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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11619/2026

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lo Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Nardi e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.1244/2022 depositata il 01/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate propone, sulla base di un unico motivo,ricorso per la cassazione della gravata sentenza della CTR della Campanian.1244/2022, depositata in data 1/2/2022, che, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento per rettifica di rendita (da euro“0” ad euro “14.300,00”) a seguito di procedura “DOCFA” in base adichiarazione di variazione del 5/7/2018, in relazione ad un fabbricato sitoNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026in Aversa (CE), adibito a culto pubblico e censito in catasto in categoriaE/7 foglio 1, part. 5197 sub 1, del quale la “[OSCURATO:PERSONA] deiTestimoni di Geova” era proprietaria, ha rigettato l’appello propostodall’Ufficio nei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto chegli edifici adibiti al culto pubblico non sono produttivi di rendita, salvo chenel caso di locazione.2. [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova resiste concontroricorso, in forza del quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorsosotto plurimi profili, e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti dimerito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalleSezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass.,Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass.,6 settembre 2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n.26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove,soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un pregressoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.

Peraltro, nel casodi specie, come di seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizionon è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2.

Ciò posto, l’unico motivo proposto, la ricorrente si duole, in relazioneNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026all’art.360 1° comma n.3) c.p.c., della violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 3, 6 e 10 del R.D. 652/1939, convertito in legge n. 1249/1939,degli artt. 8 e 30 del D.P.R. 1142/1949, dell’art. 36 d.p.r. n. 917/1986,dell’ art. 1, comma 244, l.n. 190/2014 che ha recepito la circolare n.6/2012 dell’ex Agenzia del Territorio , nonché dell’art. 3 del D.M. 28/98e dell’art. 1 del D.M. 701/94.2.1 Il motivo è fondato, con la precisazione che appaiono prive di pregiole eccezioni di inammissibilità per ricorso formulate della partecontroricorrente per avere l’ufficio invocato una norma (art. 65 DPR1142/49) la cui violazione non era stata in precedenza dedotta ed inragione della formazione di un giudicato “per acquiescenza”.2.2 Sotto il primo profilo va osservato che l’Ufficio ha richiamato, ingenerale, nelle sue difese la normativa in tema di catasto riguardante gliedifici di culto, mentre in alcun modo può parlarsi un giudicato peracquiescenza avendo l’Agenzia delle entrate insistito, in sede di appello,sulla piena legittimità del proprio avviso.2.3 Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato con lasentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un benedi culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto correttauna rendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.2.4 Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:2.5 - con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3.

Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026formazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);2.6 - l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);2.7 - la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;2.8 - secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537).

Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito inNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026catasto.

In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;2.9 - ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.2.10 Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si èdiscostata la CTR – va in questa sede ribadito non apparendo, peraltro,decisive, in senso contrario, le considerazioni svolte dalla partecontroricorrente.2.11 Va osservato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] assume, insintesi, richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degliedifici di culto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi direddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se non sono oggettodi locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali.

Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobili nonespressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione in catastoed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del 1941 delNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ministero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma 244,n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.2.12 Secondo le norme citate, quindi, a dire della controricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuil’immobile sia oggetto di un contratto di locazione.

Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unafonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòderogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.2.13 Inoltre la controricorrente lamenta che sarebbe stata discriminataper effetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presentinel territorio.2.14 Giova ribadire che questa la Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto.

Ciò implica che l’attribuzione di unarendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributidiretti e locali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha unarendita catastale positiva.

Sulla distinzione ontologica tra rendita catastalee presupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellaNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026giurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo.

È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principigiurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diun immobile esente in immobile imponibile.

L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita.

Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide l’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.2.15 Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avvisodi questo Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dai primi giudici e sulla quale laCongregazione ha insistito sulla base delle considerazioni sopra formulate,dovendosi ribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamatase è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 deld.P.R. n. 917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, inragione della loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catastoin ragione della mancanza di produttività in assenza di locazione, taliesenzioni non implicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso diprocedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, inquesta diversa ipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamentecontemplate volte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti inNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026materia di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi di esenzionepreviste in relazione a particolari tipologie di beni.2.16 Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m.28/1998, con attribuzione di rendita.2.17 Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.2.18 Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.2.19 Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.2.20 Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.Numero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/20262.21 Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte controricorrente,relative alle modalità di determinazione della rendita catastale degliimmobili delle categorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loronatura e contenuti, ritenersi preminenti né configurare un mezzo perorientare l’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.2.22 Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessadetta istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.2.23 In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.2.24 Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata.

Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimaNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026materia: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.2.25 Sotto altro profilo deve rilevarsi che, come condivisibilmente dedottodall’Ufficio ricorrente, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigore dal 9 giugno1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs. 514/1948 cosìdispone: “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opificied in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n.1231 costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta perogni singola unità.

2. Egualmente si procede per la determinazione dellarendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili incategorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.2.26 L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “LeNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.2.27 Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.2.28 Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)2.29 Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione dellanormativa sovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] diritti dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea edart. 10 [OSCURATO:PERSONA] in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’ Ufficio.2.30 Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025relativa ad un giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] deiTestimoni di Geova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire inrilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte inmateria fiscale, che è, in linea generale, sottratta dalla nozione di diritticivili (cfr.

Corte EDU, Ferrazzini c Italia).2.31 Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, masenza spiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie.Invero se da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo lanormativa in esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo alNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026perseguimento di scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili didiscriminazione religiosa che non appaiono in discussione nel caso dispecie atteso che, nel presente giudizio, si tratta semplicemente di unavviso di rettifica del valore dichiarato rispetto ad ud edificio adibito alculto rientrante nella categoria E/7, questione di applicazione generale neiconfronti di tutti i potenziali contribuenti, e del tutto avulsa dalla religioneprofessata dell’ente interessato.3.

In conclusione, il ricorso va accolto e ribadito il seguente principio didiritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti alculto pubblico, l’immobile deve necessariamente essere censito secondo leregole generali sulla scorta delle norme catastali di riferimento ed attesoche i predetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catastosenza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani dinuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l.13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948,n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione della categoria edella rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllodell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione,seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensidell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».4.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata; nonoccorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con ilrigetto del ricorso originario della [OSCURATO:PERSONA] contribuente e laconferma dell’avviso di rettifica.5.

La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026oggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta il ricorso originario, compensando interamente tra le parti le spesedei gradi di merito e del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/3/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Nardi e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.1244/2022 depositata il 01/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate propone, sulla base di un unico motivo,ricorso per la cassazione della gravata sentenza della CTR della Campanian.1244/2022, depositata in data 1/2/2022, che, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento per rettifica di rendita (da euro“0” ad euro “14.300,00”) a seguito di procedura “DOCFA” in base adichiarazione di variazione del 5/7/2018, in relazione ad un fabbricato sitoNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026in Aversa (CE), adibito a culto pubblico e censito in catasto in categoriaE/7 foglio 1, part. 5197 sub 1, del quale la “[OSCURATO:PERSONA] deiTestimoni di Geova” era proprietaria, ha rigettato l’appello propostodall’Ufficio nei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto chegli edifici adibiti al culto pubblico non sono produttivi di rendita, salvo chenel caso di locazione.2. [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova resiste concontroricorso, in forza del quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorsosotto plurimi profili, e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti dimerito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalleSezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass.,Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass.,6 settembre 2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n.26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove,soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un pregressoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. Peraltro, nel casodi specie, come di seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizionon è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2. Ciò posto, l’unico motivo proposto, la ricorrente si duole, in relazioneNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026all’art.360 1° comma n.3) c.p.c., della violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 3, 6 e 10 del R.D. 652/1939, convertito in legge n. 1249/1939,degli artt. 8 e 30 del D.P.R. 1142/1949, dell’art. 36 d.p.r. n. 917/1986,dell’ art. 1, comma 244, l.n. 190/2014 che ha recepito la circolare n.6/2012 dell’ex Agenzia del Territorio , nonché dell’art. 3 del D.M. 28/98e dell’art. 1 del D.M. 701/94.2.1 Il motivo è fondato, con la precisazione che appaiono prive di pregiole eccezioni di inammissibilità per ricorso formulate della partecontroricorrente per avere l’ufficio invocato una norma (art. 65 DPR1142/49) la cui violazione non era stata in precedenza dedotta ed inragione della formazione di un giudicato “per acquiescenza”.2.2 Sotto il primo profilo va osservato che l’Ufficio ha richiamato, ingenerale, nelle sue difese la normativa in tema di catasto riguardante gliedifici di culto, mentre in alcun modo può parlarsi un giudicato peracquiescenza avendo l’Agenzia delle entrate insistito, in sede di appello,sulla piena legittimità del proprio avviso.2.3 Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato con lasentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un benedi culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto correttauna rendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.2.4 Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:2.5 - con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026formazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);2.6 - l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);2.7 - la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;2.8 - secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito inNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026catasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;2.9 - ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.2.10 Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si èdiscostata la CTR – va in questa sede ribadito non apparendo, peraltro,decisive, in senso contrario, le considerazioni svolte dalla partecontroricorrente.2.11 Va osservato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] assume, insintesi, richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degliedifici di culto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi direddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se non sono oggettodi locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali. Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobili nonespressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione in catastoed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del 1941 delNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ministero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma 244,n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.2.12 Secondo le norme citate, quindi, a dire della controricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuil’immobile sia oggetto di un contratto di locazione. Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unafonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòderogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.2.13 Inoltre la controricorrente lamenta che sarebbe stata discriminataper effetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presentinel territorio.2.14 Giova ribadire che questa la Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica che l’attribuzione di unarendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributidiretti e locali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha unarendita catastale positiva. Sulla distinzione ontologica tra rendita catastalee presupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellaNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026giurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo. È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principigiurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diun immobile esente in immobile imponibile. L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita. Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide l’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.2.15 Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avvisodi questo Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dai primi giudici e sulla quale laCongregazione ha insistito sulla base delle considerazioni sopra formulate,dovendosi ribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamatase è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 deld.P.R. n. 917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, inragione della loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catastoin ragione della mancanza di produttività in assenza di locazione, taliesenzioni non implicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso diprocedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, inquesta diversa ipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamentecontemplate volte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti inNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026materia di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi di esenzionepreviste in relazione a particolari tipologie di beni.2.16 Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m.28/1998, con attribuzione di rendita.2.17 Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.2.18 Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.2.19 Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.2.20 Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.Numero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/20262.21 Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte controricorrente,relative alle modalità di determinazione della rendita catastale degliimmobili delle categorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loronatura e contenuti, ritenersi preminenti né configurare un mezzo perorientare l’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.2.22 Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessadetta istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.2.23 In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.2.24 Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimaNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026materia: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.2.25 Sotto altro profilo deve rilevarsi che, come condivisibilmente dedottodall’Ufficio ricorrente, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigore dal 9 giugno1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs. 514/1948 cosìdispone: “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opificied in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n.1231 costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta perogni singola unità. 2. Egualmente si procede per la determinazione dellarendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili incategorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.2.26 L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “LeNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.2.27 Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.2.28 Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)2.29 Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione dellanormativa sovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] diritti dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea edart. 10 [OSCURATO:PERSONA] in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’ Ufficio.2.30 Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025relativa ad un giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] deiTestimoni di Geova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire inrilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte inmateria fiscale, che è, in linea generale, sottratta dalla nozione di diritticivili (cfr. Corte EDU, Ferrazzini c Italia).2.31 Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, masenza spiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie.Invero se da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo lanormativa in esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo alNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026perseguimento di scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili didiscriminazione religiosa che non appaiono in discussione nel caso dispecie atteso che, nel presente giudizio, si tratta semplicemente di unavviso di rettifica del valore dichiarato rispetto ad ud edificio adibito alculto rientrante nella categoria E/7, questione di applicazione generale neiconfronti di tutti i potenziali contribuenti, e del tutto avulsa dalla religioneprofessata dell’ente interessato.3. In conclusione, il ricorso va accolto e ribadito il seguente principio didiritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti alculto pubblico, l’immobile deve necessariamente essere censito secondo leregole generali sulla scorta delle norme catastali di riferimento ed attesoche i predetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catastosenza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani dinuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l.13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948,n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione della categoria edella rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllodell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione,seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensidell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».4. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata; nonoccorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con ilrigetto del ricorso originario della [OSCURATO:PERSONA] contribuente e laconferma dell’avviso di rettifica.5. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraNumero registro generale 19993/2022Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 11619/2026Data pubblicazione 28/04/2026oggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta il ricorso originario, compensando interamente tra le parti le spesedei gradi di merito e del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/3/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11619/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris