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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 31736/2023

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2532/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA n. 491/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di Palermo.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2532/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA n. 491/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di Palermo. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso in Rom