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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24958/2023

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12174/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cavour n.325, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], LILLO Enrico, BORIN Bruno, CASER Walter,tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliati in Roma, c.so Trieste, n. 10 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). - controricorrent i - avversola sentenza della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,n. 100 / 2019 , depositata il 23 agosto 20 19 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedevano al Tribunale di Bolzano che [OSCURATO:PERSONA] venisse dichiarata tenuta e condannata a pagare a ciascuno di loro la somma di euro 10.000,00, oltre accessori e spese.

Allegavano i ricorrenti che avevano sottoscritto un accordo in data 23 settembre 2013 con cui si erano impegnati a contribuire ognuno per la somma di euro 10.000,00 per la propaganda elettorale della lista [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e che l’accordo prevedeva il diritto dei candidati non eletti a ripetere il contributo dai candidati eletti; all’esito della votazioneElena Artioli era stata l’unica candidata della lista ad essere eletta, ma non aveva loro ripagato i contributi erogati.

Si costituiva resistendo ElenaArtioli.

Con sentenza del 31 maggio 2017 il Tribunale di Bolzano, in accoglimento delle domande proposte dagliattori, ad eccezione soltanto di quella di [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] pagare a ciascuno di loro la somma di euro 10.126,88 e le spese di lite.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti alla Corte d’Appello di Bolzano neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , AlexJanes; anche [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza, con separato appello, nei confronti della solaElena Artioli .

Le impugnazioni venivanoriunite.

Si costituivano resistendo tutte le parti appellate.Con sentenza n. 100/2019 del 23 agosto 2019 la Corte d’Appello di Bolzano rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed accoglieva quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed in riforma della sentenza impugnata accertava che [OSCURATO:PERSONA] era debitrice di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 10.126,88 ciascuno, oltre interessi legali, condannandola altresì alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

La ricorrenteed i resistenti hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione ovvero falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 342 cod. proc. civ., artt. 1418, n. 1, 1344 cod. civ. e art. 3L.P.

Bolzano n. 5/13 in materia di spese per la propaganda elettorale .

Lamenta che l’accordo stipulato in data 23 settembre 2013 aveva illegittimamente derogato ai limiti posti dalla normativa suindicata nell’accollare la spesa totale al solo candidato eletto, con conseguente elusione anche della normativa di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 - Disciplina dellecampagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica . 1.1 Il motivo, sostanzialmente riproduttivo del le censure già dedotte in appello, è infondato.

Correttamente la corte territoriale, come già il giudice di primo grado, ha ritenuto che il disposto ed il limite di cui al citato art. 3 non è applicabile al caso in esame, in cui l’importo di euro 50.000 era da investire nella propaganda elettorale di tutti i primi cinque candidati della lista e non solo a favore di un candidato, unica ipotesi a cui la citata norma applica il limite di spesa.

Inoltre, nel caso di specie,la premessa dell’accordo specifica che le risorse per le azioni elettorali vengono messe a disposizione anche dei primi cinque candidati della lista, e che sono anzitutto a disposizione della lista denominata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TeamAutonomie ; l’accordo si riferisce pertanto all’ipotesidelle spese elettorali sostenute dall’intera lista , che in quanto tale non rientra nelle previsioni di cui al citato art. 3.

Inconferente è infine il rinvio alla legge n. 515/1993, che fa riferimento alle elezioni politiche e non a quelle amministrative, che oltretutto nel caso di specie sono della Provincia autonoma di Bolzano, a statuto speciale.

2. Il secondo e terzo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono parimenti infondati.

Lamenta la ricorrente, al fine di contesta re che i resistenti abbiano effettivamente pagato i contributi di cui pretendono da lei la restituzione, che, con motivazione assente o apparente e con malgoverno delle risultanze probatorie, la corte territoriale abbia erroneamente ravvisato nel caso di specie l’esistenza di un atto solutorio eseguito da terzi idoneo ad estinguere i debiti contrattuali (p. 7 del ricorso),efficace ai sensi dell’art. 1180 cod. civ. 2.1 Con motivazione congrua ed analiticala corte di merito ha rileva to che [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] hanno prodotto copia di assegni bancari dell’esatto importo del contributo elettorale previsto a loro carico, mentreWalter Caser ha prodotto estratto del proprio conto corrente da cui si evince un bonifico sempre per il medesimo importo, pervenendo poi ad affermare in via dirimente, con ratio decidendi non censurata dalla odierna ricorrente e tale da sorreggere autonomamente l’intera motivazione , c he l’accordo sottoscritto dalle parti oggi contendenti non specifichi in alcun modo né le modalità di versamento delle contribuzioni né il destinatario delle stesse (v. p. 16 della sentenza impugnata; sulla necessità che il motivo di impugnazione colga precisamente la ratio decidendidella sentenza impugnata, v. exmultis Cass., 28/05/2020, n. 9996).

