CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31061/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Torino ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Torino, che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., per difetto della condizione di procedibilità, derivante dalla tardiva presentazione della querela; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce l'incompetenza per materia del giudice di pace, sostenendo che dal fatto storico sarebbe desumibile la gravità della minaccia e la conseguente competenza per materia del Tribunale - è inammissibile, atteso che «la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica» (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242); che, peraltro, l'eventuale contestazione dell'aggravante, desumibile dal fatto storico, è correlata a un potere esclusivo del pubblico ministero; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm