CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45101/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari mentre invece, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio di funzionario dell'Agenzia delle Entrate per la durata di mesi otto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Basiricò è gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 615-ter - 319 cod. pen. in quanto, in qualità di pubblico funzionario in servizio presso l'Ufficio riscossione di Brescia dell'Agenzia delle Entrate, si sarebbe abusivamente introdotto nel sistema informatico e telematico dell'ente, acquisendo notizie in cambio delle quali avrebbe ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA] "l'utilità consistita in un motociclo-acquistato dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA] - o al massimo corrispondendo a questi per l'acquisto del bene in questione la somma di 1000 euro, e comunque accettando la promessa formulata da [OSCURATO:SOCIETA] di un posto di lavoro per suo figlio" (così l'imputazione). A [OSCURATO:SOCIETA] è contestato anche un ulteriore fatto corruttivo; l'indagato, che avrebbe compiuto opera di mediazione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali gestori di alcune concessionarie di automobili - avrebbe promesso e dato a [OSCURATO:PERSONA], funzionario in servizio presso la Direzione provinciale di Brescia dell'INPS, un'autovettura per soli 12.000 euro, cifra corrispondente al valore di un'altra autovettura data in permuta, a fronte del prezzo concordato di 32.000 euro, come prezzo degli accessi abusivi compiuti dal pubblico funzionario al sistema telematico dell'ente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi. 2.1.Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 615- ter cod. pen., da cui discenderebbe il fatto corruttivo contestato. Si assume che la condotta abusiva di Basiricò, che aveva la facoltà di accesso al sistema e di consultazione dei dati, sarebbe consistita nell'accedere al sistema non a seguito di una richiesta formulata da un utente materialmente presente, ma sulla base di mere richieste telefoniche; dunque, si assume, non vi sarebbe stata nessuna deviazione dell'accesso compiuto dall'indagato dalle finalità istituzionali consentite. Né sarebbe fondato l'assunto secondo cui Basiricò avrebbe compiuto una serie di accessi per controlli di alcuni cittadini extracomunitari. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio si motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il delitto di corruzione contestato al capo 6). Il tema attiene all'acquisto del motociclo al prezzo di 1000 euro; sarebbe stato certificato, attraverso un annuncio pubblicitario sul sito "vetrina motori", che una moto con le stesse caratteristiche avesse una quotazione di prezzo pari a 1.200 euro. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto ritenere che il prezzo a cui Basiricò acquistò il veicolo fosse congruo e proprio il doppio passaggio di proprietà del motociclo- dal venditore alla [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa al Basiricò - escluderebbe la interposizione da parte della prima, atteso che il bene avrebbe potuto essere intestato al pubblico agente senza far emergere il passaggio di proprietà in favore del soggetto interposto. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi. 3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e travisamento della prova quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.Il tema è quello della ritenuta abusività dell'accesso solo perché compiuto sulla base di richieste telefoniche e dunque con modalità e finalità diverse da quelle consentite. Basiricò si sarebbe limitato a verificare l'entità del debito di alcune persone nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, a dare seguito alla richiesta proveniente da chi poteva legittimamente avanzarla. Si riprende anche il tema dell'ipotizzato ma non provato accesso compiuto per verificare controlli su alcuni cittadini extracomunitari. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di corruzione. Il tema, anche in questo caso, è quello della moto e della interposizione fittizia dell'acquisto compiuto dal [OSCURATO:SOCIETA]; si evidenzia che il motore sarebbe stato intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. almeno un mese e mezzo prima rispetto allo scambio di sms tra questo e Basiricò ed in cui questi fece riferimento al veicolo. La tesi è che l'acquisto della moto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] non fosse strumentale alla successiva cessione del mezzo a Basiricò. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta l'omessa motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva, senza considerare lo stato di incensuratezza dell'indagato e l'assenza di elementi concreti dimostrativi del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Quanto al reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen., da cui si fa discendere il reato di corruzione, il giudizio di gravità indiziaria è stato formulato sul presupposto che gli accessi alle banche-dati, che avrebbero costituito l'atto contrario ai doveri d'ufficio compiuto dal pubblico agente, fossero stati compiuti "al di fuori delle prescrizioni formali che disciplinano l'uso dei poteri da parte dei pubblici ufficiali, non potendosi considerare conforme a regole di consultazione l'accesso eseguito su richiesta informale (telefonica) del privato" (così testualmente il Tribunale a pag. 6). Dunque non è in contestazione né che Basiricò potesse avere accesso al sistema, né che lo stesso esercitò il suo potere per finalità diverse da quelle per le quali la facoltà di accesso era a lui attribuita. L'abusività dell'accesso consisterebbe nella violazione delle prescrizioni formali cui l'accesso era subordinato; il tema dunque è quello delle modalità di accesso, cioè se Basiricò potesse accedere al sistema, per ragioni non sfunzionali, sulla base di sole richieste telefoniche. Sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico si realizza quando il soggetto violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema e che l'inosservanza dell'obbligo si specifica avendo riguardo alla violazione delle prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro (Sez. U., n. 4694 del 27/10/2011, Casani, Rv. 251269). Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio indicato, non avendo affatto chiarito quali fossero le condizioni di accesso al sistema e dunque se davvero quelle informazioni non potessero essere fornite anche solo telefonicamente a che ne avesse diritto . Considerazioni analoghe devono essere compiute anche per quel che concerne i controlli che Basiricò avrebbe effettuato sui soggetti extracomunitari, non essendo nemmeno chiaro se davvero questi fornì al [OSCURATO:SOCIETA] le informazioni richieste. 3. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen. Si tratta di un annullamento che riverbera i suoi effetti anche per quel che riguarda la qualificazione giuridica del connesso fatto corruttivo, del quale, per il resto, sussistono i gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale spiegato in maniera non manifestamente illogica come la dazione di quel motociclo fosse causalmente collegata all'attività del pubblico agente. Il Tribunale, in sede di rinvio, alla luce dei principi indicati accerterà se sussistano i gravi indizi di colpevolezza per il reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen. e, di conseguenza, verificherà, da una parte, se sia configurabile il contestato reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ovvero altro meno grave reato, e, dall'altra, se ed in che misura siano sussistenti esigenze cautelari. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia competente ai sens