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.4.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12174/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cavour n.325, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], LILLO Enrico, BORIN Bruno, CASER Walter,tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliati in Roma, c.so Trieste, n. 10 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). - controricorrent i - avversola sentenza della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,n. 100 / 2019 , depositata il 23 agosto 20 19 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedevano al Tribunale di Bolzano che [OSCURATO:PERSONA] venisse dichiarata tenuta e condannata a pagare a ciascuno di loro la somma di euro 10.000,00, oltre accessori e spese. Allegavano i ricorrenti che avevano sottoscritto un accordo in data 23 settembre 2013 con cui si erano impegnati a contribuire ognuno per la somma di euro 10.000,00 per la propaganda elettorale della lista [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e che l’accordo prevedeva il diritto dei candidati non eletti a ripetere il contributo dai candidati eletti; all’esito della votazioneElena Artioli era stata l’unica candidata della lista ad essere eletta, ma non aveva loro ripagato i contributi erogati. Si costituiva resistendo ElenaArtioli. Con sentenza del 31 maggio 2017 il Tribunale di Bolzano, in accoglimento delle domande proposte dagliattori, ad eccezione soltanto di quella di [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] pagare a ciascuno di loro la somma di euro 10.126,88 e le spese di lite. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti alla Corte d’Appello di Bolzano neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , AlexJanes; anche [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza, con separato appello, nei confronti della solaElena Artioli . Le impugnazioni venivanoriunite. Si costituivano resistendo tutte le parti appellate.Con sentenza n. 100/2019 del 23 agosto 2019 la Corte d’Appello di Bolzano rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed accoglieva quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed in riforma della sentenza impugnata accertava che [OSCURATO:PERSONA] era debitrice di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 10.126,88 ciascuno, oltre interessi legali, condannandola altresì alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La ricorrenteed i resistenti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione ovvero falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 342 cod. proc. civ., artt. 1418, n. 1, 1344 cod. civ. e art. 3L.P. Bolzano n. 5/13 in materia di spese per la propaganda elettorale . Lamenta che l’accordo stipulato in data 23 settembre 2013 aveva illegittimamente derogato ai limiti posti dalla normativa suindicata nell’accollare la spesa totale al solo candidato eletto, con conseguente elusione anche della normativa di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 - Disciplina dellecampagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica . 1.1 Il motivo, sostanzialmente riproduttivo del le censure già dedotte in appello, è infondato. Correttamente la corte territoriale, come già il giudice di primo grado, ha ritenuto che il disposto ed il limite di cui al citato art. 3 non è applicabile al caso in esame, in cui l’importo di euro 50.000 era da investire nella propaganda elettorale di tutti i primi cinque candidati della lista e non solo a favore di un candidato, unica ipotesi a cui la citata norma applica il limite di spesa. Inoltre, nel caso di specie,la premessa dell’accordo specifica che le risorse per le azioni elettorali vengono messe a disposizione anche dei primi cinque candidati della lista, e che sono anzitutto a disposizione della lista denominata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TeamAutonomie ; l’accordo si riferisce pertanto all’ipotesidelle spese elettorali sostenute dall’intera lista , che in quanto tale non rientra nelle previsioni di cui al citato art. 3. Inconferente è infine il rinvio alla legge n. 515/1993, che fa riferimento alle elezioni politiche e non a quelle amministrative, che oltretutto nel caso di specie sono della Provincia autonoma di Bolzano, a statuto speciale. 2. Il secondo e terzo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono parimenti infondati. Lamenta la ricorrente, al fine di contesta re che i resistenti abbiano effettivamente pagato i contributi di cui pretendono da lei la restituzione, che, con motivazione assente o apparente e con malgoverno delle risultanze probatorie, la corte territoriale abbia erroneamente ravvisato nel caso di specie l’esistenza di un atto solutorio eseguito da terzi idoneo ad estinguere i debiti contrattuali (p. 7 del ricorso),efficace ai sensi dell’art. 1180 cod. civ. 2.1 Con motivazione congrua ed analiticala corte di merito ha rileva to che [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] hanno prodotto copia di assegni bancari dell’esatto importo del contributo elettorale previsto a loro carico, mentreWalter Caser ha prodotto estratto del proprio conto corrente da cui si evince un bonifico sempre per il medesimo importo, pervenendo poi ad affermare in via dirimente, con ratio decidendi non censurata dalla odierna ricorrente e tale da sorreggere autonomamente l’intera motivazione , c he l’accordo sottoscritto dalle parti oggi contendenti non specifichi in alcun modo né le modalità di versamento delle contribuzioni né il destinatario delle stesse (v. p. 16 della sentenza impugnata; sulla necessità che il motivo di impugnazione colga precisamente la ratio decidendidella sentenza impugnata, v. exmultis Cass., 28/05/2020, n. 9996). 3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.4. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella ca
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