CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, disponendo la restituzione agli imputati della somma in sequestro, la sentenza del Tribunale di Torino del 16 settembre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e per il [OSCURATO:PERSONA] anche alla recidiva, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che denunziano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato loro ascritto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da illogicità, hanno espressamente affermato come non sia credibile che gli imputati non si fossero avveduti dell'allaccio abusivo, data l'evidente presenza dei fili di collegamento, né che essi non si fossero preoccupati di chiedere quali fossero le spese delle utenze dell'abitazione né, ancora, che fossero così ingenui da non comprendere la reale finalità dei cavi collegati o che, almeno, non ne avessero chiesto il motivo (si veda pagina 3 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è anch'esso inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha affermato che la caratteristica dell'irrisorietà, necessaria per poter riconoscere l'invocata attenuante, non può essere attribuita ad un consumo di energia elettrica abusivamente utilizzata per ogni esigenza di casa, ancorché per soli tre mesi (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo dei ricorsi, con cui i ricorrenti denunziano la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e in ordine alla rideterminazione della pena, oltre ad essere reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che, infatti, ha osservato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] vanta un certificato penale di ben dieci condanne quasi tutte per reati in materia di stupefacenti ma anche per false dichiarazioni sull'identità e violazione di norme sull'immigrazione e che, pertanto, il presente reato rappresenta la pervicacia dell'imputato nell'indifferenza ad ogni norma e regola, e quanto al trattamento sanzionatorio, ha affermato che il caso di specie è distante dall'invocato stato di necessità e nessun elemento può essere valutato ai fini di una modifica del bilanciamento delle generiche in maniera più favorevole; la sospensione della pena, nel caso di specie, a causa dell'entità della pena inflitta, non è concedibile; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del