CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari, che ha indicato recapito PEC, con studio alla via Peucetia n. 28 in Bari; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 99 in Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1479, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 29.7.2020; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Ici - Avviso di accertamento -Stima del valore di terreno ‘fabbricabile’ - Ricorso all’equità sostitutiva - Non consentito -Conseguenze. 1. Il Comune di Grottaglie (TA) notificava, in data 20.11.2009, a [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento n° PR.21749/04, con il quale procedeva a recuperodi maggiore ICI per l’anno 2004, per un valore dichiarato di Euro 885,00 (controric., p. 2). 2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto denunciando la natura di terreno agricolo e non edificabile del suolo oggetto di causa, nonché la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, in conseguenza del difetto della sottoscrizione, etc., tutte critiche disattese dalla CTP, che però, confortata anche dall’adesione dell’Ente impositore alla prospettazione offerta in merito dalla contribuente, riduceva l’area edificabile accertata alle dimensioni di mq. 8700. 3. La contribuente impugnava la decisione parzialmente sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, insistendo sulla presenza in atti di nutrita documentazione utile per la migliore stima del reale valore del terreno oggetto di causa. La CTR deliberava “in via equitativa e in virtù del principio del bilanciamento delle contrapposte richieste”, determinando “la base imponibile nella misura del 40% del valore dell’area fabbricabile accertato originariamente” (sent. CTR, p. 4). 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Grottaglie, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente, la quale propone pure ricorso incidentale affidandosi a tre motivi. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente territoriale contesta la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR “rideterminato il valore dell’area edificabile del contribuente, nonostante esso non fosse oggetto di gravame” (ric., p. 5). 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il Comune censura la “nullità della sentenza” impugnata, per essere la CTR incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma quinto, del D.Lgs. n. 504 del 1992, per avere la CTR individuato il valore venale del terreno trascurando del tutto “i prezzi medi di mercato di aree aventi analoghe caratteristiche, emersi nel corso del giudizio” (ric., p. 8). 3. Mediante il terzo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente territoriale contesta la nullità dell’impugnata sentenza pronunciata dalla CTR, per aver rideterminato il valore dell’area in base a criteri equitativi, e non in applicazione dei parametri normativi dettati all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992 (istitutivo dell’Ici). 4. Con il primo strumento di impugnazione incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, della legge n. 212 del 2000, dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006 e degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto soddisfatto dal Comune l’onere motivazionale dell’atto impositivo. 5. Mediante il secondo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] censura la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in cui è incorsa la CTR quale effetto della omessa pronuncia circa la contestazione ritualmente proposta dalla contribuente, e relativa alla sostituzione della causa petendi della pretesa fiscale da parte dell’Amministrazione comunale. 6. Con il terzo mezzo di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la controricorrente critica la violazione degli artt. 2727 e 2729, primo comma, cod. civ., per avere la CTR rideterminato il valore venale del terreno sulla base di un valore di partenza meramente presunto dal Comune, senza tener conto delle allegazioni documentali offerte dalla contribuente. 7. Con il primo motivo di ricorso l’impugnante Comune contesta, invocando la violazione di legge, che la CTR ha infranto il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché la contribuente aveva sostenuto che il proprio terreno avrebbe dovuto essere qualificato come un suolo agricolo, tesi respinta dal giudice dell’appello, ma non aveva contestato il valore venale del terreno così come calcolato dall’Ente locale, in considerazione della natura fabbricabile dell’area in base al piano regolatore generale, e la CTR ha invece ritenuto di poter ridurre detto valore venale. Occorre in proposito premettere che la contribuente aveva specificamente contestato di non essere affatto debitrice dell’Ici, nella misura richiesta dal Comune, perché il suo terreno aveva natura agricola. Avendo la CTR ritenuto, accogliendo le tesi del Comune, che la superficie in questione risultava edificabile, questo non eludeva la contestazione della contribuente in ordine al valore dell’area ed all’importo dell’imposta conseguenzialmente dovuta, elementi che il giudice dell’appello era tenuto a valutare. 7.1. Non solo. Emerge dalla lettura della sentenza della CTR che “l’appellato Comune di Grottaglie … chiede la conferma in via principale della sentenza di prime cure e in via subordinata nell’ipotesi in cui venga rideterminato il valore dell’area fabbricabile, comunque l’imposta che questa Commissione riterrà dovuta con sanzioni e interessi …” (sent. CTR, p. 2, evidenza aggiunta). Pertanto, il Comune non ha ragione di proporre la doglianza in esame, anche perché la questione controversa è stata coltivata dallo stesso Ente territoriale nel corso del processo. Il primo motivo di ricorso risulta quindi infondato. 8. Mediante il secondo mezzo di impugnazione il Comune critica la nullità della sentenza impugnata, e comunque la violazione di legge, in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello per non aver applicato i criteri legali di determinazione del valore venale del terreno, operando piuttosto una valutazione equitativa. Sostanzialemente analoghe censure sono proposte con il terzo strumento d’impugnazione, ed i due motivi di ricorso, che risultano tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva. Invero, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), per determinare la base imponibile, ai sensi della normativa vigente, la misura del valore venale del suolo deve essere ricavata dai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, che hanno riguardo, per le aree fabbricabili, alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche rilevati sul mercato. 