CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 00271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudato avviso alle parti_ ), . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini pre irnir a -i del Tribunale di Bergamo applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni, sei mesi di reclusione e 18.000 e iro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 337 cod. pen., 73, d..P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difet . sor.e., chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe motivato cpani D alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al 1:,rofilc motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, 1 10.3, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 :od. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'i:lin:L- to, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificAzione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rr di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esarn che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. ei, con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte ccstitLz,onale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione. della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità inedesinna consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenu delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in l'a /ore. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] si liere estensore