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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39138/2025

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entenze (il ricorso per cassazione proposto dal condannato è stato dichiarato inammissibile da Sez.7, n. 46905 del 14/11/2024).

3.2. Il principio ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.).

È, quindi, indubbio che nel procedimento di esecuzione opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533).

Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale.

In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso a- tecnico, per rappresentare l’effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato.

Appare, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui è ammissibile la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione che si fondi su nuovi elementi, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta.

3.3. A ciò consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impug

entenze (il ricorso per cassazione proposto dal condannato è stato dichiarato inammissibile da Sez.7, n. 46905 del 14/11/2024). 3.2. Il principio ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.). È, quindi, indubbio che nel procedimento di esecuzione opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533). Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale. In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso a- tecnico, per rappresentare l’effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato. Appare, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui è ammissibile la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione che si fondi su nuovi elementi, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta. 3.3. A ciò consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impug
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