CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 22/06/2023 che ha applicato all'imputata, in ordine ai delitti di ricettazione e riciclaggio, la pena di giustizia in continuazione con i fatti oggetto di giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 62 del 2022. 2. Con un unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. sul rilievo che «appare sproporzionato l'aumento di mesi sei di reclusione apportato per i capi di imputazione n. 9) e 11) in quanto non rispecchianti la gravità dei fatti contestati». 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essere il motivo non consentito in sede di legittimità. 3.1. Ai sensi dell'art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è consentito soltanto per dedurre l'illegalità della pena, ipotesi neppure denunciata e non presente nel caso in esame. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec