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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2022

Cassazione n. 45811/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 216 e 223 L.F. in danno della fallita '[OSCURATO:PERSONA].', quanto alla sola durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando un solo motivo; - che, con memoria in data 24 ottobre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi aggiunti; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo proposto con il ricorso principale, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata sul tema dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (cfr., al riguardo, pag. 2 della sentenza impugnata, laddove si evoca la non indifferente gravità del fatto, commesso attraverso più condotte distrattive), tutti i rilievi al riguardo formulati non sono consentiti in questa sede; - che dei motivi aggiunti, il primo (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]), il secondo (violazione dell'art. 219, comma 3, L.F. e vizio di motivazione) e il terzo (violazione dell'art. 219, comma 2, n. 1 L.F e vizio di motivazione), sono inammissibili perché deducono questioni non dedotte con il ricorso principale: infatti, per diritto vivente, i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259); il quarto motivo aggiunto (in tema di bilanciamento dell'aggravante ritenuta con le riconosciute attenuanti generiche) è, invece, inammissibile per le stesse ragioni per le quali lo è il motivo del ricorso principale; - rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 216 e 223 L.F. in danno della fallita '[OSCURATO:PERSONA].', quanto alla sola durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando un solo motivo; - che, con memoria in data 24 ottobre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi aggiunti; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo proposto con il ricorso principale, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata sul tema dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (cfr., al riguardo, pag. 2 della sentenza impugnata, laddove si evoca la non indifferente gravità del fatto, commesso attraverso più condotte distrattive), tutti i rilievi al riguardo formulati non sono consentiti in questa sede; - che dei motivi aggiunti, il primo (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]), il secondo (violazione dell'art. 219, comma 3, L.F. e vizio di motivazione) e il terzo (violazione dell'art. 219, comma 2, n. 1 L.F e vizio di motivazione), sono inammissibili perché deducono questioni non dedotte con il ricorso principale: infatti, per diritto vivente, i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259); il quarto motivo aggiunto (in tema di bilanciamento dell'aggravante ritenuta con le riconosciute attenuanti generiche) è, invece, inammissibile per le stesse ragioni per le quali lo è il motivo del ricorso principale; - rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am
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