CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 46213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza predibattinnentale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Focà, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex artt. 601, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali relative alla partecipazione dell'imputato al processo avendo la Corte di merito dichiarato la prescrizione de plano con sentenza predibattinnentale, senza consentire il contraddittorio in violazione del diritto di difesa. 2.2. Violazione di cui all'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 76, 79, e 95 d.P.R. 115/2002 per mancato esame della prevalenza della formula assolutoria nel merito, ignorando la mancanza dei presupposti costitutivi del reato contestato. Il ricorrente deduce che la contestata declaratoria de plano è stata assunta dalla Corte di appello senza adottare l'assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nonostante non risultasse alcuna condotta di resistenza in termini oggettivi e soggettivi, e ricorrendo solo a formule stereotipate. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1! ricorso è fondato. 2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di condanna del locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia a pubblico ufficiale commesso il 23 dicembre 2009, adottando un provvedimento in camera di consiglio non preceduto dal confronto tra le parti. Va premesso che questa Corte, a Sezioni unite, aveva affermato il principio che nel giudizio di appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen. in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con l'effettiva pienezza del contraddittorio. Ciononostante, si era ritenuto che il vizio di nullità, assoluta ed insanabile, della sentenza emessa nei termini indicati arretrasse di fronte alla pronuncia di estinzione del reato per prescrizione correttamente dichiarata sempre che non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). Su detto orientamento è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 111 del 5 aprile 2022 - precedente alla pronuncia impugnata - che, dopo avere analizzato il diritto vivente in materia, lo ha ritenuto in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Infatti, secondo la Consulta, il principio del giusto processo ex art. 111 Cost. non è bilanciabile con l'esigenza di ragionevole durata, sottesa all'operatività della disciplina dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., poiché sopprimendo un grado di giudizio limita sia l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito, sia la facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione. 3. In applicazione dei principi indicati, la sentenza impugnata, emessa all'esito della camera di consiglio senza l'intervento della difesa, deve essere annullata con rinvio per ulteriore corso, ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], anche per consentire al ricorrente l'esercizio dell'atto personalissimo di rinuncia alla prescrizione che gli restituisce la possibilità di vedere celebrato un processo di appello esteso al merito della res iudicanda. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione d