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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 49543/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/03/2022 dalla CORTE di APPELLO di BARI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione della pena, con rigetto nel resto; la rideterminazione della pena della reclusione in anni due mesi quattro per [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata poiché errata nella determinazione della pena, da calcolarsi in anni due e mesi quattro di reclusione.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 04/03/2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Foggia del 21/12/2020, appellata anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la pronuncia di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello da parte degli altri imputati, riduceva le pena stabilite dal primo giudice, confermando in ogni caso le singole affermazioni di responsabilità in ordine ai delitti di rapina aggravata, consumata e tentata, così come rispettivamente contestati ai capi 1, 2 e 3 della rubrica.

2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tramite i rispettivi difensori di fiducia.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata eccepito il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto risulta correttamente applicata la recidiva infraquinquennale, per i precedenti penali recenti e l'evidenziato incremento della pericolosità sociale.

In ogni caso, il ricorrente non ha interesse ad impugnare la statuizione sul punto, in quanto nessun aumento di pena è derivato, atteso il riconoscimento di attenuanti generiche in giudizio di equivalenza con la recidiva e le aggravanti delle rapine.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il comune difensore di fiducia, con un unico atto, ha eccepito, per [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di motivazione circa il concorso di persone nel reato, deducendo la carenza di prova in ordine al contributo causale alla condotta delittuosa del Caldarola; per tutti, la violazione dell'art. 133 cod. pen. in punto di determinazione della pena.

Anche questi ricorsi risultano inammissibili.

Il motivo relativo a [OSCURATO:PERSONA] è generico, perché non si confronta con la motivazione dei giudici di merito, che hanno evidenziato - sulla base delle risultanze del sistema di videosorveglianza e delle dichiarazioni testimoniali acquisite - la partecipazione del ricorrente all'azione tesa a sottrarre con violenza mezzi di trasporto; azione sinergica ed alimentata proprio dalla forza derivante del numero di persone, decise a non subire ostacoli al proprio comune intento criminale.

Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio risultano generici, in quanto le pene risultano modulate con riferimento alle singole posizioni processuali, valutando il disvalore dei fatti, il comportamento processuale e i limiti edittali.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata eccepita l'erronea applicazione della legge penale per aver il giudice di appello violato il parametro dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

La corte territoriale, infatti, aveva determinato la pena finale in anni due e mesi sei di reclusione, oltre euro 1.800,00 di multa, partendo da una pena base di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre euro 2.700,00 di multa, con la conseguenza che la riduzione era stata inferiore alla misura di un terzo, stabilita dalla legge.

Il rilievo è fondato, in quanto la pena della reclusione, applicando sulla pena base il coefficiente di calcolo previsto per il rito abbreviato, risulta pari a due anni e quattro mesi, oltre 1.800,00 euro di multa.

La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto, con corretta determinazione della pena detentiva, in conformità con i criteri indicati dal giudice di merito.

6. Anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono stati riferiti al trattamento sanzionatorio.

Il motivo è generico a fronte delle indicazioni fornite dalla corte territoriale che ha riconosciuto le attenuanti generiche in giudizio di equivalenza con la recidiva e le aggravanti, valutando positivamente il comportamento processuale dell'imputato ma al contempo tenendo conto della gravità dei fatti e dei precedenti specifici.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché aspecifico, non indicandosi le ragioni a base dell'impugnazione; sono infatti citate solo norme di legge (artt. 129 - 533 cod. proc. pen.; art. 133 cod. pen.) per formulare un mero dissenso all'affermazione di responsabilità ed alla determinazione della pena, senza alcun riferimento al contenuto effettivo della sentenza ed alle censure ad essa riferibili.

8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi di ricorso.

Il primo attiene al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.3), cod. pen. avendo l'imputato agito per suggestione di una folla in tumulto, nel corso di un'evasione di massa dal carcere di Foggia, in preda al panico per il diffondersi dell'emergenza pandemica.

Il secondo motivo riguarda l'applicazione della recidiva ed il discostamento dal minimo edittale, sulla base dello stesso criterio ossia la sussistenza di precedenti penali, causa di un duplice inasprimento sanzionatorio.

I motivi sono manifestamente infondati.

L'esclusione dell'attenuante è stata correttamente motivata con riferimento ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con i quali il ricorrente non si confronta; si è evidenziato infatti che l'imputato non è rimasto coinvolto suo malgrado nel tumultuoso assembramento ma ha concorso a causarlo, avvalendosene (Cass. Sez. 1, sent. n. 15697 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - Rv. 282952 - 02).

Il secondo motivo non tiene conto anche in questo dell'insegnamento della Suprema Corte, opportunamente richiamato nella requisitoria del Procuratore Generale, secondo cui ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento - in questo caso, l'iter criminoso del soggetto - che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Cass. n. 45623/13).

9. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], infine, si deduce erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva, senza riscontro del motivo di appello che aveva evidenziato l'unico precedente penale a carico dell'imputato e la mancanza di indici di maggiore pericolosità sociale; inoltre le circostanze attenuanti generiche, pur prevalenti rispetto alla recidiva ed alle aggravanti della rapina, non avevano determinato un'adeguata riduzione della pena.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, con conseguente inammissibilità del ricorso.

La corte territoriale, infatti, ha espressamente indicato le ragioni dell'applicazione della recidiva, sottolineando l'incremento della pericolosità sociale manifestato con il più grave reato di rapina, dopo aver commesso, qualche anno prima, un furto in abitazione ed essere rimasto in stato di detenzione sino alla commissione dell'ulteriore delitto.

Il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto è stato chiaramente effettuato in termini di equivalenza come esplicitato in dispositivo e come si evince dal tenore della motivazione sul punto (il termine "prevalenti" a pag. 17 deve considerarsi un mero refuso, non solo perché preceduto dall'avverbio "solo", altrimenti privo di significato, ma soprattutto per la precisazione, alla pagina seguente, che trattatasi di equivalenza, con conseguente coerente incidenza sul calcolo della pena).

4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio determinando la pena in anni due mesi quattro di reclusione euro milleottocento di multa.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/03/2022 dalla CORTE di APPELLO di BARI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione della pena, con rigetto nel resto; la rideterminazione della pena della reclusione in anni due mesi quattro per [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata poiché errata nella determinazione della pena, da calcolarsi in anni due e mesi quattro di reclusione. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 04/03/2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Foggia del 21/12/2020, appellata anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la pronuncia di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello da parte degli altri imputati, riduceva le pena stabilite dal primo giudice, confermando in ogni caso le singole affermazioni di responsabilità in ordine ai delitti di rapina aggravata, consumata e tentata, così come rispettivamente contestati ai capi 1, 2 e 3 della rubrica. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata eccepito il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto risulta correttamente applicata la recidiva infraquinquennale, per i precedenti penali recenti e l'evidenziato incremento della pericolosità sociale. In ogni caso, il ricorrente non ha interesse ad impugnare la statuizione sul punto, in quanto nessun aumento di pena è derivato, atteso il riconoscimento di attenuanti generiche in giudizio di equivalenza con la recidiva e le aggravanti delle rapine. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il comune difensore di fiducia, con un unico atto, ha eccepito, per [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di motivazione circa il concorso di persone nel reato, deducendo la carenza di prova in ordine al contributo causale alla condotta delittuosa del Caldarola; per tutti, la violazione dell'art. 133 cod. pen. in punto di determinazione della pena. Anche questi ricorsi risultano inammissibili. Il motivo relativo a [OSCURATO:PERSONA] è generico, perché non si confronta con la motivazione dei giudici di merito, che hanno evidenziato - sulla base delle risultanze del sistema di videosorveglianza e delle dichiarazioni testimoniali acquisite - la partecipazione del ricorrente all'azione tesa a sottrarre con violenza mezzi di trasporto; azione sinergica ed alimentata proprio dalla forza derivante del numero di persone, decise a non subire ostacoli al proprio comune intento criminale. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio risultano generici, in quanto le pene risultano modulate con riferimento alle singole posizioni processuali, valutando il disvalore dei fatti, il comportamento processuale e i limiti edittali. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata eccepita l'erronea applicazione della legge penale per aver il giudice di appello violato il parametro dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La corte territoriale, infatti, aveva determinato la pena finale in anni due e mesi sei di reclusione, oltre euro 1.800,00 di multa, partendo da una pena base di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre euro 2.700,00 di multa, con la conseguenza che la riduzione era stata inferiore alla misura di un terzo, stabilita dalla legge. Il rilievo è fondato, in quanto la pena della reclusione, applicando sulla pena base il coefficiente di calcolo previsto per il rito abbreviato, risulta pari a due anni e quattro mesi, oltre 1.800,00 euro di multa. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto, con corretta determinazione della pena detentiva, in conformità con i criteri indicati dal giudice di merito. 6. Anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono stati riferiti al trattamento sanzionatorio. Il motivo è generico a fronte delle indicazioni fornite dalla corte territoriale che ha riconosciuto le attenuanti generiche in giudizio di equivalenza con la recidiva e le aggravanti, valutando positivamente il comportamento processuale dell'imputato ma al contempo tenendo conto della gravità dei fatti e dei precedenti specifici. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché aspecifico, non indicandosi le ragioni a base dell'impugnazione; sono infatti citate solo norme di legge (artt. 129 - 533 cod. proc. pen.; art. 133 cod. pen.) per formulare un mero dissenso all'affermazione di responsabilità ed alla determinazione della pena, senza alcun riferimento al contenuto effettivo della sentenza ed alle censure ad essa riferibili. 8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi di ricorso. Il primo attiene al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.3), cod. pen. avendo l'imputato agito per suggestione di una folla in tumulto, nel corso di un'evasione di massa dal carcere di Foggia, in preda al panico per il diffondersi dell'emergenza pandemica. Il secondo motivo riguarda l'applicazione della recidiva ed il discostamento dal minimo edittale, sulla base dello stesso criterio ossia la sussistenza di precedenti penali, causa di un duplice inasprimento sanzionatorio. I motivi sono manifestamente infondati. L'esclusione dell'attenuante è stata correttamente motivata con riferimento ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con i quali il ricorrente non si confronta; si è evidenziato infatti che l'imputato non è rimasto coinvolto suo malgrado nel tumultuoso assembramento ma ha concorso a causarlo, avvalendosene (Cass. Sez. 1, sent. n. 15697 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - Rv. 282952 - 02). Il secondo motivo non tiene conto anche in questo dell'insegnamento della Suprema Corte, opportunamente richiamato nella requisitoria del Procuratore Generale, secondo cui ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento - in questo caso, l'iter criminoso del soggetto - che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Cass. n. 45623/13). 9. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], infine, si deduce erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva, senza riscontro del motivo di appello che aveva evidenziato l'unico precedente penale a carico dell'imputato e la mancanza di indici di maggiore pericolosità sociale; inoltre le circostanze attenuanti generiche, pur prevalenti rispetto alla recidiva ed alle aggravanti della rapina, non avevano determinato un'adeguata riduzione della pena. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, con conseguente inammissibilità del ricorso. La corte territoriale, infatti, ha espressamente indicato le ragioni dell'applicazione della recidiva, sottolineando l'incremento della pericolosità sociale manifestato con il più grave reato di rapina, dopo aver commesso, qualche anno prima, un furto in abitazione ed essere rimasto in stato di detenzione sino alla commissione dell'ulteriore delitto. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto è stato chiaramente effettuato in termini di equivalenza come esplicitato in dispositivo e come si evince dal tenore della motivazione sul punto (il termine "prevalenti" a pag. 17 deve considerarsi un mero refuso, non solo perché preceduto dall'avverbio "solo", altrimenti privo di significato, ma soprattutto per la precisazione, alla pagina seguente, che trattatasi di equivalenza, con conseguente coerente incidenza sul calcolo della pena). 4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio determinando la pena in anni due mesi quattro di reclusione euro milleottocento di multa. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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