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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 26181/2023

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nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 5 luglio 2022 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni, dieci mesi di reclusione e 900 euro di multa per i reati di rapina e lesione personale commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato.Secondo la tesi accusatoria recepita dai giudici di merito, l'imputato era prima entrato in un supermercato per verificare il numero di persone presenti e poi, mentre il complice all'interno si appropriava di una somma di denaro dopo avere minacciato e colpito al volto una cassiera, si era posto all'esterno fungendo da "palo".

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" in ordine a cinque distinti profili, indicati in altrettanti motivi, riguardanti: - il ruolo di concorrente quale "palo" asseritamente svolto da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un contegno che i testimoni hanno descritto con dichiarazioni dissonanti, imprecise e inverosimili, non essendo neppure certa l'individuazione del ricorrente quale il soggetto indicato dagli stessi testi; - la valutazione circa la natura confessoria attribuita dalla Corte di appello al "memoriale" redatto da [OSCURATO:PERSONA], dal quale, invece, non si desume affatto che egli conoscesse l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di compiere la rapina, prima della consumazione del reato; - la prevalenza attribuita alla chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA], contrastante con la versione fornita ai Carabinieri nel suo "memoriale", totalmente liberatoria nei confronti del ricorrente; - l'affermata responsabilità a titolo di concorso ordinario e non anomalo nella rapina propria, specie in assenza di prova circa la consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'utilizzo di una pistola giocattolo da parte del complice; - il ritenuto concorso nel ricorrente anche nel reato di lesione personale, che non può essere considerato un logico sviluppo della condotta di [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati.5.

In primo luogo va rilevato che la difesa ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).

In ogni caso, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.

Il controllo di legittimità, però, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La sentenza impugnata ha ricostruito il fatto evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] prima entrò nel supermercato per fare un sopralluogo e poi, mentre [OSCURATO:PERSONA] all'interno commetteva materialmente la rapina, sottraendo il denaro dopo avere colpito la cassiera, era rimasto all'esterno, tenendo un contegno chiaramente indicativo della sua complicità, come riferito dai testimoni.

Il ricorrente fu arrestato nella quasi flagranza del reato e diede indicazioni sul complice, cosicché logicamente i giudici di merito non hanno ravvisato dubbi sulla sua individuazione, dando poi rilievo decisivo alla dichiarazione confessoria contenuta nel suo memoriale, la cui interpretazione da parte della Corte di appello risulta incensurabile, non essendoci alcun travisamento, neppure là dove egli aveva scritto di non essere "d'accordo": ha efficacemente osservato il Procuratore generale che "la sua asserita non volontà di commettere una rapina è stata poi del tutto superata dal fatto che egli ha materialmente posto in essere un contributo determinante alla commissione di quello che si è rivelato esattamente il reato originariamente pianificato, e cioè la rapina.

La volontà di non realizzarla è, quindi, rimasta un puro atteggiamento mentale, contraddetto poi dai fatti".

La motivazione della Corte è logica anche nella parte in cui ha valorizzato anche la chiamata in correità effettuata da [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento, ritenendo convincenti le spiegazioni del complice in ordine alla sua iniziale scelta, quando scrisse il "memoriale" nell'immediatezza dell'arresto, di non coinvolgere [OSCURATO:PERSONA].

6. Alla luce della insindacabile valutazione delle risultanze probatorie, i giudici di merito hanno correttamente escluso, nel caso di specie, il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., configurabile solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto, indeterminato, alternativo od eventuale e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa (ex plurimis v.

Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467; Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268564; Sez. 6, n. 15958 del 15/12/2015, dep. 2016, Provenzano, Rv. 267363; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479; Sez. 5, n. 44359 del 18/03/2015, Sisti, Rv. 265728; da ultimo v.

Sez. 2, n. 8655 del 22/11/2022, dep. 2023, Chianese, non mass.).

7. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 5 luglio 2022 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni, dieci mesi di reclusione e 900 euro di multa per i reati di rapina e lesione personale commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato.Secondo la tesi accusatoria recepita dai giudici di merito, l'imputato era prima entrato in un supermercato per verificare il numero di persone presenti e poi, mentre il complice all'interno si appropriava di una somma di denaro dopo avere minacciato e colpito al volto una cassiera, si era posto all'esterno fungendo da "palo". 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" in ordine a cinque distinti profili, indicati in altrettanti motivi, riguardanti: - il ruolo di concorrente quale "palo" asseritamente svolto da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un contegno che i testimoni hanno descritto con dichiarazioni dissonanti, imprecise e inverosimili, non essendo neppure certa l'individuazione del ricorrente quale il soggetto indicato dagli stessi testi; - la valutazione circa la natura confessoria attribuita dalla Corte di appello al "memoriale" redatto da [OSCURATO:PERSONA], dal quale, invece, non si desume affatto che egli conoscesse l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di compiere la rapina, prima della consumazione del reato; - la prevalenza attribuita alla chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA], contrastante con la versione fornita ai Carabinieri nel suo "memoriale", totalmente liberatoria nei confronti del ricorrente; - l'affermata responsabilità a titolo di concorso ordinario e non anomalo nella rapina propria, specie in assenza di prova circa la consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'utilizzo di una pistola giocattolo da parte del complice; - il ritenuto concorso nel ricorrente anche nel reato di lesione personale, che non può essere considerato un logico sviluppo della condotta di [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati.5. In primo luogo va rilevato che la difesa ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). In ogni caso, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Il controllo di legittimità, però, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La sentenza impugnata ha ricostruito il fatto evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] prima entrò nel supermercato per fare un sopralluogo e poi, mentre [OSCURATO:PERSONA] all'interno commetteva materialmente la rapina, sottraendo il denaro dopo avere colpito la cassiera, era rimasto all'esterno, tenendo un contegno chiaramente indicativo della sua complicità, come riferito dai testimoni. Il ricorrente fu arrestato nella quasi flagranza del reato e diede indicazioni sul complice, cosicché logicamente i giudici di merito non hanno ravvisato dubbi sulla sua individuazione, dando poi rilievo decisivo alla dichiarazione confessoria contenuta nel suo memoriale, la cui interpretazione da parte della Corte di appello risulta incensurabile, non essendoci alcun travisamento, neppure là dove egli aveva scritto di non essere "d'accordo": ha efficacemente osservato il Procuratore generale che "la sua asserita non volontà di commettere una rapina è stata poi del tutto superata dal fatto che egli ha materialmente posto in essere un contributo determinante alla commissione di quello che si è rivelato esattamente il reato originariamente pianificato, e cioè la rapina. La volontà di non realizzarla è, quindi, rimasta un puro atteggiamento mentale, contraddetto poi dai fatti". La motivazione della Corte è logica anche nella parte in cui ha valorizzato anche la chiamata in correità effettuata da [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento, ritenendo convincenti le spiegazioni del complice in ordine alla sua iniziale scelta, quando scrisse il "memoriale" nell'immediatezza dell'arresto, di non coinvolgere [OSCURATO:PERSONA]. 6. Alla luce della insindacabile valutazione delle risultanze probatorie, i giudici di merito hanno correttamente escluso, nel caso di specie, il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., configurabile solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto, indeterminato, alternativo od eventuale e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa (ex plurimis v. Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467; Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268564; Sez. 6, n. 15958 del 15/12/2015, dep. 2016, Provenzano, Rv. 267363; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479; Sez. 5, n. 44359 del 18/03/2015, Sisti, Rv. 265728; da ultimo v. Sez. 2, n. 8655 del 22/11/2022, dep. 2023, Chianese, non mass.). 7. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
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