CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11761/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24085-2016R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 934/06/2019 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 12 novembre2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18ottobre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI, Premesso che: Dalla sentenza e dal ricorso emergeche a seguito di verifica condotta da militari della GdF nel 2004presso l’Istituto scolastico straniero denominato Stabile organizzazione – Residenza estera - Imponibilità RGN 24085/2020 Consigliere rel. Federici “[OSCURATO:PERSONA]” (C.C.I.), con sede operativa in Lanciano, e del processo verbale di constatazione, fatto proprio dall’Agenzia delle entrate, erano notificati all’ente, e per esso a [OSCURATO:PERSONA], all’epoca suo rappresentante e preside, vari avvisi d’accertamento ai fini Iva e Imposte dirette, relativi alle annualità dal 1997 al 2002. Gli atti erano fondati sul riconoscimento dell’esistenza in Italia di una stabile organizzazione, produttiva di reddito. A fronte dell’atto impositivo la [OSCURATO:PERSONA], che contestava ogni addebito affermando che l’istituto aveva sede legale e di adempiere agli obblighi fiscali in Canada, propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che accolse solo in parte le ragioni della contribuente, in riferimento alle sanzioni, per il resto confermando l’esistenza della stabile organizzazione e le pretese erariali. La sentenza fu riformata dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, che al contrario disconobbe la stabile organizzazione. La Corte di cassazione, con sentenza n. 32078/2018, accolse il ricorso dell’Ufficio, riconoscendo di nuovo, e definitivamente, la stabile organizzazione. Nel giudizio di rinvio, con sentenza n. 934/06/2019, la Commissione regionale, di nuovo investita della controversia, rigettò l’appello della contribuente, confermando gli avvisi d’accertamento. Il giudice regionale, rigettata ogni questione relativa alla soggettività passiva della [OSCURATO:PERSONA], ormai coperta dal giudicato, ha ritenuto pienamente legittima la sottoposizione ad imposte del reddito prodotto in Italia dalla stabile organizzazione, la cui operatività in locoera stata peraltro riconosciuta nella stessa sentenza del giudice di legittimità; ha poi negato, ai fini Iva, che la fattispecie rientrasse tra le ipotesi di esenzione previste dall’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La ricorrente ha censurato la pronuncia con quattro motivi, chiedendone la cassazione. L’Agenzia delle entrate non ha inteso resistere. All’esito dell’adunanza camerale del 18 ottobre 2023 la causa è stata riservata e decisa. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39, 41, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 2729 cod. civ., nonché “dei principi di autonomia e soggettività RGN 24085/2020 Consigliere rel. Federici dell’imposizione fiscale”, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ. La decisione non avrebbe affrontato l’esame della questione, secondo cui i rilievi e le contestazioni sarebbero indirizzati all’Istituto scolastico dotato di stabile organizzazione, ma l’accertamento sarebbe stato imputato a carico della ricorrente. A parte l’inammissibilità del motivo per sovrapposizione dei parametri di censura dell’error iuris in iudicando e del vizio di motivazione, senza neppure identificare sotto quali aspetti e quali piani sianostate invocate entrambe le categorie di vizi, esso è inammissibile perché -come pure evidenziato dalla pronuncia qui impugnata della Commissione regionale- la sentenza di legittimità, con la quale il processo è stato rimesso al giudice del rinvio, sul punto avevagià statuito, con effetti di giudicato, sul corretto indirizzo alla [OSCURATO:PERSONA] degli atti impositivi, nella qualità di amministratrice e rappresentante dell’ente, qualunque fosse la veste giuridica del soggetto economico sedente in Canada. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della [OSCURATO:PERSONA]Canada contro le doppie imposizioni, protocollo del 17.11.1977, ratificato con l. 194 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.La sentenza del giudice del rinvio non avrebbe sufficientemente approfondito, ai fini dell’imposizione fiscale, l’autonomia della stabile organizzazione italiana, rispetto alla struttura economico-giuridica operante in Canada, requisito invece indispensabile, nella prospettazione difensiva della contribuente, per tassare redditi in Italia secondo la Convenzione invocata. Ribadendosi l’inammissibilità del motivo per la sovrapposizione di parametri di censura,senza curarsi di distinguere , per ognuno dei suddetti parametri, gli specifici aspetti critici indirizzatialla pronuncia impugnata, esso è inammissibile perché anche sul punto la sentenza di legittimità aveva definitivamente riconosciuto l’esistenza in Italia di una stabile organizzazione, ciò che rappresentava di per sé il criterio di collegamento per la tassazione di redditi prodotti da non residenti. E d’altronde dalla lettura stessa di quella sentenza, cui questo collegio può accedere, emerge che in essa erano stati individuati tutti gli elementi per riconoscere come quella struttura, operante in Lanciano, fosse “il motore” dei ricavi della complessiva attività commerciale svolta dall’Istituto scolastico straniero”.RGN 24085/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo la contribuente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della [OSCURATO:PERSONA]Canada, in relazione all’art. 360, primo comma, n.n. 3 e 5, cod. proc. civ. L’atto impositivo avrebbe erroneamente quantificato i redditi da attribuire alla stabile organizzazione, senza tener conto dei costi, e ciò avrebbe costituito una omissione della decisione assunta dai giudici del rinvio, ignorando elementi ampiamente dibattuti sin dal primo grado. Il motivo è inammissibile perché ricondotto nei parametri del vizio di motivazione e dell’errore di diritto, laddove avrebbe dovuto trovare collocazione nel vizio processuale previsto dal numero 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. Peraltro, nel silenzio della sentenza, ai fini della specificità e sufficienza del motivo, la contribuente avrebbe dovuto indicare in quale atto del giudizio di primo grado e in quale difesa del primo giudizio d’appello, la questione fosse stata posta e poi riproposta. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972, e della Circolare n. 22/E del 28 marzo 2008, Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 36, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. L a sentenza impugnata avrebbe erroneamente disconosciuto l’esenzione Iva, invece spettante per le prestazioni educative e didattiche, applicabile anche alle scuole e istituzioni culturali straniere. Il motivo è infondato perché, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, in tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone il formale riconoscimento dell'attività da parte della pubblica amministrazione, conseguito secondo le disposizioni dettate dalle l. n. 62 del 2000 e n. 27 del 2006(Cass., 1 giugno 2018, n. 14124; 19 maggio 2017, n. 12698), ciò che la [OSCURATO:PERSONA] non si era premurata di provare, “non essendo sufficiente la mera autorizzazione ad operare sul territorio dello Stato rilasciata dal Ministero della Pubblica istruzione”. Si tratta di decisione corretta sul piano giuridico e peraltro costituisceun accertamento in fatto, non contrastato in alcun modo con il motivo formulato. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va liquidato in ordine alle spese, essendo rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.RGN 24085/2020 Consigliere rel. Federici P.Q.M. Rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misu