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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18206/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28549-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 3, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] D'ARPE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 543/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 28549 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- L." if• (.) Premesso che:

1. in causa su avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palermo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Ponente ssd a rl, per mancato pagamento della tarsu degli anni dal 2006 al 2010, impugnati dal Circolo e annullati dall'adita CTP di Palermo sull'assunto che fossero stati emessi con riguardo ad una evasione totale rivelatasi, come tale, ossia nella sua assolutezza e generalità, insussistente, la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha, in primo luogo, precisato che gli avvisi, esaminati nel loro effettivo contenuto, risultavano essere basati sulla contestazione di evasione totale relativamente ad aree con determinata destinazione e di data superficie -così precisamente gli avvisi riguardanti le aree destinate a "stabilimento balneare permanente", a "ristorante" e ad "impresa artigiana"-, e sulla contestazione di evasione parziale, relativamente ad aree ulteriori la cui superficie tassabile era stata accertata dal Comune come maggiore rispetto a quella denunciata dal Circolo -così gli avvisi riguardanti lo spazio destinato a "deposito materiale non imballato" e il locale destinato a bar".

Tanto precisato, la CTR ha dato conto del fatto che "negli avvisi è chiaramente riportata l'indicazione che sono emerse difformità tra le risultanze dei ruoli e le verifiche effettuate dal Comune".

Ha infine affermato che, per quanto "riguarda la prova della evasione totale o parziale, la documentazione prodotta dal contribuente non appare idonea a superare gli accertamenti diretti effettuati dal Comune che hanno verificato l'utilizzo delle maggiori superfici".

2. il [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo trattarsi di sentenza nulla perché solo in apparenza motivata.

Deduce che la motivazione sia apparente per essere rimasto imprecisato quale fosse "la documentazione prodotta dal contribuente" e quale il contenuto degli "accertamenti effettuati dal Comune";

3. il Comune di Palermo è rimasto intimato;

4. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati • dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

2. La motivazione della sentenza in esame non presenta alcuna anomalia.

Essa, al contrario, esprime in modo lineare le ragioni della decisione: trattandosi di avvisi di accertamento per mancato pagamento della tarsu su diverse aree del Circolo nei quali -come la CTR ha sottolineato- era "chiaramente riportata l'indicazione che sono emerse difformità tra le risultanze dei ruoli e le verifiche effettuate dal Comune"-, la CTR ha evidenziato che tale difformità era risultata dimostrata dalle risultanze degli accertamenti diretti effettuati dal Comune con cui era stato "verificato l'utilizzo da parte del Circolo di maggiori superfici" rispetto a quelle per le quali la tassa era stata versata e non era contraddetta dalle documentazione prodotta dal contribuente.

Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, ai fini della intelligibilità della decisione, la specifica indicazione di tale documentazione era superflua trattandosi di documentazione, appunto, "prodotta dal contribuente" e quindi a lui perfettamente nota.

La deduzione secondo cui ai fini dell'effettività della motivazione la Ctr avrebbe dovuto "specificare quale sia il contenuto degli accertamenti" del Comune, non tiene conto di quanto si legge nella sentenza laddove è scritto che la prova dell'evasione totale o parziale riportata negli avvisi e data da "gli accertamenti hanno verificato l'utilizzo della maggiori superfici" sottratte alla tassazione;

3. il ricorso deve essere rigettato;

4. niente sulle spese dato che il Comune di Palermo è rimasto intimato; PQM la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28549-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 3, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] D'ARPE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 543/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28549 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- L." if• (.) Premesso che: 1. in causa su avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palermo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Ponente ssd a rl, per mancato pagamento della tarsu degli anni dal 2006 al 2010, impugnati dal Circolo e annullati dall'adita CTP di Palermo sull'assunto che fossero stati emessi con riguardo ad una evasione totale rivelatasi, come tale, ossia nella sua assolutezza e generalità, insussistente, la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha, in primo luogo, precisato che gli avvisi, esaminati nel loro effettivo contenuto, risultavano essere basati sulla contestazione di evasione totale relativamente ad aree con determinata destinazione e di data superficie -così precisamente gli avvisi riguardanti le aree destinate a "stabilimento balneare permanente", a "ristorante" e ad "impresa artigiana"-, e sulla contestazione di evasione parziale, relativamente ad aree ulteriori la cui superficie tassabile era stata accertata dal Comune come maggiore rispetto a quella denunciata dal Circolo -così gli avvisi riguardanti lo spazio destinato a "deposito materiale non imballato" e il locale destinato a bar". Tanto precisato, la CTR ha dato conto del fatto che "negli avvisi è chiaramente riportata l'indicazione che sono emerse difformità tra le risultanze dei ruoli e le verifiche effettuate dal Comune". Ha infine affermato che, per quanto "riguarda la prova della evasione totale o parziale, la documentazione prodotta dal contribuente non appare idonea a superare gli accertamenti diretti effettuati dal Comune che hanno verificato l'utilizzo delle maggiori superfici". 2. il [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo trattarsi di sentenza nulla perché solo in apparenza motivata. Deduce che la motivazione sia apparente per essere rimasto imprecisato quale fosse "la documentazione prodotta dal contribuente" e quale il contenuto degli "accertamenti effettuati dal Comune"; 3. il Comune di Palermo è rimasto intimato; 4. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati • dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). 2. La motivazione della sentenza in esame non presenta alcuna anomalia. Essa, al contrario, esprime in modo lineare le ragioni della decisione: trattandosi di avvisi di accertamento per mancato pagamento della tarsu su diverse aree del Circolo nei quali -come la CTR ha sottolineato- era "chiaramente riportata l'indicazione che sono emerse difformità tra le risultanze dei ruoli e le verifiche effettuate dal Comune"-, la CTR ha evidenziato che tale difformità era risultata dimostrata dalle risultanze degli accertamenti diretti effettuati dal Comune con cui era stato "verificato l'utilizzo da parte del Circolo di maggiori superfici" rispetto a quelle per le quali la tassa era stata versata e non era contraddetta dalle documentazione prodotta dal contribuente. Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, ai fini della intelligibilità della decisione, la specifica indicazione di tale documentazione era superflua trattandosi di documentazione, appunto, "prodotta dal contribuente" e quindi a lui perfettamente nota. La deduzione secondo cui ai fini dell'effettività della motivazione la Ctr avrebbe dovuto "specificare quale sia il contenuto degli accertamenti" del Comune, non tiene conto di quanto si legge nella sentenza laddove è scritto che la prova dell'evasione totale o parziale riportata negli avvisi e data da "gli accertamenti hanno verificato l'utilizzo della maggiori superfici" sottratte alla tassazione; 3. il ricorso deve essere rigettato; 4. niente sulle spese dato che il Comune di Palermo è rimasto intimato; PQM la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nell
Sentenza Cassazione n. 18206/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris