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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 16874/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata prova della notifica dell'esecuzione della misura al prevenuto - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in deduzioni del tutto generiche e aspecifiche.

Considerato, invero, che il Tribunale di sorveglianza di Catania, nel dichiarare inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliareifa riferimento alla circostanza che il ricorrente, dopo aver indicato una residenza in cui poter espletare le misure richieste, si è reso irreperibile presso l'ultimo domicilio conosciuto, pur essendo stato convocato, per ben due volte, rendendo di fatto impossibile non solo l'espletamento dell'istruttoria, ma la stessa esecuzione della misura, in caso di concessione del beneficio.

Osservato, inoltre, che il Tribunale, in definitiva, sottolinea che, con il suo comportamento, il ricorrente ha dimostrato di non aver alcuna intenzione di intraprendere un effettivo percorso risocializzante e ha, altresì, reso impossibile la redazione della necessaria relazione da parte dell'UEPE territorialmente competente, privando i giudici di sorveglianza della possibilità di essere edotti rispetto alla sua attuale condotta di vita.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata prova della notifica dell'esecuzione della misura al prevenuto - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in deduzioni del tutto generiche e aspecifiche. Considerato, invero, che il Tribunale di sorveglianza di Catania, nel dichiarare inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliareifa riferimento alla circostanza che il ricorrente, dopo aver indicato una residenza in cui poter espletare le misure richieste, si è reso irreperibile presso l'ultimo domicilio conosciuto, pur essendo stato convocato, per ben due volte, rendendo di fatto impossibile non solo l'espletamento dell'istruttoria, ma la stessa esecuzione della misura, in caso di concessione del beneficio. Osservato, inoltre, che il Tribunale, in definitiva, sottolinea che, con il suo comportamento, il ricorrente ha dimostrato di non aver alcuna intenzione di intraprendere un effettivo percorso risocializzante e ha, altresì, reso impossibile la redazione della necessaria relazione da parte dell'UEPE territorialmente competente, privando i giudici di sorveglianza della possibilità di essere edotti rispetto alla sua attuale condotta di vita. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16874/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris