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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 20076/2023

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sto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48E08 A345F), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tibullo n. 19; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41M18 D567O), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68M56 F704R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40R71 M017A), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.02497/18 U.P. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via della Scrofa n. 57; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1077/2017, pubblicata il 14 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (per delega), nell’interesse del ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA] (per delega), nell’interesse dei controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 23/2011, il Tribunale di Teramo – Sezione distaccata di Giulianova rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del contratto definitivo di compravendita immobiliare di bene in comunione formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA]; riteneva, invece, fondata l’eccezione di inadempimento proposta da questi ultimi, non avendo l’attore né allegato né provato di aver adempiuto, entro il termine previsto per la stipula del contratto definitivo, agli obblighi assunti con la scrittura privata del 23 dicembre 1995, ed, in particolare, all’obbligazione di mettere a disposizione dei convenuti le somme necessarie per estinguere il mutuo a favore di Monte dei Paschi di Siena (obbligo di estinzione previsto al punto F della menzionata scrittura).

Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare basata sul ravvisato inadempimento, condannando l’attore al pagamento della somma di euro 8.700,00, respingendo, nel contempo, la domanda di restituzione della somma di euro 38.734,26 versata dai convenuti Virdichizzi ad estinzione del mutuo concesso dal citato istituto di credito.

Con la stessa sentenza, il Tribunale adito condannava sempre l’attore a pagare ai Virdichizzi l’ulteriore importo di euro 2.000,00, a titolo di risarcimento danni per il discredito subito per la pubblicazione, mediante affissione, degli atti esecutivi.

2. Decidendo sul gravame interposto dal Cherubini e nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima proponeva anche appello incidentale, la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1077/2017, rigettava entrambi gli appelli.

La Corte abruzzese – esaminando proritariamente il gravame principale - rilevava, innanzitutto, che l’azione promossa dal Cherubini non avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta.

Quindi, riqualificando il contratto posto a fondamento dell’azione come contratto definitivo (stante il tenore della relativa scrittura privata con la quale i Virdichizzi avevano dichiarato di retrocedere l’immobile), la Corte di appello rilevava la correttezza della statuizionedel primo giudice circa l’inadempimento rispetto a quanto previsto al punto “F” dello stesso contratto, che aveva costituito il presupposto per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione avanzata dagli appellati.

Inoltre, sulla base delle vicende fattuali succedutesi, si sarebbe dovuto presumere, in difetto di diversa pattuizione, che le parti avevano inteso riaccollare al Cherubini l’intero debito.

La Corte di appello di L’Aquila rilevava anche l’infondatezza del gravame incidentale proposto dall’Ornaghi, ravvisando la correttezza della pronuncia di prime cure che aveva basato la disposta parziale compensazione delle spese giudiziali “in ragione della natura della decisione”, respingendo, altresì, per difetto di prova, la domanda di condanna di cui all’art. 96 c.p.c.

3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con un congiunto controricorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.

Entrambi i difensori delle parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 1470 e ss. c.c., nonché dell’art. 2652, comma 1, n. 3, c.c., e –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, relativamente alla circostanza che le obbligazioni di accollo e di estinzione risultanti dalla scrittura privata rappresentante il contratto preliminare non potevano inficiare la comune volontà di vendita del bene dietro il prezzo pattuito e regolarmente incassato dai venditori.

2. Con la seconda censura, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. –la violazione degli artt. 1256 e 1273 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, riferito all’impossibilità di eseguire l’accollo con conseguente vizio della scrittura privata per impossibilità della condizione eseguita.

3. Con la terza doglianza, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.– la violazione e falsa applicazione degli artt. 1359 e 1456 c.c., nonché la nullità della sentenza e del procedimento per vizio di ultrapetizione.

In particolare, il Cherubini ritiene erronea l’impugnata sentenza di appello nella parte in cui ha stabilito l’inefficacia del trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. per mancato avveramento della condizione (accollo del mutuo), decidendo ultra petita, senza farsi carico di verificare e motivare l’ipotesi di cui all’art. 1359 c.c. per la quale “la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”.

4. Con il quarto mezzo, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1358 c.c., avuto riguardo al mancato accollo del mutuo che era stato estinto dai Verdichizzi nel 2001 e, quindi, non più accollabile ad esso Cherubini.

5. Con la quinta ed ultima doglianza, il ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione di norme di diritto e la nullità della sentenza o del procedimento per omessa ammissione della c.t.u., al fine di quantificare le somme incassate a titolo di pigione per gli affitti dopo il 23 dicembre 1995.

6. Osserva il collegio che bisogna esaminare, in via preliminare, l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità per asserita tardività della proposizione del ricorso formulata dai controricorrenti, basata sull’assunto presupposto che la stessa sarebbe avvenuta oltre il termine breve di decadenza, ai sensi degli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, c.p.c.

L’eccezione è fondata e, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Secondo la prospettazione dei controricorrenti, la sentenza di appello (pubblicata il 14 giugno 2017) sarebbe stata dagli stessi legittimamente notificata, in data 30 giugno 2017, presso il domicilio “ex lege” della cancelleria civile della Corte di appello di L’Aquila, in difetto di alcuna indicazione idonea, nell’atto di appello del [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente), di apposita elezione di domicilio nell’ambito del circondario di L’Aquila e/o dell’indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito (tale avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Monza, con dichiarazione di elezione di domicilio presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA], alla v.

Garibaldi, n. 1 ed iscritto al COA di Teramo).

Va constatato che il ricorso risulta, poi, notificato a mezzo pec il 4 gennaio 2018, data rispetto alla quale il ricorso sarebbe tempestivo ove si applicasse il c.d. termine lungo, ivi computato il periodo di sospensione feriale.

Senonché – alla stregua dei riscontri documentali effettuabili in relazione alla natura processuale dell’eccezione in esame (con particolare riguardo al contenuto dell’atto di appello e, specificamente, della procura speciale apposta a margine dello stesso, nonché degli estremi della relata della notificazione della sentenza di secondo grado effettuata dai due appellati Virdichizzi) – emerge che, effettivamente, il Cherubini aveva conferito mandato in appello all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Monza (via [OSCURATO:PERSONA], n. 31) e con elezione di domicilio in [OSCURATO:PERSONA], alla v.

Garibaldi n. 1 (presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del Circondario del Tribunale di Teramo) ma senza alcuna indicazione di indirizzo pec, cui era conseguita la notificazione della sentenza di appello - proprio in considerazione di tale inidonea elezione di domicilio – presso la cancelleria civile della Corte di appello di L’Aquila il 30 giugno 2017, alla quale è succeduta la proposizione, da parte del Cherubini, del ricorso per cassazione con notifica ed accettazione telematica, ai sensi della legge n. 53/1994, in data 4 gennaio 2018.

Orbene, poiché l’atto di citazione in appello era stato notificato il 3- 4 marzo 2011 (e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha regolato la materia processuale attraverso la disciplina del c.d.

“domicilio telematico” e delle notificazioni a mezzo pec), il ricorso deve considerarsi tardivamente proposto, perché si sarebbe dovuto osservare il termine breve di sessanta giorni (oltre al computo dell’eventuale periodo di sospensione dei termini, in questo caso da calcolare), a fronte – come evidenziato - di una rituale notificazione della sentenza di appello (con esclusione, quindi, del diritto a poter proporre ricorso contro detta sentenza nel c.d. termine lungo).

Deve, infatti, in questa sede trovare applicazione il principio – enunciato dalle SU con la sentenza n. 10143/2012 – secondo cui l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – in base al quale gli avvocati, che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima.

Si è aggiunto con la citata sentenza che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della richiamata legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine (v. in seguito, fra le altre, Cass. n. 21335/2017).

E poiché, nel caso di specie, oltre alla inidonea elezione di domicilio ordinaria, difetta nell’atto di appello del Cherubini anche l’indicazione di un indirizzo pec, la notificazione della sentenza di secondo grado operata nell’interesse degli appellati Virdichizzi all’odierno ricorrente è stata legittimamente eseguita presso la cancelleria civile della Corte di appello di L’Aquila il 30 giugno 2017, “dies a quo” dal quale computare (ai sensi dell’art. 326, comma 1, c.p.c.) il termine breve di sessanta giorni (oltre al periodo feriale, qui computabile) per la proposizione del ricorso per cassazione, ragion per cui l’invio telematico del ricorso per cassazione in data 4 gennaio 2018 è – in relazione alla necessaria osservanza di tale termine (non applicandosi quello lungo) – da qualifi carsi tardivo (con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di appello).

7. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività (così restando precluso l’esame dei motivi), con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13,se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48E08 A345F), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tibullo n. 19; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41M18 D567O), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68M56 F704R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40R71 M017A), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.02497/18 U.P. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via della Scrofa n. 57; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1077/2017, pubblicata il 14 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (per delega), nell’interesse del ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA] (per delega), nell’interesse dei controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 23/2011, il Tribunale di Teramo – Sezione distaccata di Giulianova rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del contratto definitivo di compravendita immobiliare di bene in comunione formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA]; riteneva, invece, fondata l’eccezione di inadempimento proposta da questi ultimi, non avendo l’attore né allegato né provato di aver adempiuto, entro il termine previsto per la stipula del contratto definitivo, agli obblighi assunti con la scrittura privata del 23 dicembre 1995, ed, in particolare, all’obbligazione di mettere a disposizione dei convenuti le somme necessarie per estinguere il mutuo a favore di Monte dei Paschi di Siena (obbligo di estinzione previsto al punto F della menzionata scrittura). Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare basata sul ravvisato inadempimento, condannando l’attore al pagamento della somma di euro 8.700,00, respingendo, nel contempo, la domanda di restituzione della somma di euro 38.734,26 versata dai convenuti Virdichizzi ad estinzione del mutuo concesso dal citato istituto di credito. Con la stessa sentenza, il Tribunale adito condannava sempre l’attore a pagare ai Virdichizzi l’ulteriore importo di euro 2.000,00, a titolo di risarcimento danni per il discredito subito per la pubblicazione, mediante affissione, degli atti esecutivi. 2. Decidendo sul gravame interposto dal Cherubini e nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima proponeva anche appello incidentale, la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1077/2017, rigettava entrambi gli appelli. La Corte abruzzese – esaminando proritariamente il gravame principale - rilevava, innanzitutto, che l’azione promossa dal Cherubini non avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta. Quindi, riqualificando il contratto posto a fondamento dell’azione come contratto definitivo (stante il tenore della relativa scrittura privata con la quale i Virdichizzi avevano dichiarato di retrocedere l’immobile), la Corte di appello rilevava la correttezza della statuizionedel primo giudice circa l’inadempimento rispetto a quanto previsto al punto “F” dello stesso contratto, che aveva costituito il presupposto per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione avanzata dagli appellati. Inoltre, sulla base delle vicende fattuali succedutesi, si sarebbe dovuto presumere, in difetto di diversa pattuizione, che le parti avevano inteso riaccollare al Cherubini l’intero debito. La Corte di appello di L’Aquila rilevava anche l’infondatezza del gravame incidentale proposto dall’Ornaghi, ravvisando la correttezza della pronuncia di prime cure che aveva basato la disposta parziale compensazione delle spese giudiziali “in ragione della natura della decisione”, respingendo, altresì, per difetto di prova, la domanda di condanna di cui all’art. 96 c.p.c. 3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con un congiunto controricorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Entrambi i difensori delle parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 1470 e ss. c.c., nonché dell’art. 2652, comma 1, n. 3, c.c., e –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, relativamente alla circostanza che le obbligazioni di accollo e di estinzione risultanti dalla scrittura privata rappresentante il contratto preliminare non potevano inficiare la comune volontà di vendita del bene dietro il prezzo pattuito e regolarmente incassato dai venditori. 2. Con la seconda censura, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. –la violazione degli artt. 1256 e 1273 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, riferito all’impossibilità di eseguire l’accollo con conseguente vizio della scrittura privata per impossibilità della condizione eseguita. 3. Con la terza doglianza, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.– la violazione e falsa applicazione degli artt. 1359 e 1456 c.c., nonché la nullità della sentenza e del procedimento per vizio di ultrapetizione. In particolare, il Cherubini ritiene erronea l’impugnata sentenza di appello nella parte in cui ha stabilito l’inefficacia del trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. per mancato avveramento della condizione (accollo del mutuo), decidendo ultra petita, senza farsi carico di verificare e motivare l’ipotesi di cui all’art. 1359 c.c. per la quale “la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”. 4. Con il quarto mezzo, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1358 c.c., avuto riguardo al mancato accollo del mutuo che era stato estinto dai Verdichizzi nel 2001 e, quindi, non più accollabile ad esso Cherubini. 5. Con la quinta ed ultima doglianza, il ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione di norme di diritto e la nullità della sentenza o del procedimento per omessa ammissione della c.t.u., al fine di quantificare le somme incassate a titolo di pigione per gli affitti dopo il 23 dicembre 1995. 6. Osserva il collegio che bisogna esaminare, in via preliminare, l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità per asserita tardività della proposizione del ricorso formulata dai controricorrenti, basata sull’assunto presupposto che la stessa sarebbe avvenuta oltre il termine breve di decadenza, ai sensi degli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, c.p.c. L’eccezione è fondata e, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Secondo la prospettazione dei controricorrenti, la sentenza di appello (pubblicata il 14 giugno 2017) sarebbe stata dagli stessi legittimamente notificata, in data 30 giugno 2017, presso il domicilio “ex lege” della cancelleria civile della Corte di appello di L’Aquila, in difetto di alcuna indicazione idonea, nell’atto di appello del [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente), di apposita elezione di domicilio nell’ambito del circondario di L’Aquila e/o dell’indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito (tale avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Monza, con dichiarazione di elezione di domicilio presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA], alla v. Garibaldi, n. 1 ed iscritto al COA di Teramo). Va constatato che il ricorso risulta, poi, notificato a mezzo pec il 4 gennaio 2018, data rispetto alla quale il ricorso sarebbe tempestivo ove si applicasse il c.d. termine lungo, ivi computato il periodo di sospensione feriale. Senonché – alla stregua dei riscontri documentali effettuabili in relazione alla natura processuale dell’eccezione in esame (con particolare riguardo al contenuto dell’atto di appello e, specificamente, della procura speciale apposta a margine dello stesso, nonché degli estremi della relata della notificazione della sentenza di secondo grado effettuata dai due appellati Virdichizzi) – emerge che, effettivamente, il Cherubini aveva conferito mandato in appello all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Monza (via [OSCURATO:PERSONA], n. 31) e con elezione di domicilio in [OSCURATO:PERSONA], alla v. Garibaldi n. 1 (presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del Circondario del Tribunale di Teramo) ma senza alcuna indicazione di indirizzo pec, cui era conseguita la notificazione della sentenza di appello - proprio in considerazione di tale inidonea elezione di domicilio – presso la cancelleria civile della Corte di appello di L’Aquila il 30 giugno 2017, alla quale è succeduta la proposizione, da parte del Cherubini, del ricorso per cassazione con notifica ed accettazione telematica, ai sensi della legge n. 53/1994, in data 4 gennaio 2018. Orbene, poiché l’atto di citazione in appello era stato notificato il 3- 4 marzo 2011 (e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha regolato la materia processuale attraverso la disciplina del c.d. “domicilio telematico” e delle notificazioni a mezzo pec), il ricorso deve considerarsi tardivamente proposto, perché si sarebbe dovuto osservare il termine breve di sessanta giorni (oltre al computo dell’eventuale periodo di sospensione dei termini, in questo caso da calcolare), a fronte – come evidenziato - di una rituale notificazione della sentenza di appello (con esclusione, quindi, del diritto a poter proporre ricorso contro detta sentenza nel c.d. termine lungo). Deve, infatti, in questa sede trovare applicazione il principio – enunciato dalle SU con la sentenza n. 10143/2012 – secondo cui l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – in base al quale gli avvocati, che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Si è aggiunto con la citata sentenza che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della richiamata legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine (v. in seguito, fra le altre, Cass. n. 21335/2017). E poiché, nel caso di specie, oltre alla inidonea elezione di domicilio ordinaria, difetta nell’atto di appello del Cherubini anche l’indicazione di un indirizzo pec, la notificazione della sentenza di secondo grado operata nell’interesse degli appellati Virdichizzi all’odierno ricorrente è stata legittimamente eseguita presso la cancelleria civile della Corte di appello di L’Aquila il 30 giugno 2017, “dies a quo” dal quale computare (ai sensi dell’art. 326, comma 1, c.p.c.) il termine breve di sessanta giorni (oltre al periodo feriale, qui computabile) per la proposizione del ricorso per cassazione, ragion per cui l’invio telematico del ricorso per cassazione in data 4 gennaio 2018 è – in relazione alla necessaria osservanza di tale termine (non applicandosi quello lungo) – da qualifi carsi tardivo (con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di appello). 7. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività (così restando precluso l’esame dei motivi), con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13,se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Cort
Sentenza Cassazione n. 20076/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris