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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 03952/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contesta genericamente la motivazione con la quale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 73 d.P.R. perché non si confronta con i contenuti di tale motivatone e, specificamente nella parte in cui la Corte ha evidenziato che kg 1,6 di marijuana (corrispondenti in base al principio attivo a oltre 444 dosi medie) sono palesemente eccedenti rispetto all'uso personale come mostra anche il frazionamento della sostanza suddivisa in dosi valutato che nella sentenza impugnata sono idoneamente espresse le ragioni (i plurimi precedenti penali anche specifici, la accurata preparazione della attività di spaccio) che hanno fatto escludere l'applicabilità di una pena sostitutiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore li Présidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contesta genericamente la motivazione con la quale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 73 d.P.R. perché non si confronta con i contenuti di tale motivatone e, specificamente nella parte in cui la Corte ha evidenziato che kg 1,6 di marijuana (corrispondenti in base al principio attivo a oltre 444 dosi medie) sono palesemente eccedenti rispetto all'uso personale come mostra anche il frazionamento della sostanza suddivisa in dosi valutato che nella sentenza impugnata sono idoneamente espresse le ragioni (i plurimi precedenti penali anche specifici, la accurata preparazione della attività di spaccio) che hanno fatto escludere l'applicabilità di una pena sostitutiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore li Présidente
Sentenza Cassazione n. 03952/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris