Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09703/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1934 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 dicembre 2014, il Tribunale dì Taranto ha condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione, avendo ritenuto il predetto responsabile dei reati di tentata truffa aggravata (capo A della rubrica) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti limitatamente alle annualità 2006, 2007 e 2008 (capo B dell'imputazione).

Con sentenza del 21 marzo 2016, la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha dichiarato l'estinzione del reato di cui al capo A) della rubrica, rideterminando la pena per le residue condotte in anni uno e mesi sette mesi di reclusione.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza, ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte d'appello di Lecce con riferimento alle annualità 2006 e 2007 per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione e rinviato ad altra Sezione della medesima Corte per la rideterminazione della pena con riferimento alla sola annualità 2008.

Con sentenza del 25.11.2019, la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] in quella di anni uno di reclusione.

2. La difesa propone ricorso per cassazione, lamentando carenza di motivazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.

Igs. 74/2000, nel testo vigente prima dell'abrogazione intervenuta nell'anno 2011, ove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Nel caso che occupa, lamenta la difesa, l'ammontare degli elementi passivi fittizi contestati all'imputato per i'anno 2008 ammontava alla modesta somma di euro 11.830,88. la Corte territoriale ha comminato una pena doppia rispetto al minimo edittale senza fornire alcuna motivazione sul punto.

3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.I. 137/2020, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di doglianza è infondato, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. Occorre premettere quanto segue.Il primo comma dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 punisce da un anno e sei mesi a 6 anni di reclusione la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

In caso di elementi passivi fittizi inferiori ad euro 154.937,07, all'epoca dei fatti, era prevista una pena da sei mesi a due anni di reclusione.

Invero, il terzo comma dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 così stabiliva:"Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni".

Il comma citato è stato poi abrogato dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

I. 14 settembre 2011, n. 148.

L'ammontare degli elementi fittizi passivi risultanti dalla contestazione elevata a carico dell'imputato, relativamente all'anno 2008, è pari ad euro 11.830,88.

Pertanto, come sostenuto dalla difesa, la fattispecie in esame rientra nella previsione di cui all'abrogato comma 3 dell'articolo citato.

3. Ebbene, la Corte di appello, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, nel rideterminare la sanzione da infliggere, hai irrogato una pena che non supera il valore medio edittale.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio dell'adeguatezza (ex multis, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283).

Si è pure precisato che il parametro valutativo può essere desunto dal complesso argomentativo della sentenza (così, ex multis, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rv. 267949 - 01).

Nel caso in esame, sebbene la Corte di appello non ne abbia fatto esplicito riferimento, si comprende dal complesso argomentativo che abbia ritenuto congrua la pena irrogata.

4. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 9 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensore oggi, 2 2 HAR. 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1934 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 dicembre 2014, il Tribunale dì Taranto ha condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione, avendo ritenuto il predetto responsabile dei reati di tentata truffa aggravata (capo A della rubrica) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti limitatamente alle annualità 2006, 2007 e 2008 (capo B dell'imputazione). Con sentenza del 21 marzo 2016, la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha dichiarato l'estinzione del reato di cui al capo A) della rubrica, rideterminando la pena per le residue condotte in anni uno e mesi sette mesi di reclusione. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte d'appello di Lecce con riferimento alle annualità 2006 e 2007 per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione e rinviato ad altra Sezione della medesima Corte per la rideterminazione della pena con riferimento alla sola annualità 2008. Con sentenza del 25.11.2019, la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] in quella di anni uno di reclusione. 2. La difesa propone ricorso per cassazione, lamentando carenza di motivazione. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, d. Igs. 74/2000, nel testo vigente prima dell'abrogazione intervenuta nell'anno 2011, ove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. Nel caso che occupa, lamenta la difesa, l'ammontare degli elementi passivi fittizi contestati all'imputato per i'anno 2008 ammontava alla modesta somma di euro 11.830,88. la Corte territoriale ha comminato una pena doppia rispetto al minimo edittale senza fornire alcuna motivazione sul punto. 3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.I. 137/2020, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di doglianza è infondato, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. Occorre premettere quanto segue.Il primo comma dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 punisce da un anno e sei mesi a 6 anni di reclusione la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. In caso di elementi passivi fittizi inferiori ad euro 154.937,07, all'epoca dei fatti, era prevista una pena da sei mesi a due anni di reclusione. Invero, il terzo comma dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 così stabiliva:"Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni". Il comma citato è stato poi abrogato dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla I. 14 settembre 2011, n. 148. L'ammontare degli elementi fittizi passivi risultanti dalla contestazione elevata a carico dell'imputato, relativamente all'anno 2008, è pari ad euro 11.830,88. Pertanto, come sostenuto dalla difesa, la fattispecie in esame rientra nella previsione di cui all'abrogato comma 3 dell'articolo citato. 3. Ebbene, la Corte di appello, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, nel rideterminare la sanzione da infliggere, hai irrogato una pena che non supera il valore medio edittale. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio dell'adeguatezza (ex multis, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283). Si è pure precisato che il parametro valutativo può essere desunto dal complesso argomentativo della sentenza (così, ex multis, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rv. 267949 - 01). Nel caso in esame, sebbene la Corte di appello non ne abbia fatto esplicito riferimento, si comprende dal complesso argomentativo che abbia ritenuto congrua la pena irrogata. 4. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 9 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensore oggi, 2 2 HAR. 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09703/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris