CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 25760/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 233/2024 depositatail 19/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Giampaolo e [OSCURATO:PERSONA], quali promissari acquirenti, convenivanoin giudizio la società promittente venditrice al fine di ottenereNumero registro generale 27175/2024Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 25760/2026Data pubblicazione 24/09/2026l’accertamento dell’inadempimento contrattuale relativo a due contrattipreliminari di compravendita, aventi ad oggetto unità abitative dacostruire e stipulati entrambi il 21 febbraio 2011, deducendo che gliimmobili promessi in vendita erano stati ceduti a terzi. Chiedevano,pertanto, la condanna della società al pagamento del doppio della caparraversata e alla restituzione delle ulteriori somme corrisposte.La società convenuta contestava la domanda nel merito, deducendol’insussistenza dell’inadempimento a essa imputato. Allegava, inparticolare, di avere stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data 26novembre 2014, un accordo novativo dei precedenti preliminari, con ilquale era stata prevista la consegna alla società di due immobili giàultimati, individuati come A1 e B1 della scala D, con l’intesa che gliappartamenti A2 e B2 della scala E sarebbero stati trasferiti agli attori nonappena terminati.Con sentenza n. 2336/2021, il Tribunale di Taranto accoglieva la domandadi risoluzione per inadempimento dei preliminari, condannando la societàalla restituzione delle somme corrisposte a titolo di acconto, al pagamentodel doppio della caparra e alla rifusione delle spese di lite.2. La Corte d’appello di Lecce, adita dalla società promittente venditrice,con sentenza n. 233/2024, accoglieva parzialmente il gravame. Escludeval’inadempimento della società e riteneva che i preliminari del 2011 sifossero risolti per impossibilità sopravvenuta, sul rilievo che il successivoaccordo aveva consensualmente modificato l’assetto negoziale e che eradivenuto impossibile dare esecuzione alle originarie pattuizioni, conclusecon i legali rappresentanti quali persone fisiche anziché con la societàsubentrata. Da ciò faceva discendere l’obbligo della società di restituire lesomme ricevute, ormai prive di titolo giustificativo, maggiorate degliinteressi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal 26 novembreNumero registro generale 27175/2024Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 25760/2026Data pubblicazione 24/09/20262014, data del successivo accordo, individuata quale momento dal qualela promittente venditrice avrebbe trattenuto le somme in mala fede.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA].,affidandosi a quattro motivi. Giampaolo e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato un atto denominato controricorso, chiedendo la declaratoria diinammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso. La ricorrente hadepositato memoria nel termine di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.; lecontroparti hanno depositato una memoria della quale, tuttavia, non puòtenersi conto per le ragioni indicate in via preliminare.MOTIVI DELLA DECISIONEIn via preliminare, deve rilevarsi che non risulta depositata in atti laprocura speciale di Giampaolo e [OSCURATO:PERSONA], benché indicata comeallegata al controricorso; pertanto, la loro costituzione non può ritenersiritualmente comprovata e non può tenersi conto delle difese svolte nelloro interesse. Essi devono, quindi, essere considerati intimati. Lamancanza della procura impedisce, infatti, di riferire loro l’attivitàprocessuale compiuta dal difensore, non essendosi instaurato un validorapporto processuale tra quest’ultimo e i soggetti dichiaratamenterappresentati.Sempre in via preliminare, dalla visura camerale societaria allegata risultache la società ricorrente è amministrata da più soggetti muniti di poteridisgiuntivi; ne consegue la regolarità della procura alle liti conferita da unosolo dei rappresentanti legali. È altresì regolare la costituzione dell’uniconuovo difensore della parte ricorrente.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 5del d.lgs. n. 231/2002. Deduce l’insussistenza dei presupposti perl’applicazione degli interessi moratori ivi previsti, sia perché i contrattipreliminari erano stati conclusi dalla società promittente venditrice conNumero registro generale 27175/2024Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 25760/2026Data pubblicazione 24/09/2026due privati promissari acquirenti, sia perché il credito riconosciuto,conseguente alla risoluzione dei contratti, aveva natura restitutoria inquanto riconducibile alla ripetizione dell’indebito oggettivo.1.1. Il motivo è fondato in relazione alla prima parte della censura. Ild.lgs. n. 231/2002 disciplina gli interessi moratori dovuti per il ritardo neipagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nell’ambito di transazionicommerciali e, ai sensi degli artt. 1 e 2, si applica ai rapporti tra impreseovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, con esclusione deicontratti conclusi con i consumatori. La riconducibilità del rapporto a taleambito soggettivo costituisce, pertanto, presupposto indefettibile perl’applicazione del tasso speciale.1.2. Nella specie, dalla ricostruzione contenuta nella sentenza impugnatarisulta che Giampaolo e [OSCURATO:PERSONA] stipularono, quali persone fisiche,due contratti preliminari aventi ad oggetto unità immobiliari abitative dacostruire. La natura abitativa dei beni è coerente con la conclusione deicontratti per finalità estranee all’esercizio di un’attività imprenditoriale oprofessionale; la sentenza, del resto, non indica elementi già acquisiti algiudizio che consentano di riferire l’operazione a una siffatta attività deipromissari acquirenti.1.3. La qualità imprenditoriale della sola promittente venditrice nonconsente, quindi, di ricondurre il rapporto alla disciplina del d.lgs. n.231/2002. Inoltre, il credito riconosciuto trae origine dalla risoluzione deipreliminari conclusi dalla società con i privati promissari acquirenti (cfr.pag. 5 della sentenza impugnata) e ha ad oggetto la restituzione dellesomme versate in esecuzione di tali contratti, rimaste prive di titologiustificativo per effetto della risoluzione per impossibilità sopravvenuta.1.4. Resta distinto il tema della spettanza e della decorrenza degliinteressi sulle somme da restituire ai sensi dell’art. 2033 c.c.: in caso dimala fede dell’accipiens, essi decorrono dal giorno del pagamento e, inNumero registro generale 27175/2024Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 25760/2026Data pubblicazione 24/09/2026caso di buona fede, dal giorno della domanda. L’eventuale mala fede di chiha ricevuto il pagamento può, dunque, rilevare ai fini della decorrenzadegli accessori del credito restitutorio, ma non vale né a trasformarlo in uncredito da corrispettivo né ad ampliare l’ambito soggettivo di applicazionedel d.lgs. n. 231/2002. La sentenza deve, pertanto, essere cassata sulpunto, con rinvio al giudice di merito affinché provveda alla regolazionedegli interessi secondo la disciplina applicabile al credito restitutorio nelrapporto tra consumatori e professionista.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per motivazione apparente o, comunque, inferiore al minimocostituzionale, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., quanto alleragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto applicabili gli interessic.d. commerciali alla concreta operazione intercorsa tra le parti.2.1. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 92,comma 2, c.p.c., con riguardo alla regolamentazione delle spese dei duegradi di merito. Deduce che, a fronte dell’esclusione di un inadempimentoimputabile alla promittente venditrice, la Corte d’appello avrebbeingiustificatamente disposto la compensazione delle spese di lite nellamisura della metà per entrambi i gradi di merito.4. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata rispetto al terzo, lasocietà ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, illogica o,comunque, non idonea a rispettare il minimo costituzionale, ai sensi degliartt. 132 c.p.c. e 111 Cost., sempre con riguardo alla regolamentazionedelle spese di lite.Numero registro generale 27175/2024Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 25760/2026Data pubblicazione 24/09/20265. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento anche delterzo e del quarto. La cassazione della statuizione relativa agli interessimodifica l’esito complessivo della controversia e impone al giudice delrinvio una nuova regolamentazione delle spese dei gradi di merito;restano, pertanto, assorbite sia la censura di violazione dell’art. 92,comma 2, c.p.c., sia quella concernente il vizio motivazionale della relativastatuizione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, affinché inconformità ai principi esposti, provveda anche alla liquidazione delle spesedei gradi di merito e del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del 16settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci