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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37620/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Colombia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/4/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la responsabilità dell'imputata, sulla base dell'accertamento condotto dai verbalizzanti.

Né il ricorso evidenzia aspetti particolari, riguardanti i motivi di appello proposti, dei quali si denuncia carenza di motivazione, risolvendosi i motivi di ricorso nello sterile richiamo a massime giurisprudenziali sulla doverosità della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Colombia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/4/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la responsabilità dell'imputata, sulla base dell'accertamento condotto dai verbalizzanti. Né il ricorso evidenzia aspetti particolari, riguardanti i motivi di appello proposti, dei quali si denuncia carenza di motivazione, risolvendosi i motivi di ricorso nello sterile richiamo a massime giurisprudenziali sulla doverosità della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settemb
Sentenza Cassazione n. 37620/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris