CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 1966
Cassazione n. 41544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/05/1966 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione dichiarando estinto per prescrizione il reato previsto dall'articolo 474 cod.pen. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 1.1. violazione di legge (art. 191 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la perquisizione che aveva condotto al ritrovamento de; beni oggetto di sequestro ritenuti oggetto del reato di ricettazione sarebbe illegittima; pertanto il sequestro - fondamentale per la prova della ricettazione - strettamente collegato a tale perquisizione dovrebbe essere dichiarato inutilizzabile. A sostegno si deduceva che la Corte europea dei diritti umani ha rilevato che non è compatibile con le garanzie convenzionali l'assenza di un'autonoma tutela rispetto alla perquisizione illegale ( Brazzi. V. Italia, 27 settembre 2018); si deduceva che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo discenderebbe (a) sia la necessità che la perquisizione illegittima sia censurabile con un rimedio riparatorio autonomo, (b) che l'inutilizzabilità del sequestro collegato alla perquisizione illegittima. Si tratterebbe di soluzione che il nostro ordinamento già prevede nel caso descritto dell'articolo 103 cod. proc. pen. che sancisce l'inutilizzabilità del sequestro che deriva dalla perquisizione illegale; 1.2. violazione di legge (art. 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio previsto dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio": la Corte di appello si sarebbe limitata a ritenere che la proprietà della merce da parte dell'imputato fosse desumibile dal fatto che la stessa si trovasse all'interno del veicolo di sua proprietà, sebbene nell'autovettura ci fossero ben tre altre persone al momento della perquisizione e la merce si trovasse in un unico contenitore; 1.3. violazione di legge (art. 131 bis. cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento che la causa di non punibilità prevista all'articolo 131 bis cod. pen che era stata richiesta in appello con le conclusioni scritte depositate a mezzo pec dal difensore; la causa di non punibilità sarebbe applicabile nel caso di specie tenuto conto che si verte in un caso di ricettazione attenuata ai sensi dell'articolo 648 comma 2 cod. pen. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte, con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è inammissibile. r 1.1 Relativamente al primo motivo, si deve rilevare che con la sentenza n. 219 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce, nella parte in cui tale disposizione - secondo l'interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente - non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività. E' infatti ormai principio consolidato quello secondo il quale non possa trovare applicazione un principio di "inutilizzabilità derivata", sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen.. Derivando il divieto probatorio e la conseguente "sanzione" della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi "estensione" di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che Dieng era il proprietario del mezzo sul quale è stata rinvenuta la merce sequestrata e che ne era alla guida, traendo la logica conclusione che aveva la disponibilità della stessa, osservando come l'improvviso allontanamento dal veicolo alla vista dei militari corroborava tale assunto; trattasi di motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità 1.3 Quanto infine alla omessa motivazione sulla applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen.,questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), che nel fascicolo processuale non vi è traccia delle conclusioni che sarebbero state depositate via pec in cui sarebbe stata contenuta la richiesta; né, malgrado quanto scritto in ricorso, tali conclusioni risultano allegate allo stesso. A prescindere dalla superiore osservazione, si deve osservare che la Corte di appello ha evidenziato il non modesto valore della merce oggetto della ricettazione, sia pure per escludere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., e i precedenti penali dell'imputato, che impedivano la concessione della sospensione condizionale della pena, tutti elementi che portano ad un implicito rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.; sul punto deve essere ribadito che "la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità." (Sez.3, Sentenza n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01) 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della