CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21095/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 16 settembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 novembre 2020 dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tutti gli episodi di truffa dallo stesso commessi ad eccezione del fatto consumato in data 21 gennaio 2014 rideterminando la pena per tale episodio in mesi 6 di reclusione ed euro 51,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni della persona offesa smentite dalle altre emergenze istruttorie ed in particolare dalle dichiarazioni dei testi della difesa; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 640 cod.pen. quanto all'assenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa nella condotta dell'Aurino per assenza di artifici e raggiri; - violazione dell'art. 157 cod.pen. quanto alla mancata declaratoria di prescrizione anche per l'episodio del 21 gennaio 2014; - mancata valutazione di prova decisiva in ordine a tale episodio per avvenuto pagamento della tassa automobilistica; - violazione di legge quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena; -concessione del beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi reiterativi ovvero manifestamente infondati e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo, al secondo ed al quarto motivo deve essere ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito dalla convergenza delle dichiarazioni della persona offesa con gli accertamenti effettuati circa l'omesso pagamento delle tasse pur a seguito della percezione delle somme da parte dell'imputato. E tale condotta veniva correttamente ritenuta integrare la contestata fattispecie essendovi stato un nocumento patrimoniale a seguito di una falsa rappresentazione della realtà. 2.2 Quanto a tutti gli altri motivi si osserva che: - correttamente il giudice di merito calcolava il periodo di sospensione della prescrizione stante che la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv. 280564 - 01); - la negazione delle attenuanti generiche appare fondata su precise circostanze di fatto analiticamente esposte dalla corte di appello con valutazione non sindacabile nella presente sede di legittimità; - alcun motivo di appello sulla non menzione risulta formulato nel gravame avverso la decisione di primo grado. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 mag