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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46109/2023

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a seguente ORDINANZA Su richiesta del difensore di : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/2/10960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel proc. n. 28084/2022, a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto correggersi l'errore materiale; lette le conclusioni del difensore delle parti civili avv. [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto correggersi l'errore materiale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con nota del 10 marzo 2023, il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato che nella sentenza pronunciata il 7/3/2023 con la quale la Sezione seconda ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia in data 8/11/2021, è stata omessa la statuizione relativa alla liquidazione delle spese sostenute dalle costituite parti civili le quali, a mezzo del proprio difensore avevano depositato conclusioni scritte e nota spese; considerato che l'omessa statuizione costituisce errore materiale, emendabile attraverso la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. in quanto statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Rv. 277152), deve procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 695 del 7/3/2023 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione apponendo la seguente frase prima della parola ammende punto finale: "nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge".

P. Q. M. Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 695 pronunciata da questa Corte in data 7/3/2023, apponendo, dopo la parola " ammende" la seguente frase "nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge, Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Su richiesta del difensore di : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/2/10960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel proc. n. 28084/2022, a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto correggersi l'errore materiale; lette le conclusioni del difensore delle parti civili avv. [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto correggersi l'errore materiale. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con nota del 10 marzo 2023, il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato che nella sentenza pronunciata il 7/3/2023 con la quale la Sezione seconda ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia in data 8/11/2021, è stata omessa la statuizione relativa alla liquidazione delle spese sostenute dalle costituite parti civili le quali, a mezzo del proprio difensore avevano depositato conclusioni scritte e nota spese; considerato che l'omessa statuizione costituisce errore materiale, emendabile attraverso la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. in quanto statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Rv. 277152), deve procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 695 del 7/3/2023 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione apponendo la seguente frase prima della parola ammende punto finale: "nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge". P. Q. M. Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 695 pronunciata da questa Corte in data 7/3/2023, apponendo, dopo la parola " ammende" la seguente frase "nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge". Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge, Così de
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