CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 29166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aosta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Savona del 10/01/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona in composizione collegiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Savona in composizione monocratica, con ordinanza pronunciata all'udienza del 10 gennaio 2023 nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 c.p., 7 d.l. n. 4 del 2019 - disciplina sanzionatoria in tema di reddito di cittadinanza - e art. 316 ter cod. pen., rilevato che uno dei reati per cui si procede (quello ex art. 316 ter cod. pen.) è attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale e che non era stata celebrata l'udienza preliminare, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 33 septies, comma 2 cod. proc. pen. 2. Avverso detta ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica che deduce l'abnormità del provvedimento in quanto, essendo stato emesso decreto di giudizio immediato, il Tribunale monocratico avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla corretta composizione collegiale. La regressione processuale determinata dalla restituzione degli atti al Pubblico ministero per nuovamente esercitare l'azione penale rappresenta atto abnorme immediatamente censurabile in Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. appartiene alla competenza del Tribunale e la sua cognizione è devoluta - a norma dell'art. 33 bis, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. - alla composizione collegiale del predetto organo. L'art. 550 cod. cit. non include detta fattispecie tra quelle per le quali il Pubblico ministero esercita l'azione penale mediante decreto di citazione diretta a giudizio; pertanto per essa si applica la disciplina generale che prevede il passaggio per l'udienza preliminare nonché quella che, nei casi stabiliti, consente di procedere a giudizio immediato (come avvenuto nel caso di specie). 3. Corretta è, dunque, la declaratoria di erronea attribuzione del giudizio al Tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale. Abnorme è, invece, l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero. 3.1. Premesso che l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento dispone la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l'erronea individuazione della composizione del Tribunale è ricorribile per cassazione solo in caso di abnormità, la giurisprudenza di questa Corte è infatti pacifica nel ritenere che «è abnorme, determinando un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice monocratico, investito del giudizio immediato, disponga, ai sensi dell'art. 33-septies cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al pubblico ministero, piuttosto che al giudice collegiale competente, in quanto, stante la richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato e la conseguente valutazione espressa dal giudice per le indagini preliminari, non può ritenersi che sia stata indebitamente omessa la fase dell'udienza preliminare» (Sez. 2, n. 4874 del 28/10/2020 - dep. 2021, Guarda, Rv. 280612; in senso conforme, Sez. 6, n. 7482 del 26/01/2017, Burrasca, Rv. 269376), dal momento che per tale fase processuale non si doveva transitare neppure in caso di corretta individuazione dell'attribuzione collegiale. 4. All'accertata abnormità del provvedimento impugnato - che non ha rispettato il sopra indicato principio - consegue l'annullamento dell'ordinanza dibattimentale del 10 gennaio 2023 con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona in composizione collegiale per procedere al giudizio nei confronti dell'imputato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona in composizione collegiale per il giudizio. Così deciso