CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 06/07/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., chiede rigettarsi il ricorso e deposita nota spese. letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, che insiste nell'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha confermato la decisione del Giudice di pace di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di diffamazione (art. 110 - 595 co. 1 cod. pen. ), per avere, in concorso tra loro, offeso la reputazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. riferendo a più persone ( soprattutto clienti della società) che si trattava di società cartiera, gestita da prestanomi, che vendeva prodotti contraffatti, scaduti, e scadenti, con emissione di fatture irregolari, condannandoli alla pena di giustizia, con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile. Fatti commessi in Roma il 15 giugno 2016 e 1'8 luglio 2016. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del medesimo difensore di fiducia, il quale, con unico atto, svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione degli artt. 125,192,546 cod. proc. pen., 594 - 595 cod. pen. sub specie di motivazione apparente e omessa, anche per travisamento integrale della prova dichiarativa e per l'omessa derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 594 cod.pen.. In particolare, la Difesa si duole della mancata considerazione -in questo senso si denuncia il travisamento per omissione - delle dichiarazioni rese dai testimoni Balducci ( agente di commercio alle dipendenze della società Antonelli e collega del Cocci ) e Pesole ( impiegata alle dipendenze della stessa società), che, escussi alla udienza del 30 ottobre 2018, hanno sostanzialmente riferito circostanze dalle quali emergerebbe che, alla data dell'8 luglio 2016 - in cui la teste d'accusa, [OSCURATO:PERSONA], colloca l'unico incontro con i due imputati, asseritamente avvenuto all'interno dei locali del bar gestito dalla sua famiglia, sia l'Antonelli che il Cocci in realtà si trovassero altrove. La dimostrata insussistenza del secondo dei due episodi contestati, renderebbe insussistente il delitto di diffamazione, giacchè gli imputati avrebbero offeso la reputazione della [OSCURATO:SOCIETA]. comunicando solo con una persona, in occasione del primo episodio. Il travisamento della prova starebbe, inoltre, nel significato attribuito dal Giudice di appello alla deposizione della Capogrossi, quanto alla individuazione della data dell'8 luglio 2016 come quella in cui incontrò gli imputati, laddove ha ritenuto essere stata, quella indicazione, la conseguenza di domande suggestive poste dall'esaminatore durante il dibattimento. A smentire tale affermazione, la Difesa ricorrente richiama e deposita copia del verbale riassuntivo dell'esame testimoniale della Capogrossi. 2.2. Con il secondo motivo si deduce ancora violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e ci si duole che, con riferimento alle doglianze difensive circa la attendibilità dei testi Capogrossi e Bruno, la sentenza impugnata avrebbe consegnato una motivazione apparente affermando assertivamente che la loro credibilità deriva dall'essere l'uno sconosciuto all'altro. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili perché, al di là della formale intestazione dei motivi, gli argomenti con i quali essi vengono illustrati prospettano, in realtà, non consentiti vizi della motivazione, anche laddove si denuncia il travisamento, per omissione, della prova dichiarativa favorevole in ordine ad una delle condotte in cui si sarebbe realizzata la diffamazione. Il ricorrente, infatti, tenta surrettiziamente di replicare il giudizio di appello riportando ampi brani di un motivo di gravame e sollecitando la rivalutazione di alcune prove dichiarative. 2. Invero, con riguardo al denunciato travisamento della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] - laddove nella sentenza impugnata si afferma che sarebbe rimasta vittima di domande suggestive nel corso dell'esame, finendo per confermare la data dell'8 giugno 2016 quale giorno di uno dei due incontri contestati - va, innanzitutto, rilevato che i ricorrenti non si confrontano con la motivazione con la quale il Tribunale ha, in sostanza, per un verso, ammesso la possibilità che la teste sia effettivamente incorsa nell'erronea individuazione del giorno in cui avvenne l'incontro presso il suo esercizio commerciale, e, dall'altro, ha chiaramente posto in evidenza che l'errore sarebbe caduto su un elemento ( la data del fatto, appunto,) non decisivo né dirimente, mentre, avendo ravvisato, con non implausibili argomenti, la attendibilità sia della Capogrossi che del Bruno, testimoni del tutto terzi rispetto alle parti, i quali neppure si conoscevano tra loro, ha ritenuto effettivamente verificatosi l'episodio da loro riferito, prescindendo dalla esatta collocazione temporale. 2.1. Questa conclusione ineccepibilmente raggiunta dalla sentenza impugnata, non evidenzia cedimenti logici, né è scalfita dalle doglianze difensive, che si limitano a confutare le conclusioni del giudice di merito perseguendo una alternativa ricostruzione dei fatti e delle prove, inammissibile nel giudizio di legittimità, tanto più che, nel caso di specie, venendo in rilievo reati di competenza del giudice di pace, non sono neppure deducibili vizi della motivazione. 2.2. E' opportuno, allora, stante il tenore delle deduzioni difensive, ricordare che le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 2.3. Il principio resta valido anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006; dunque, tuttora non è deducibile, nel giudizio di legittimità, il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. (Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/20125ez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). 2.4.Ciò detto, e posto che, invece, la censura avanzata dal ricorrente con il primo motivo possa risolversi nella denuncia del presunto travisamento di una prova decisiva, è opportuno ricordare i principi che governano la deducibilità di tale vizio. Ebbene, in virtù delle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio di motivazione rilevante può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche "da altri atti del processo", purché siano "specificamente indicati nei motivi di gravame". Ciò comporta, in altre parole, che all'illogicità intrinseca della motivazione (a cui è equiparabile la contraddittorietà logica tra argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si è affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l'atto a contenuto probatorio, vizio che impone, cioè, di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco poiché il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova è un compito che appartiene esclusivamente al giudice di merito. (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133 ). Va, ancora, ricordato che il vizio in questione concerne esclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168). L'innovazione legislativa è orientata, infatti, ad evitare il rischio di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito. Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco"). Insomma, il concetto di "travisamento della prova" è ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova. Come è stato efficacemente osservato in dottrina, "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova". La nuova disciplina prevista dalla L. n. 46 del 2006 ha avuto l'effetto, quindi, di riportare nell'ambito del vizio di motivazione anche il cd. "travisamento della prova" nei casi in cui, dal solo esame dell'atto specificamente indicato, emerga il vizio di motivazione che, ovviamente, deve avere carattere di decisività (in questo senso già subito dopo l'entrata in vigore della legge si è espresso, in più occasioni, il giudice di legittimità: Cass., sez. 1^, 14 luglio 2006 n. 25117, rv. 234167; sez. 2^, 24 maggio 2006 n. 19850, rv. 234163; sez. 4^, 28 aprile 2006 n. 20245, rv. 234099; sez. 2^, 23 marzo 2006 n. 13994, rv. 233460), nel senso che l'informazione "travisata" (la sua esistenza - inesistenza) o non considerata deve essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso, idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5 n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che l'atto del processo" sia "specificamente indicato nei motivi di gravame", a pena di inammissibilità del ricorso. 2.5. Il principio affermato è, dunque, che la Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato, ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - possa, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 255087 ; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 (dep. 2018 ) Rv. 271702 ). 2.6. A tanto deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che, nel caso di cd. doppia conforme, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), o dal toro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. In altri termini, il dato probatorio oggetto di travisamento da parte di entrambe le - conformi - sentenze di merito può essere denunciato, nei termini sopra richiamati, attraverso il motivo di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. 2.7. E' chiaro, allora, che non è prospettabile nel giudizio di legittimità un'interpretazione del significato di una fonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, che, cioè, si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, Asaro, Rv. 252190). 2.8. Inoltre, poiché nel caso di ricorso per cassazione avverso sentenze per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 ), 3. E' evidente, alla luce di tali criteri, che, nel caso in scrutinio, la difesa ha veicolato, del tutto inammissibilmente, nel giudizio per cassazione un travisamento del fatto, giacchè non si discute del contenuto dichiarativo della deposizione della teste Capogrossi circa la collocazione temporale dell'episodio oggetto della testimonianza - e, quindi, non si contesta che a quella deposizione sia stato attribuito un contenuto in realtà inesistente o opposto a quello emergente dal significato delle parole - quanto, piuttosto, che il Tribunale si sarebbe convinto erroneamente, proprio sulla base di quella deposizione, che quell'episodio fosse avvenuto in un giorno ( 18 giugno) in cui i due imputati hanno dimostrato essere stati altrove. 3.1. In effetti, non di errore revocatorio si tratterebbe ma di quello asseritamente valutativo del giudice di merito, non ricorrendo il travisamento della testimonianza della teste Capogrossi, apprezzata, invece, nella sua esatta enunciazione, ma una interpretazione, rispetto alle altre prove, che il ricorrente non condivide, ciò che integra, appunto, non un travisamento di prova ma una incontestabile - se non afflitta da manifesta illogicità - valutazione della prova. 3.2. In ogni caso, per quanto si è in precedenza ricordato, si tratterebbe pur sempre di un vizio della motivazione, inammissibile nel caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Giudice di pace, non venendo certo in rilievo una ipotesi di motivazione omessa o apparente (tale essendo quella affetta da vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Non è tale, invece, la sottovalutazione di argomenti, che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Al contrario, in presenza di una "doppia conforme", nella quale non vi è stata, da parte del giudice di appello, utilizzazione di atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame, né ricorre un travisamento della dichiarazione della teste Capogrossi, ma solo una interpretazione non condivisa dai ricorrenti. 4. Anche il secondo motivo è inammissibilmente proposto, richiedendo una rivalutazione di prova, che, come si ripete, non consentita nel giudizio di legittimità, mediante una tecnica espositiva, parimenti non consentita, di riproposizione di interi passaggi dell'atto dell'appello, dei quali si chiede un nuovo apprezzamento in sede di legittimità. Come si è già evidenziato, il Tribunale ha scrutinato la attendibilità dei testi Capogrossi e Bruno e ha supportato il giudizio positivo che ne ha tratto da idonea argomentazione, non inficiata da manifeste illogicità, e, fondata non già sulla sola circostanza dell'essere reciprocamente estraneo l'uno all'altro, ma sull'assenza di interesse, circostanza, questa, non intaccata dalle deduzioni difensive.5. Neppure coglie nel segno la detto ( genericamente) violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., dal momento che la richiesta di rinnovazione istruttoria relativa all'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe accompagnato il Cocci presso la Capogrossi in occasioni precedenti all'8 luglio 2016, non illustra la decisività di tale testimonianza e non supera la presunzione di completezza del compendio istruttorio. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. I ricorrenti devono essere, altresì, condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio di legittimità, dalla costituita parte civile, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla pc liquidate in complessivi e