8.1. In materia, questa Corte regolatrice intende assicurare continuità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazionedella base imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992, che hanno riguardo, per le aree fabbricabili, alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche … la valutazione del Giudice di prime cure, che aveva ridotto "equitativamente" - nella misura del 20% - il valore imponibile del terreno, è stata correttamente reputata illegittima dalla CTR in quanto si tratta di decisione che deve essere frutto di un giudizio estimativo, che nonè riconducibile alla cd. equità sostitutiva, consentita nei soli casi previsti dalla legge, che attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo”, Cass. sez. V, 6.2.2018, n. 4952 (evidenza aggiunta). 8.2. Il giudice della CTR ha correttamente respinto le censure mosse dalla contribuente, applicando i principi enunciati da questa Corte in materia di assoggettabilità ad ICI dei terreni “di fatto” non fabbricabili, ma tuttavia utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (cfr. Cass. sez. V, 21.9.2016, n. 23814; conforme Cass. sez. VI-V, 6.7.2018, n. 17764). Il giudice dell’appello erra, però, liddove non applica i criteri di calcolo del valore di cui all’art. 5, quinto comma, D.Lgs. n. 504 del 1992, a seguito di tale accertamento di edificabilità, nonostante risulti – anche dalla lettura della sentenza - che la CTR fosse in possesso di una pluralità di documenti: atto notarile di trasferimento di terreno limitrofo, relazione dell’Ufficio tecnico comunale, sentenze TAR, potenzialmente utilizzabili per effettuare detto calcolo. La CTR ha ritenuto, piuttosto, di poter pervenire ad una stima del valore sostanzialmente equitativa e non ancorata ai parametri legali, ed ha affermato che pur essendo “impossibile quantificare esattamente il valore venale di un’area fabbricabile (vicina a quella di mercato), tuttavia nella fattispecie ne poteva dedurre ugualmente la quantificazione del valore di mercato in base a due criteri e cioè quello della permuta e quello della compravendita” (sent. CTR, p. 3). Tanto premesso la Ctr non valorizza gli elementi di stima del valore di cui pure dispone ma, anche in considerazione della proposta di conciliazione mediante la quale l’Ente territoriale aveva offerto alla contribuente una riduzione al 40% dell’originaria pretesa, con riferimento al valore del terreno, ritiene di poter “decidere e … determinare in via equitativa e in virtù del principio del bilanciamento delle contrapposte richieste … la base imponibile nella misura del 40% del valore dell’area fabbricabile accertato originariamente” (sent. CTR, p. 4), senza peraltro chiarire perché abbia ritenuto di discostarsi dai criteri legali di valutazione. Pertanto, il secondo ed il terzo motivo di impugnazione proposti dal Comune risultano fondati e devono essere accolti, cassandosi con rinvio la decisione impugnata. 9. I primi due motivi di ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione. Mediante gli stessi la contribuente censura la sentenza pronunciata dalla CTR, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, in quanto il giudice dell’appello ha ritenuto sufficientemente motivato l’atto impositivo emesso dal Comune di Grottaglie, nonostante il contenuto motivazionale fosse rappresentato essenzialmente da una serie di rinvii per relationem a delibere comunali, ed inoltre lamenta il mutamento della causa petendi operato dal Comune in corso di causa, anche mediante nuove produzioni documentali in sede di appello. 9.1. Le censure proposte dalla contribuente devono essere disattese. In primo luogo, come esattamente ritenuto dalla CTR, le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento - come d’altronde anche riconosciuto e affermato dalla stessa contribuente -ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (cfr. Cass. nn. 14723/2020, 2254/2016, 13105/2012). 9.2. In secondo luogo, oggetto del contendere tra le parti è sempre stato il valore venale del terreno (acquisito che si tratta di area edificabile, sia in base al vecchio che al nuovo P.R.G.). Pertanto non importa mutamento della domanda, da parte del Comune, la produzione di documentazione a supporto della propria quantificazione del valore, non avendo del resto la contribuente indicato le ragioni in conseguenza delle quali dettaproduzione non sarebbe risultata ammissibile. I primi due motivi di ricorso incidentale devono pertanto essere respinti. 10. Mediante il terzo motivo di ricorso incidentale, la contribuente critica la decisione assunta dalla CTR per aver rideterminato il valore venale del terreno sulla base di un valore di partenza meramente presunto dal Comune, senza tener conto delle allegazioni documentali offerte dalla contribuente. Anche se introdotto attraverso una diversa prospettiva, lo strumento di impugnazione della ricorrente incidentale ripropone la questione della mancata applicazione dei criteri legali di stima del valore del terreno da parte del giudice dell’appello, che si è valutata esaminando l’appello principale proposto dal Comune. Il terzo strumento diimpugnazione incidentale introdotto dalla contribuente risulta pertanto fondato, per le stesse ragioni esposte esaminando il secondo ed il terzo motivo di ricorso introdotti dall’Ente territoriale. 11. Devono pertanto accogliersi il secondo ed il terzo motivo di impugnazione proposti dal Comune di Grottaglie, ed il terzo introdotto dalla contribuente, ricorrente incidentale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che procederà a nuovo giudizio, e provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità. La decisione risulta coerente con quella assunta con il giudizio definito da Cass. sez. VI-V, 16.2.2023, n. 4939, processo pendente tra le stesse parti in cui sono state dibattute analoghe questioni. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il secondo ed il terzo motivo di impugnazione proposti dal Comune di Grottaglie, rigettato il primo, ed accoglie pure il terzo motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettati il primo ed il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla C