Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 28424/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Foligno avverso la sentenza del 18/01/2022 della Corte di cassazione, Seconda Sezione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare l'errore di fatto ravvisato nella sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione, in data 18/01/2022, depositata il 09/03/2022, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse della stessa Spadini avverso la sentenza in data 31/01/2020 della Corte di appello di Ancona, con la quale è stata confermata la condanna della predetta per il delitto di estorsione.

2. Segnala che sulla base di errore percettivo era stato ritenuto che i temi dedotti con il primo e con il secondo motivo nonché quelli dedotti con il quinto e il sesto motivo fossero inammissibili, in quanto le questioni non erano state sollevate con l'atto di appello.

Con i primi due motivi era stata prospettata la nullità e l'inutilizzabilità patologica dell'originaria denuncia della persona offesa, resa con interprete non a conoscenza del dialetto parlato dalla persona offesa, ed era stato dedotto il vizio della sentenza impugnata, che aveva utilizzato elementi inficiati da inutilizzabilità e oggetto di contestazioni, transitati direttamente nella motivazione.

Con il quinto e il sesto motivo si era segnalato che non erano stati valorizzati elementi storico-giudiziari accertati in due separate sentenze incidenti sull'attendibilità del teste Sahota e inoltre che quest'ultimo avrebbe dovuto essere sentito come imputato in procedimento connesso o come teste assistito con gli avvertimenti di legge in relazione ai procedimenti definiti con sentenze del 2002 e del 2018, coinvolgenti le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Si trattava di situazioni emergenti e comunque tali da dare luogo a cause di inutilizzabilità, il cui mancato rilievo era frutto di errore percettivo della Corte di cassazione, emendabile in questa sede.

3. Il ricorso è inammissibile, in quando proposto al di fuori dei casi consentiti, ciò che può essere dichiarato d'ufficio e de plano.

Va al riguardo osservato che la sentenza della Seconda Sezione Penale, pronunciata il 18/01/2022 e depositata il 09/03/2022 riporta con precisione i motivi di ricorso e li valuta, dichiarandoli inammissibili.

La circostanza che, relativamente ai motivi sui quali si fonda il ricorso presentato in questa sede, si trattasse di questioni non dedotte nei precedenti gradi, non è di per sé contestata, ma si assume che venissero in rilievo questioni rilevabili anche d'ufficio e che sotto tale profilo sia ravvisabile un errore percettivo rilevante.

Ma in realtà non si tratta di errore percettivo, bensì di valutazione di natura giuridica sulla concreta ammissibilità di quei motivi, valutazione che, seppur non condivisa dal ricorrente, non può farsi rientrare in alcun modo nella sfera di ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc:. pen. (sul punto si rinvia a Sez. 6, n. 2945 del 25/11/2008, del:. 2009, Caso, R.v. 242689), fermo restando che si trattava comunque di questioni correlate a profili di fatto, che il primo motivo era semmai innanzi tutto riferibile ad un profilo di nullità non specificamente dedotto in precedenza e che, quanto al tema della illegittimità delle contestazioni, la Corte di cassazione ne ha comunque rilevato la manifesta infondatezza, anche al di là del fatto che la circostanza, che contestazioni illegittime fossero transitate nella motivazione, implicava comunque che fossero puntualmente individuati i dati probatori e la loro incidenza sul tessuto della motivazione di merito, profilo necessariamente soggetto a specifica devoluzione in appello.

4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Foligno avverso la sentenza del 18/01/2022 della Corte di cassazione, Seconda Sezione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare l'errore di fatto ravvisato nella sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione, in data 18/01/2022, depositata il 09/03/2022, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse della stessa Spadini avverso la sentenza in data 31/01/2020 della Corte di appello di Ancona, con la quale è stata confermata la condanna della predetta per il delitto di estorsione. 2. Segnala che sulla base di errore percettivo era stato ritenuto che i temi dedotti con il primo e con il secondo motivo nonché quelli dedotti con il quinto e il sesto motivo fossero inammissibili, in quanto le questioni non erano state sollevate con l'atto di appello. Con i primi due motivi era stata prospettata la nullità e l'inutilizzabilità patologica dell'originaria denuncia della persona offesa, resa con interprete non a conoscenza del dialetto parlato dalla persona offesa, ed era stato dedotto il vizio della sentenza impugnata, che aveva utilizzato elementi inficiati da inutilizzabilità e oggetto di contestazioni, transitati direttamente nella motivazione. Con il quinto e il sesto motivo si era segnalato che non erano stati valorizzati elementi storico-giudiziari accertati in due separate sentenze incidenti sull'attendibilità del teste Sahota e inoltre che quest'ultimo avrebbe dovuto essere sentito come imputato in procedimento connesso o come teste assistito con gli avvertimenti di legge in relazione ai procedimenti definiti con sentenze del 2002 e del 2018, coinvolgenti le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava di situazioni emergenti e comunque tali da dare luogo a cause di inutilizzabilità, il cui mancato rilievo era frutto di errore percettivo della Corte di cassazione, emendabile in questa sede. 3. Il ricorso è inammissibile, in quando proposto al di fuori dei casi consentiti, ciò che può essere dichiarato d'ufficio e de plano. Va al riguardo osservato che la sentenza della Seconda Sezione Penale, pronunciata il 18/01/2022 e depositata il 09/03/2022 riporta con precisione i motivi di ricorso e li valuta, dichiarandoli inammissibili. La circostanza che, relativamente ai motivi sui quali si fonda il ricorso presentato in questa sede, si trattasse di questioni non dedotte nei precedenti gradi, non è di per sé contestata, ma si assume che venissero in rilievo questioni rilevabili anche d'ufficio e che sotto tale profilo sia ravvisabile un errore percettivo rilevante. Ma in realtà non si tratta di errore percettivo, bensì di valutazione di natura giuridica sulla concreta ammissibilità di quei motivi, valutazione che, seppur non condivisa dal ricorrente, non può farsi rientrare in alcun modo nella sfera di ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc:. pen. (sul punto si rinvia a Sez. 6, n. 2945 del 25/11/2008, del:. 2009, Caso, R.v. 242689), fermo restando che si trattava comunque di questioni correlate a profili di fatto, che il primo motivo era semmai innanzi tutto riferibile ad un profilo di nullità non specificamente dedotto in precedenza e che, quanto al tema della illegittimità delle contestazioni, la Corte di cassazione ne ha comunque rilevato la manifesta infondatezza, anche al di là del fatto che la circostanza, che contestazioni illegittime fossero transitate nella motivazione, implicava comunque che fossero puntualmente individuati i dati probatori e la loro incidenza sul tessuto della motivazione di merito, profilo necessariamente soggetto a specifica devoluzione in appello. 4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 28424/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris