CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 24492/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1476/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (già L’Oasi di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come in atti -controricorrenti- avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 310/2/2020 depositata il 26/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Teramo, aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società L’Oasi di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (ora [OSCURATO:PERSONA]) e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di gestione di stabilimenti balneari, per Iva, Irap e Ires (e Irpef per i soci) per l’anno 2012. La CTR riteneva non ammissibile l’accertamento induttivo posto che la società si era adeguata alle risultanze dello studio di settore; rilevava, inoltre, l’inidoneità degli elementi posti a fondamento della ripresa, non fondata su dati di inequivocabile valore interpretativo e sufficientemente certi. I contribuentiresistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.sotto un duplice profilo: a) per omessa pronuncia sull’eccezione di ultrapetizione da parte della CTP che avevadeciso in base ad eccezione - non accertabilità del periodo d’imposta nell’ipotesi di adeguamento allo studio di settore - non sollevata dalla parte in primo grado; b) per aver omesso di pronunziarsi sulla questione pregiudiziale, sollevata in primo grado e riproposta in appello, concernente l’inammissibilità del deposito dei ricorsi dei soci. 2. Il motivo è inammissibile. Va infatti rilevato che «l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, dovendosi escludere che l'omesso esame di un'eccezione processuale possa dare luogo a pronuncia implicita, idonea al giudicato, venendo in rilievo la diversa questione della riproposizione dell'eccezione in appello» (v. Cass. n. 6174 del 14/03/2018; Cass. n. 321 del 12/01/2016, che altresì precisa che in tale evenienza si «può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte»; v. da ultimo Cass. n. 26913 del 16/10/2024). A ciò va comunque aggiunto, quanto al profilo sub a), che la doglianza nel merito è infondata posto che, come dedotto in controricorso, la circostanza risultava sia dall’originario ricorso sia dallo stesso avviso di accertamento e, quanto al profilo sub b), la questione è inammissibile anche per carenza d’interessetrattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario ed attesa l’esplicita indicazione della CTR quanto alla posizione dei soci (“sugli stessi esplichi effetti sostanziali quella definitivamente accertata in capo alla società”). 3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 10, l. n. 146 del 1998, 2 d.P.R. n. 195 del 1999 e 10, comma 10, d.l. n. 201 del 2011 per aver la CTR ritenuto che l’adeguamento allo studio di settore fosse preclusivo all’emissione di un accertamento presuntivo, trattandosi di conseguenza relativa solo all’accertamento mediante studi di settore, comunque escluse le annualità dal 2012,e non, come effettuato nella specie, mediante accertamento analitico-induttivo. 4. Il motivo è inammissibile, non confrontandosi la doglianza con la ratiodella decisione impugnata. La CTR, infatti, se, da un lato, ha ritenuto che l’accertamento non potesse essere rivolto nei confronti del contribuente per “l’operato adeguamento al dato statistico/presuntivo dello studio di settore”, con una impropria estensione della preclusione già prevista dalla disciplina degli studi di settore, tuttavia ha anche escluso che l’accertamento – analitico o induttivo – potesse giustificare la pretesa posto che non si “fonda su dati di inequivocabile valore interpretativo e/o su dati indubbiamente certi (vedi, ad esempio, la ritenuta esistenza di un ristorante, invece non attivo nell’anno di imposta, come anche il numero delle palme e degli ombrelloni considerati come destinati ai servizi spiaggia, ma in effetti non nella loro totalità)”, sicché “non può con la necessaria presunzione di corrispondenza alla realtà supportare e sostenere l’oppostapretesa tributaria ”. In altri termini, la CTR, con autonoma ratio decidendi, ha anche escluso, operando uno specifico accertamento in fatto, che l’avviso fosse sorretto da elementi idonei e da circostanze gravi precise e concordanti, tali da giustificare la ripresa, ratio questa in alcun modo censurata con il ricorso. 5. il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dei controricorrenti, che liquida in complessive € 5.800,00, oltre € 200,00 p