescrizione sono manifestamente infondate, tenuto conto che il tempus commissi delicti risale al 5 marzo 2027 e che la prescrizione è stata sospesa per anni due e mesi sei (Le. anni uno per adesione del difensore all'astensione; anni uno a seguito di sospensione del processo per messa alla prova; sei mesi complessivi a seguito di tre istanze di rinvio per motivi di salute) ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.