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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 38065/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con cui era stata respinta l'istanza volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, imposta in ordine al delitto tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art.416 bis 1 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che l'istanza presentata al giudice per le indagini preliminari si basava sulla mancanza di credibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], allegando copia dei biglietti aerei per un viaggio a Sofia nel periodo in cui sarebbe stato commesso il reato da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo Corvino, si accompagnava a Casilllo, e rilevando come Corvino non aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] che, come da dichiarazioni di Casillo e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], era invece presente ai fatti; inoltre, il difensore aveva rilevato che dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza risultava che la persona che accompagnava Casillo aveva un giubbino di colore rosso, e non una felpa di molteplici colori; che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza e il Tribunale aveva richiamato le motivazioni dello stesso, liquidando in maniera semplicistica le argomentazioni ed il lavoro di indagine svolto dalla difesa.

Il Tribunale, prosegue il difensore, aveva seguito apoditticamente un ragionamento per cui le dichiarazioni di Corvino erano la verità e quelle di [OSCURATO:PERSONA], per essere considerate veritiere, avrebbero dovuto allinearsi alle prime, omettendo di considerare che nelle seconde dichiarazioni rese al difensore [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di essere presente all'incontro del 27 febbraio 2019, riconoscendosi come il passeggero, identificando il cantiere ove si erano svolti i fatti e il giubbino rosso da lui indossato, ben diverso dalla felpa multicolore di cui aveva parlato Corvino che, essendo una persona giovane, ben difficilmente avrebbe potuto confondere un giubbino con una felpa; né poteva parlarsi di una difficoltà nel ricordo, avendo Corvino riferito i fatti dopo poche ore. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez.

U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001).

Nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari prima e il Tribunale poi hanno evidenziato, quanto al viaggio che avrebbe compiuto [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui si sono svolti i fatti, che era stata prodotto un riepilogo di prenotazione e che il nome di Gargiulo compariva solo in una schermata di cui non si sapeva la provenienza; quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha richiamato una precedente ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari applicativa della misura (non oggetto di ricorso in cassazione) nella quale si osservava come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul punto fossero generiche, rilevando che l'errore di Corvino sulla felpa o giubbino fosse relativo ad un elemento di contorno; va poi sottolineato che, anche se il Tribunale non ha preso in considerazione le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 2021, ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli.

Gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, c.p.p.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter disp. att.cod.proc.pen.

Così deciso il 06/10/2021 Il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con cui era stata respinta l'istanza volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, imposta in ordine al delitto tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art.416 bis 1 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che l'istanza presentata al giudice per le indagini preliminari si basava sulla mancanza di credibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], allegando copia dei biglietti aerei per un viaggio a Sofia nel periodo in cui sarebbe stato commesso il reato da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo Corvino, si accompagnava a Casilllo, e rilevando come Corvino non aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] che, come da dichiarazioni di Casillo e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], era invece presente ai fatti; inoltre, il difensore aveva rilevato che dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza risultava che la persona che accompagnava Casillo aveva un giubbino di colore rosso, e non una felpa di molteplici colori; che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza e il Tribunale aveva richiamato le motivazioni dello stesso, liquidando in maniera semplicistica le argomentazioni ed il lavoro di indagine svolto dalla difesa. Il Tribunale, prosegue il difensore, aveva seguito apoditticamente un ragionamento per cui le dichiarazioni di Corvino erano la verità e quelle di [OSCURATO:PERSONA], per essere considerate veritiere, avrebbero dovuto allinearsi alle prime, omettendo di considerare che nelle seconde dichiarazioni rese al difensore [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di essere presente all'incontro del 27 febbraio 2019, riconoscendosi come il passeggero, identificando il cantiere ove si erano svolti i fatti e il giubbino rosso da lui indossato, ben diverso dalla felpa multicolore di cui aveva parlato Corvino che, essendo una persona giovane, ben difficilmente avrebbe potuto confondere un giubbino con una felpa; né poteva parlarsi di una difficoltà nel ricordo, avendo Corvino riferito i fatti dopo poche ore. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). Nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari prima e il Tribunale poi hanno evidenziato, quanto al viaggio che avrebbe compiuto [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui si sono svolti i fatti, che era stata prodotto un riepilogo di prenotazione e che il nome di Gargiulo compariva solo in una schermata di cui non si sapeva la provenienza; quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha richiamato una precedente ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari applicativa della misura (non oggetto di ricorso in cassazione) nella quale si osservava come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul punto fossero generiche, rilevando che l'errore di Corvino sulla felpa o giubbino fosse relativo ad un elemento di contorno; va poi sottolineato che, anche se il Tribunale non ha preso in considerazione le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 2021, ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. Gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, c.p.p. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter disp. att.cod.proc.pen. Così deciso il 06/10/2021 Il consigliere e
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